Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-06, n. 201501134

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-06, n. 201501134
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501134
Data del deposito : 6 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01804/2014 REG.RIC.

N. 01134/2015REG.PROV.COLL.

N. 01804/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2014, proposto da:
M P L, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso F A in Roma, Via Pisa, 30;

contro

Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01140/2013, resa tra le parti, concernente revoca della licenza e l’ordine di chiusura immediata di rivendita tabacchi


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. S A e uditi per le parti gli avvocati Alberti e l'Avvocato dello Stato Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Alla odierna parte appellante,ricorrente in primo grado, già titolare della rivendita tabacchi n. 6 in Comune di Rende (CS), con provvedimento prot. n. 2363 del 18 febbraio 2011, è stata irrogata a seguito di verifica effettuata il giorno 8 settembre 2010, dagli organi ispettivi deputati, una multa di euro 53,40 per essere stata la rivendita trovata chiusa in violazione della legge n. 1293 del 1957.

Una seconda sanzione di euro 103.40, veniva irrogata alla medesima parte ricorrente, con provvedimento prot. n. 7862 del 30 maggio 2011, per violazione delle norme in materia di orario a seguito di ispezione del 1° aprile 2011, data in cui la rivendita veniva trovata chiusa.

Seguiva, infine, una terza sanzione, di euro 203,40, applicata con provvedimento prot. n. 11085 del 14 luglio 2011, a seguito di ispezione del 10 maggio 2011, data in cui la rivendita veniva trovata ancora una volta chiusa.

Infine, nell’ispezione avvenuta in data 20 luglio 2011, la rivendita veniva trovata aperta, ma al suo interno venivano identificati due assistenti in prova, essendo assente la suddetta titolare.

Con il provvedimento in data 26 ottobre 2011 prot. n. 17490, oggetto del presente giudizio l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha, quindi, revocato la gestione della rivendita e ne ha disposto la immediata chiusura.

IL ricorso di primo grado è stato respinto nella considerazione della ricorrenza delle condizioni di legge per dar luogo all’adozione del suddetto provvedimento di chiusura.

Ciò in relazione all’art. 34 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 per il quale l’Amministrazione “può procedere alla disdetta del controllo d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite”, quando si registra la “violazione all'obbligo della gestione personale” nonché la “violazione abituale” delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite.

Circostanza quest’ultima che si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti”.

Inoltre, osserva il primo giudice, ai sensi del successivo art. 35 della stessa citata legge, l'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 500.000 per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nell’articolo 34, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione.

Ne consegue che anche una singola violazione possa condurre, se ritenuta particolarmente grave, non già all’applicazione di una sanzione pecuniaria, ma alla revoca della gestione.

Nella fattispecie viene altresì in considerazione la violazione dell’art. 28 della citata legge n. 1293 del 1957, dal quale si ricava che le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari quali unici responsabili verso l'Amministrazione, potendo quest’ultima consentire, se da essa autorizzati, la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, per sopperire alle temporanee assenze o impedimenti, o di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Ne consegue che ai sensi del citato art. 34, la revoca e la disdetta di una rivendita di generi di monopolio sono conseguenze "naturali" delle irregolarità ingiustificate contemplate dalla norma, mentre le pene pecuniarie o disciplinari (di cui al successivo art. 35) possono essere irrogate solo allorché le violazioni (contemplate nell'art. 31 precedente) accertate ed ingiustificate, siano ritenute di lieve entità dalla p.a.

Cosicchè , l’applicazione di pene pecuniarie presuppone sempre violazioni ritenute di lieve entità.

Dal descritto quadro normativo il primo giudice ha ricavato che le ripetute chiusure arbitrarie della rivendita in questione di cui alle tre prime sanzioni, in disparte quindi dalla quarta contestazione e della sua inerenza alle prime tre, sarebbero state comunque sufficienti a rendere legittimo un provvedimento di revoca.

In ogni caso, ha osservato inoltre il primo giudice, tutte le contestazioni rivolte alla ricorrente attengono al tema comune della assenza della titolare della rivendita in violazione della regola che vuole la gestione personalmente condotta dagli assegnatari;
è stata quindi violata la regola per cui la rivendita deve avere un corso ininterrotto ad opera del soggetto legittimato, mentre nella specie v’è stato abbandono non autorizzato né giustificato della gestione diretta della rivendita.

Poiché assume rilevanza ai fini del decidere occorre aggiungere che il primo giudice ha anche osservato che le certificazioni mediche vantate dalla ricorrente per giustificare le proprie assenze non sono state rimesse con immediatezza all’amministrazione né essa ha provveduto alla tempestiva nomina di sostituti autorizzati.

La ricostruzione dei termini giuridici e fattuali della vicenda all’esame viene contestata con il gravame , chiedendo quindi che la sentenza impugnata venga riformata.

Parte appellante ha depositati memorie e documentazione.

L’Amministrazione pur costituita in giudizio non ha depositato scritti difensivi.

All’udienza del 13 gennaio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato.

Al riguardo rileva che il motivo formalmente indicato nel provvedimento di revoca oggetto della contestazione all’esame è costituito non già dalla presenza di violazioni gravi nella gestione bensì esclusivamente dall’addebito alla titolare della rivendita tabacchi n. 6 in Rende (CS) di n.4 violazioni della stessa indole alle norma di gestione di cui all’art.34 n.9 della legge 1293/1957.

E poiché tali violazioni sono state sanzionate con una misura pecuniaria, ne discende, alla luce di quanto ritenuto dallo stesso primo giudice, che si sia trattato di violazioni di lieve entità, di per sé non idonee a supportare un provvedimento di revoca della gestione della rivendita.

Pone inoltre in evidenza parte appellante che la sequenza temporale richiesta dalla norma affinchè possa procedersi alla revoca della gestione, integrante la violazione abituale delle norme stesse, in realtà non ricorre.

A tal fine, come visto, occorrono tre trasgressioni della stessa indole commesse entro il biennio dopo le quali il rivenditore deve commetterne un’altra , pure della stessa indole , nei sei mesi successivi all’ultima.

Tutto ciò non si è verificato nella specie, posto che la prima delle sanzioni inflitte attiene al ritardato invio di idonea giustificazione medica a riprova delle ragioni di salute che hanno impedito alla titolare la gestione (temporanea) della rivendita, e non ad omessa e non giustificata gestione della stessa, alla quale fanno riferimento le sanzioni successivamente applicate dall’Amministrazione..

Senza quindi diffondersi sull’altra circostanza dedotta da parte appellante, secondo la quale anche la terza sanzione delle quattro sanzioni pecuniarie inflitte, non avrebbe potuto essere comminata essendo stato certificato in modo idoneo lo stato di malattia della ricorrente, quanto in precedenza emerso circa la causa della prima sanzione, pone in evidenza che il presupposto legale del provvedimento di revoca impugnato non sussiste.

Infatti in presenza di fatti di tipo diverso addebitati, non è presente la condizione delle violazioni della stessa indole che la norma richiede perché possa ritenersi integrata l’abitualità della violazione delle norme sulla gestione della rivendita così come definita dall’art.34 comma 9° applicato.

Il gravame deve essere in conclusione accolto.

La particolarità della gestione induce la Sezione alla compensazione delle spese di lite.



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