Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-13, n. 201100159
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N. 00159/2011 REG.SEN.
N. 02271/2010 REG.RIC.
N. 02637/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2010, proposto da:
R M, Lista N.2 "Lega Nord Bossi", rappresentati e difesi dagli avv. G A, I F, G F, con domicilio eletto presso G A in Roma, via G. Nicotera, 29;
contro
L G, rappresentato e difeso dagli avv. F A, M O M, G L U, con domicilio eletto presso G L U in Roma, via Innocenzo XI;A A, rappresentato e difeso dagli avv. F A, M O M, con domicilio eletto presso G L U in Roma, via Innocenzo XI;
nei confronti di
Ministero dell'Interno - Uff. Elett.Le Centrale Per Comune di Angolo Terme - Adunanza dei Presidenti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;Comune di Angolo Terme, Mario Maisetti, Gianluigi Bendotti;
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2010, proposto da:
Aurelio Bonu', rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Romano, Franco Gaetano S, Loriana Zanuttigh, con domicilio eletto presso Franco Gaetano S in Roma, via Paisiello, 55;
contro
L G, A A, rappresentati e difesi dagli avv. F A, M O M, G L U, con domicilio eletto presso G L U in Roma, via Innocenzo XI;
nei confronti di
R M, rappresentato e difeso dagli avv. G A, I F, G F, con domicilio eletto presso G A in Roma, via G. Nicotera, 29;Comune di Angolo Terme;Ministero dell'Interno - Uff. elett.le cen.le Comune di Angolo Terme - Adunanza dei Presidenti, rappresentato e difeso dall'avv. Dello Stato Maurizio Borgo, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
per la riforma
quanto al ricorso n. 2271 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione II n. 00760/2010, resa tra le parti, concernente ELEZIONI COMUNALI DEL COMUNE DI ANGOLO TERME
quanto al ricorso n. 2637 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione II n. 00760/2010, resa tra le parti, concernente ELEZIONI COMUNALI DEL COMUNE DI ANGOLO TERME
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L G e di A A e di Ministero dell'Interno - Uff. elett.le centrale per Comune di Angolo Terme - Adunanza dei Presidenti e di L G e di A A e di R M e di Ministero dell'Interno - Uff. elett.le cen.le Comune di Angolo Terme - Adunanza dei Presidenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati A ,U, S, e l' avv. dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia riguarda le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 nel Comune di Angolo Terme, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, conclusesi con l’elezione a sindaco del candidato R M (Lista n. 2 “Lega Nord – Bossi” ) che riportava 667 voti contro i 666 suffragi del candidato L G (Lista n. 1 “Cambiamo insieme”) .
Avverso tale risultato hanno proposto ricorso dinanzi al Tar Lombardia- Sezione staccata di Brescia il sig. L G e la sig.ra A A, entrambi elettori del Comune, per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 41 D.P.R. 16.5.1960 n.570 e 29 L.5.2.1992, n.104 per essere stato illegittimamente consentito nel seggio n. 2 ad elettore non deambulante il voto assistito;
- violazione dell’art. 41 D.P.R. n. 570/1960, per essere stati ammessi a votare con voto assistito nei seggi n. 2 e n.4 quattro elettori senza che venisse allegato il certificato medico;
- violazione degli artt. 41 e 53 D.P.R. n. 570/1960 perché nel seggio n. 2 risulterebbero non utilizzate 140 schede non corrispondenti al numero (141) risultante dal computo degli aventi diritto e dei votanti;
- violazione degli artt. 57 e 64 D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 71 d.lgs. 267/2000 per essere state attribuite nel seggio n.1 due schede senza segno di preferenza;per essere stata attribuita nel seggio n. 2 una preferenza ove il nome del candidato era confuso con quello di altra lista;per essere stata attribuita nel seggio n.3 alla lista n.2 una preferenza priva del segno di preferenza e riportante il nominativo di un candidato della Lista n. 2 accanto al simbolo della Lista n.1;per essere state nel seggio n. 4 erroneamente annullate per riconoscibilità del voto due schede da attribuire alla Lista n.1;per essere state attribuite alla Lista n.2 preferenze espresse in modo equivoco.
Si sono costituiti sia l’amministrazione statale che R M, quest’ultimo proponendo altresì ricorso incidentale per essere stata erroneamente attribuita nel seggio n.3 alla Lista n.1 una scheda recante segno di riconoscimento.
Il TAR ha disposto verificazione ed il relativo plico , depositato il 4 gennaio 2010, è stato aperto alla presenza del Collegio il 28 gennaio 2010 come da verbale.
Con la sentenza n. 760 del 2010, il TAR , respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità avanzate dal M, ha accolto il primo motivo di ricorso non ravvisando nella non deambulazione,risultante dal verbale della sezione n. 2 , una infermità corrispondente a quella richiesta dall’art. 41 D.P.R. n. 570/1960 - mancanza dell’uso degli occhi o della mani o paralisi o altro impedimento di analoga gravità- legittimante il voto assistito.
Dichiarati assorbiti gli altri motivi, ha quindi annullato il verbale di proclamazione degli eletti e l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale.
Avverso la decisione hanno proposto appello con distinti ricorsi il sig. R M ed il sig. B A , nella qualità di elettore.
Con il primo appello sono proposti i seguenti motivi:
- ingiustizia;violazione dei principi relativi all’ammissibilità del ricorso incidentale e del principio di accessorietà dello stesso;illogicità e irragionevolezza manifesta;difetto di motivazione;violazione della salvaguardia del voto e delle elezioni;mancato esame e dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale: erroneamente il TAR avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso incidentale poiché dal suo accoglimento sarebbe derivata l’attribuzione di un voto in più alla lista del candidato M, così rimanendo in ogni caso immutato l’esito delle elezioni e rispettato il principio della salvaguardia della volontà degli elettori;nel merito, la censura era fondata, poiché una scheda attribuita alla Lista n. 1 presentava un segno grafico riconducibile ad una firma o ad una sigla , segno di riconoscimento e, come risultato a seguito della verificazione, essa apparteneva ai voti contestati e come tale “temporaneamente” attribuita;
- ingiustizia;erronea rappresentazione dei presupposti;illogicità ed irragionevolezza;difetto di motivazione ed istruttoria;mancata valutazione istruttoria circa la sussistenza del requisito di cui all’art. 41 DPR n.570/1960 in capo al sig. P: legittimamente il sig. P sarebbe stato ammesso al voto assistito trattandosi di soggetto tetraplegico, in grado di muovere unicamente gli occhi, titolare di tessera elettorale con apposizione del timbro “AVD” in base alla L.