Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201375

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201375
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201375
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 01375/2022REG.PROV.COLL.

N. 04332/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4332 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio eletto presso lo studio G C P Z in -OMISSIS- Via Emilia, n. 81;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS- Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di non ammissione alla rafferma biennale e conseguente collocamento in congedo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. Italo Volpe;

Nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per il -OMISSIS-, -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il 15.12.2016, che – a spese compensate – le ha respinto l’originario ricorso introduttivo volto:

- all’annullamento:

-- del provvedimento 10.12.2015, n. 869580, di sua esclusione dall’immissione in servizio permanente nei ruoli dell’Esercito italiano;

-- del provvedimento 31.12.2015, n. 906389, di sua non ammissione alla rafferma biennale con conseguente collocamento in congedo;

-- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale agli atti impugnati, ivi inclusa la circolare della Direzione generale per il personale miliare del Ministero della difesa (di seguito “Ministero”) n. M_D

GMIL

835398 del 4.3.2014;

-- del decreto del Ministero in data 23.4.2015;

- in subordine, alla proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, co. 1, lett. g), c.o.m. per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 37, 35, 97 Cost..

1.1. In fatto (traendosi spunti e dalla sentenza impugnata e dagli scritti difensivi del Ministero, in ciò non contestati), può riepilogarsi, qui in sintesi, che:

- con la citata ministeriale del 4.3.2014 erano stati disciplinati gli aspetti procedurali per l’immissione nei ruoli dei VSP delle FF.AA., per il 2013 e 2014, dei VFP 4 reclutati ai sensi della l.n. 226/2004 e del d.P.R. n. 113/2005;

- l’appellante, con domanda del 18.3.2014 aveva chiesto di partecipare alla detta procedura di immissione in ruolo;

- dai controlli effettuati dal Ministero era risultato che nei suoi confronti la Corte d’appello di -OMISSIS-, Sezione distaccata di -OMISSIS-, nel 2012 aveva emesso sentenza di condanna per delitto non colposo, divenuta irrevocabile il 30.4.2013;

- col provvedimento 10.12.2015 parte ricorrente era stata esclusa dall’immissione in ruolo, in quanto priva del requisito previsto al paragrafo 3, sottoparagrafo a., 7^ alinea, della detta ministeriale;

- col provvedimento 31.12.2015, a scioglimento negativo della riserva cui era stata subordinata la rafferma biennale intanto concessa, la medesima parte era stata collocata in congedo illimitato;

- in primo grado era stata accolta la domanda cautelare di parte ricorrente;

- conseguentemente, con provvedimento del 26.4.2016 parte ricorrente era stata riammessa, con riserva, alla procedura concorsuale e valutata dalla preposta commissione giudicatrice;

- poi, in esecuzione della sentenza impugnata, il Ministero con provvedimento 3.2.2017 aveva sciolto negativamente la riserva per l’immissione nel ruolo dei VSP, ripristinando l’esclusione già disposta per non avere l’interessato mantenuto il requisito di cui alla citata disposizione della predetta ministeriale.

1.2. In diritto, la sentenza impugnata ha motivato la decisione affermando, qui in sintesi, che:

- non sussisteva “ la denunciata illegittimità delle clausole escludenti contenute nella CM 4.3.2014 in contestazione in quanto si tratta di previsioni meramente riproduttive dell’art. 4 co. 1 lett. c) del DM 8.9.2009 che, a sua volta, è riproduttivo delle previsioni della normativa che prescrivono il requisito dell’incensuratezza non solo per la ammissione al servizio volontario in posizione di ferma, ma anche nel servizio permanente ”. Ciò perché, alla luce di “ una attenta ricostruzione storica della normativa sui requisiti generali per il reclutamento in qualità di volontario nelle Forze Armate (…)”, si poteva concludere che “ il requisito di non essere stati condannati in sede penale e di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi è necessario anche per l’immissione del volontario nel servizio permanente sin dalla sua istituzione ”;

- “ L’art. 635 (… c.o.m.) costituisce pertanto la norma generale che si applica indistintamente a tutte le procedure per l’immissione in servizio di personale militare (art. 633), ivi inclusa l’immissione nel servizio permanente dei volontari arruolati a tempo determinato. ” e una “ diversa conclusione (…) non risulta condivisibile in quanto opera una diversificazione dei requisiti generali prescritti per l’accesso alle diverse categorie di volontari che contrasta sia con l’interpretazione letterale (l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente è un vero e proprio reclutamento e come tale è stato denominato dai compilatori del codice, coerentemente alle premesse metodologiche sopra richiamate, nell’intitolazione dell’art. 704 del d.lgs. n. 66/2010) sia per la collocazione sistematica di tale disposizione (capo I “Disposizioni Generali” nell’ambito del titolo II reclutamento) sia con la sua ratio ”;

- non era condivisibile la tesi di parte ricorrente (secondo la quale i requisiti generali di cui all’art. 635 c.o.m. non sarebbero stati necessari per il reclutamento nei ruoli del servizio permanente) sia perché detto reclutamento esprimeva proprio il momento del ‘passaggio definitivo’ (peraltro non automatico, dato che occorreva piuttosto superare una nuova procedura concorsuale) alle dipendenze dell’Amministrazione militare sia perché in tal modo “ si finirebbe per ritenere facoltativi, proprio nel momento dell’assunzione in via definitiva, quegli stessi requisiti che invece sono prescritti inderogabilmente per l’assunzione in via temporanea ” e ciò “ si porrebbe in stridente contrasto con i principi generali che governano le procedure di immissione in ruolo del personale supplente e la stabilizzazione dei precari che presuppongono, al momento dell’ingresso stabile nell’amministrazione pubblica, almeno il mantenimento dei requisiti generali prescritti per l’accesso al servizio temporaneo (oltre al possesso di ulteriori requisiti ed al superamento di una selezione concorsuale con utile collocazione nella graduatoria finale di merito) ”;

- non ricorreva la denunciata illegittimità delle clausole del bando in quanto le stesse erano tra l’altro riproduttive, in pratica, di disposizioni di legge, onde la censurata esclusione doveva ritenersi altresì atto dovuto del Ministero.

2. L’appellante si affida ai seguenti temi censori:

a) eccesso di potere - violazione e falsa applicazione degli artt. 635, co. 1, lett. g), e 704 c.o.m. - violazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4495/2014, che ha annullato la circolare M-D-

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi