Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-05, n. 201702085

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-05, n. 201702085
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702085
Data del deposito : 5 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2017

N. 02085/2017REG.PROV.COLL.

N. 06764/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore , dott. S C, e dell’Amministratore Giudiziario pro tempore , dott. D M P, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo Lucina, n. 26;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , e Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno, n. 7;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Securitas -OMISSIS- S.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con Roma Union Security S.r.l. e Flash &
Capitalpol S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Racco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo De Carolis, n. 101;
Roma Union Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Michele Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 27;
Flash &
Capitalpol S.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Prima Ter, n. 8.713/2015, resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia - risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. – Prefettura di Roma e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, nonché dell’Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, di Securitas -OMISSIS- S.r.l. e di Roma Union Security S.r.l.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per l’appellante principale, l’Avvocato Sergio De Giorgi, su delega dell’Avvocato S S D, per l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, l’Avvocato Vincenza Di Martino, nonché l'Avvocato dello Stato Mario Antono Scino;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con provvedimento n. 234639/Area I bis OSP del 16.10.2014, ha adottato una informativa interdittiva antimafia nei confronti degli istituti di vigilanza -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di controllante, in quanto riconducibili alla gestione di -OMISSIS-, quale amministratore di fatto, ritenuto quale prestanome e longa manus di -OMISSIS-, personaggio di notevole spessore criminale legato alla tristemente nota “Banda della Magliana”.

2. L’odierna appellante, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio tale informativa insieme con tutti gli atti, presupposti e correlati, e in particolare con il conseguente atto di estromissione della ricorrente in primo grado dal rapporto contrattuale in essere con l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, avente ad oggetto il servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia – sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici, chiedendone l’annullamento e il conseguente risarcimento dei danni.

3. Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati:

a) la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 159/2011, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento agli artt. 84, 85, 91, 94 e 95, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 3, L. 241/1990, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. 90/2014, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, difetto di proporzionalità, travisamento di atti e fatti, erroneità e difetto dei presupposti, nonché sviamento e manifesta ingiustizia, deducendo, in particolare, che l’informativa avrebbe ritenuto il condizionamento mafioso sulla base di condanne, riportate da -OMISSIS- e di vicende giudiziarie di quest’ultimo, del tutto estranee a contesti e dinamiche mafiose e, comunque, risalenti di molto nel tempo e non riconducili al novero di quelli indicati nell’art. 84, D.L.vo 159/2011;
inoltre, lo stesso provvedimento avrebbe erroneamente qualificato il -OMISSIS- come amministratore di fatto, mentre egli tale non è;
infine, la decisione del Prefetto di Roma di emettere un’informativa antimafia in luogo del ricorso al disposto dell’art. 32 del D.L. 90/2014 si risolverebbe in una palese violazione della predetta disposizione di legge, del protocollo d’intesa ANAC/Ministero dell’Interno e dell’art. 14 e del protocollo n. 12, art. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché del principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza;

b) la violazione di legge e, in particolare, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e dei principi in materia di procedimento amministrativo, la violazione degli artt. 21- bis , 21- quinquies e 21- nonies della L. 241/1990 e dei principi in materia di revoca/annullamento degli atti amministrativi, l’illegittimità derivata, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 94 e 95 del D.L.vo 159/2011, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998 e dell’art. 37 del D.L.vo 163/2006, l’eccesso di potere per difetto di presupposto, per difetto di istruttoria, per contraddittorietà e per logicità manifesta, il difetto assoluto di motivazione.

4. Si sono costituite in primo grado il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che hanno depositato la documentazione relativa all’istruttoria che ha condotto all’adozione dell’informativa nonché la nota della Guardia di Finanza prot. n. 487975 dell’11.11.2014, pur successiva all’informativa.

5. Gli atti prodotti a corredo dell’informativa sono stati impugnati dalla ricorrente con tre motivi aggiunti, con il quali sono stati dedotti i seguenti profili di illegittimità:

a) la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 159/2011, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento agli artt. 84, 91, 94 e 95, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10, 17 e 35 della CEDU, la violazione e la falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, la violazione e la falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia;

b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 379-bis del codice penale, anche alla luce delle disposizioni dell’art. 6, par. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

c) l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per invalidità derivata.

6. Con un secondo atto per motivi aggiunti, -OMISSIS- ha inoltre articolato più dettagliatamente la domanda di risarcimento dei danni proposta con il ricorso introduttivo.

7. Si è costituita nel primo grado di giudizio la Securitas -OMISSIS- s.r.l., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

8. Si è costituita, altresì, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per chiedere anche essa il rigetto del ricorso.

9. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n.

8.713 del 26.06.2015, ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo di -OMISSIS-, richiamando le motivazioni di cui alle proprie sentenze n. 5.202, (5.203, citata per errore), 5.207 e 5.209 del 09.04.2015, con le quali erano state accolte le impugnative della ricorrente avverso il medesimo provvedimento interdittivo del 16.10.2014 nonché gli atti consequenziali emessi;
in particolare, il T.A.R. ha ritenuto che gli elementi posti a sostegno dell’informativa non avessero il carattere dell’attualità, nonostante la sentenza di condanna, per il delitto di usura, pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di -OMISSIS-, per fatti risalenti al 2001-2003, e ha annullato gli atti impugnati, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria proposta da -OMISSIS-.

10. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, con il quale ha censurato le parti della sentenza a lei sfavorevoli, e ha proposto, altresì, i motivi non esaminati dal primo giudice.

11. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, domandando di respingere l’appello principale;
il Ministero e la Prefettura hanno inoltre proposto appello incidentale, con il quale hanno chiesto, previa sospensione, la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado e dei motivi aggiunti.

12. Si è costituita anche l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, la quale ha chiesto il rigetto dell’appello principale e ha proposto appello incidentale autonomo, in relazione all’annullamento del provvedimento di recesso dal rapporto contrattuale conseguente all’informativa prefettizia, chiedendo altresì, in ogni caso, la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto del ricorso principale in primo grado e dei connessi ricorsi per motivi aggiunti.

13. Si sono costituite, infine, Roma Union Security s.r.l. e Securitas -OMISSIS- s.r.l., quest’ultima in proprio ed in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con Roma Union Security s.r.l. e Flash &
Capitalpol S.p.a., per chiedere il rigetto dell’appello principale e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione della legittimità di tutti gli atti impugnati da -OMISSIS- in primo grado.

14. Nel corso del giudizio d’appello, la -OMISSIS- ha prodotto, poi, in data 10.09.2015 ed in data 19.09.2015, diversa documentazione e, con memoria depositata in data 01.10.2015, ha criticato, sotto vari profili, la sentenza n. 3.653/2015 del 24.07.2015 di questa Sezione, con cui era stata riformata una delle soprarichiamate sentenze del T.A.R., ovvero la n. 5.202/15 del 09.04.205, chiedendo altresì che, qualora il Collegio non avesse voluto interpretare la relativa normativa comunitaria nel senso da essa proposto, fosse rinviata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “Se ostino all’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 101 e seguenti del TFUE in materia di concorrenza, le disposizioni nazionali rispettivamente contenute nel D.L.vo 2011/159 (in particolare nell’art. 94) e nell’art. 37, commi 18 e 19, D.L.vo 2006/163, nella parte in cui prevedono la risoluzione anticipata di un contratto pubblico in violazione delle direttive europee in materia di aggiudicazione e la sua riassegnazione attraverso procedura negoziata non prevista dalle direttive medesime.”

15. In data 24.09.2015 è stata depositata la dichiarazione di rinuncia al mandato dell’avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, uno dei due difensore dell’appellante principale e, in data 30.10.2015, è stata prodotta la dichiarazione di -OMISSIS-, di revoca del mandato difensivo al secondo difensore, avv. Federico Tedeschini.

16. Con atto di data 05.10.2016 si sono costituiti in giudizio, per la -OMISSIS-, a mezzo del nuovo difensore, avv. S S D, il presidente del consiglio di amministrazione, dott. S C, e l’amministratore giudiziario, nominato dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, dott. D M P.

17. Nella pubblica udienza del 23.02.2017 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.


18. Esaurita la sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa e dello svolgimento del giudizio in primo e secondo grado, va preliminarmente rilevato che, come già accennato sopra, la sentenza gravata in questa sede rinvia, quanto alla motivazione, alla parte motiva contenuta in altre sentenze del T.A.R. Lazio, tutte di identico contenuto, che hanno annullato la medesima informativa interdittiva del 16.10.2014, rigettando nel contempo la domanda di risarcimento dei danni proposta da -OMISSIS-.

18.1. Come già ugualmente detto, una delle predette sentenze, ovvero la n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi