Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-24, n. 202501510
Sentenza
6 agosto 2024
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
Sentenza
6 agosto 2024
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2025
N. 01510/2025REG.PROV.COLL.
N. 09164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9164 del 2024, proposto da
LE OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Amato, Domenico Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Carlo Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00423/2024, resa tra le parti, della sentenza del TAR Basilicata, Potenza, numero 423/2024, pubblicata il 6 agosto 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è presente per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Rilevato in fatto che:
- la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza 423 del 2024 con cui il Tar Basilicata ha respinto l’originario ricorso, proposto dalla medesima parte per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’intimata Agenzia, odierna intimata, sull’istanza datata 23/1/2023:
- tale istanza era diretta alla revoca in autotutela del nuovo custode di detti terreni (nominato medio
tempore dall’Agenzia con deliberazione n. 123 del 15/11/2022), alla conseguente regolarizzazione, in proprio favore, della detenzione degli stessi terreni ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Dismissione dei