Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-27, n. 201008253

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-27, n. 201008253
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008253
Data del deposito : 27 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01104/2009 REG.RIC.

N. 08253/2010 REG.SEN.

N. 01104/2009 REG.RIC.

N. 01354/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2009, proposto da:
Costr. Barozzi-Cobar Srl in Pr. e Q.Le Cap.Mandataria R.T.I., Rti Rava e C. S.r.l., Rti - Imac S.p.A., Rti - Eredi Maggi Impianti S.r.l., Rti - Impresa Francesco di Criscio, Rti - Consorzio I.T.L., Rti - Italiana Tecnologia e Lavori, rappresentati e difesi dagli avv. P Lzappa, P P, con domicilio eletto presso P P in Roma, via G. Mercalli 13;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali, Struttura di Missione Celebrazioni 150 Anni Unita' Italia, Ministero Per Gli Affari Regionali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero Per Le Infrastrutture e Trasporti, Commiss.Delegato Per il "Grande Evento" Dpcm 23/11/07, Fondazione Teatro di San Carlo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottosegretario di Stato Alla Pcm con Delega al Turismo, Comitato "150 Anni dell'Unita' D'Italia", Icg 2 Ingegneria e Costruzioni Generali S.p.A., Coris S.r.l. Impianti Tecnologici, Guerrato S.p.A., Orme Organizzazione Manutenzione Engiineering S.p.A.;
Paco Pacifico Costruzioni S.p.A., Ar S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Avilio Presutti, Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;

e con l'intervento di

ad opponendum:
P Lzzappa;



sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2009, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione Celebrazioni 150 Anni Unita' Italia, Commiss.Delegato Per il "Grande Evento" Dpcm 23/11/07, Ministero Per Gli Affari Regionali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Paco Pacifico Costruzioni S.p.A., Ar S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Avilio Presutti, Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
Orme Organizzazione Manutenzione Engiineering S.p.A., Icg 2 Ingegneria e Costruzioni S.p.A., Coris S.r.l. Impianti Tecnologici, Guerraio S.p.A., Costruz.Barozzi-Cobar Srl in Pr. e Q.Le Cap.Mandataria R.T.I, Rti - Rava e C. S.r.l., Rti - Imac S.p.A., Rti - Eredi Maggi Impianti S.r.l., Rti - Impresa Francesco di Criscio, Rti - Itl Italiana Tecnologia e Lavori;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1104 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 12549/2008, resa tra le parti, concernente APPALTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO TEATRO SAN CARLO

quanto al ricorso n. 1354 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 12549/2008, resa tra le parti, concernente APPALTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO TEATRO SAN CARLO


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2010 il Cons. A P e uditi per le parti gli avvocati C D P in sostituzione di P P e C C (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A - Con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, nrg. 8863/2008, l’impresa PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A. ed altre società componenti la costituenda ATI avente quale capogruppo designata la stessa PA.CO. hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, in favore dell’ATI con capogruppo COBAR s.r.l., dell’appalto avente ad oggetto la “progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica per incrementare la produttività del Teatro San Carlo di Napoli”, di cui al bando pubblicato sulla GUCE del 6 giugno 2008 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali ( verbali di gara, contratto di appalto, provvedimento di indizione della gara, bando del 6 giugno 2008 e normativa concorsuale ad esso allegata, D.P.C.M. del 24 luglio 2007, l D.P.C.M. 23 novembre 2007, O.P.C.M. 23 novembre 2007 n. 3632 (recante disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° anniversario dell’Unità d’Italia), D.P.C.M. 22 gennaio 2008 , O.P.C.M. 19 marzo 2008 n. 3663 , inerenti l’organizzazione per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.


B - Il Tribunale Amministrativo, dopo l’esposizione dei tredici motivi che assistevano il ricorso ha ritenuto fondato – con relativo assorbimento degli altri – quello secondo cui l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa a causa del mancato possesso, in capo ad uno dei mandanti, il Consorzio ITL, dei requisiti di partecipazione relativi alla categoria scorporabile OG11, classifica VIII, ovvero, il 10% dell’importo a base d’asta dei corrispondenti lavori, pari a € 21.016.100,00.

Conseguentemente, lo stesso Tribunale ha in parte accolto la domanda risarcitoria formulata dalla soc. PA.CO., per un importo di circa 1.089.000 euro, pari alla misura del 5% dell’offerta economica presentata dalla ricorrente ATI per la parte dei lavori ormai eseguiti, disponendo il risarcimento in forma specifica mediante sub ingresso nelle lavorazioni ancora da eseguire.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto due distinti appelli sia l’amministrazione statale che l’aggiudicataria contro interessata in primo grado.


C - L’Avvocatura dello Stato, in sintesi, lamenta - con il ricorso in appello n.r.g. 200901134 - che la sentenza di primo grado andrebbe riformata anzitutto per non avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri per gli affari regionali, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, Università e ricerca, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, non avendo gli stessi emanato nessuno degli atti impugnati con l’originario ricorso ed essendo rimasti completamente estranei alla procedura concorsuale in esame.


D - . Quanto al merito della decisione del TAR, si censura il percorso argomentativo svolto dallo stesso sulla base di un’errata interpretazione delle norme regolatrici del procedimento di aggiudicazione.

In particolare, il ragionamento del TAR non troverebbe alcun appiglio letterale o sistematico nelle norme primarie, in quanto il terzo comma dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici, nel dettare una regola specifica degli appalti di lavori ( quale appunto è quello in esame), stabilisce che, ai fini dell’ammissione di un raggruppamento temporaneo, è necessario che i singoli imprenditori che vi partecipano posseggano i requisiti economico - finanziari e tecnico — organizzativi di cui all’art. 95 del regolamento di attuazione della L. n. 109 del 1994, cioè il DPR n. 554 del 1999.

Soltanto il comma successivo dello stesso articolo 37 espliciterebbe la regola di necessaria indicazione preventiva delle quote dei lavori eseguendi da ciascuna partecipante all’ATI, di cui il TAR ha fatto applicazione nel caso di specie, dettandola, tuttavia, esclusivamente per l’ipotesi degli appalti di servizi e forniture, qui non ricorrente.

Tale conclusione non sarebbe smentita dal disposto del comma tredicesimo. utilizzato dal TAR a sostegno della sua tesi, in quanto la citata disposizione, nello stabilire che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella misura corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, individua un preciso obbligo riferito alla sola fase dell’esecuzione del contratto d’appalto e non anche alla fase di partecipazione alla gara.

Sarebbe bastata, dunque, la semplice verifica dei requisiti tecnici ed economici in capo alle partecipanti, che in effetti v’è stata con esito positivo.


E - Lamenta, ancora, l’amministrazione appellante che, nell’argomentare la sua decisione, il TAR non abbia considerato le specifiche caratteristiche deIl’A.T.I. Cobar, che costituiva un’A.T.I. di tipo misto, fattispecie contemplata dal comma 6 dell’art. 37, nel quale ad un RTI verticale si affianca un subraggruppamento orizzontale, per il quale la verifica dei requisiti avviene, secondo quanto specificato dal Consiglio di Stato. secondo le regole dettate per i raggruppamenti orizzontali, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Regolamento n. 554 del 1999, secondo cui i requisiti finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%, mentre la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’ intero raggruppamento.


F - Quanto, poi, alle statuizioni sulle domande risarcitorie, sarebbe viziato anche il capo della sentenza con cui il TAR, nell’adottare le statuizioni consequenziali all’annullamento dell’ aggiudicazione, ha erroneamente ritenuto che l’individuazione di più fasi nella tempistica di realizzazione degli interventi di ristrutturazione del Teatro lasciasse spazio per disporre un, sia pur parziale, risarcimento in forma specifica in favore della ricorrente.

Tale statuizione sarebbe, in primo luogo, viziata dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, come stabilito con sent. n. 9/2008 dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in adesione all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza n. 10443/2008).

In ogni caso, la reintegrazione parziale in forma specifica sarebbe concretamente impossibile, trattandosi, nella specie, di appalto integrato, per il quale non sarebbe neppure concepibile che un’idea progettuale organizzata e programmata da un’impresa di concerto con i propri tecnici, possa essere coerentemente proseguita da altra ditta, che, per gli stessi lavori, aveva ideato, progettato e pianificato soluzioni differenti.


G - Anche il RTI COBAR ha proposto - con ricorso n.r.g. 200901104 - autonomo appello contro la stessa sentenza, sollevando i seguenti, articolatissimi e sviluppati in 47 pagine , profili di censura.

Dopo un’ampia ricostruzione del quadro delle norme primarie e secondarie disciplinanti i raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto ( quale è quello aggiudicatario ) ed i relativi regimi di partecipazione, di qualificazione e di assunzione delle quote lavori nelle gare d’appalto, l’appellante raggruppamento lamenta che sarebbe del tutto erroneo in diritto il principio enunciato dal TAR Lazio nel punto n. 2 della sentenza impugnata, poiché non si rinviene nell’ordinamento una regola in forza della quale, in ambito di RTI orizzontali, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti in proporzione alla quota di lavori assunti e dichiarati da ciascuna impresa;
a ciò si aggiunge che la verifica demandata alle commissioni giudicatrici in ordine al possesso del requisiti di qualificazione sarebbe incentrata sulla percentuale di requisiti apportate da ciascuna impresa riunita e sul conseguente raggiungimento del totale richiesto all’impresa singola, senza nulla aver a che fare con la suddivisione interna del lavori.


H - Si lamenta, altresì, la violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 74 e 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 e dell’art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 263 ( rectius: 163 ) , in relazione al punto 3 della motivazione della decisione di primo grado.

In particolare, si assume che il passaggio motivazionale in cui la sentenza del TAR afferma che le imprese componenti il raggruppamento Cobar avrebbero ricusato di esplicitare le quote da ciascuna di esse assunte quanto all’esecuzione dei lavori, essendosi indicate esclusivamente le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento stesso - con l’asserita conseguenza che non sarebbe dato individuare, per taluna di esse, la necessaria corrispondenza fra quote di partecipazione all’ATI, quote di lavori assunte rispetto all’appalto e qualificazioni SOA vantate rispetto alle corrispondenti categorie di lavori - sarebbe in contrasto con i principi di non necessità di corrispondenza fra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione lavori.

Conseguentemente, ( terzo motivo d’appello ), del pari errata sarebbe l’altra affermazione del Tar secondo la quale “ dall’esame dell’offerta Cobar risulterebbe che nessuna delle categorie oggetto dell’appalto (OG2, OG11 e OS2) raggiungerebbe il 100% ‘di realizzazione ad opera delle imprese che hanno dichiarato di concorrere, sia pure in forma orizzontale, all’esecuzione di esse”;
e che il Consorzio ITL, uno dei mandanti del Raggruppamento Cobar, non risulterebbe adeguatamente qualificato in relazione alla categoria OG11.

Così ragionando, il Giudice di prime cure avrebbe, ancora una volta, indebitamente confuso tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle singole categorie di lavori, giungendo all’abnorme conclusione secondo cui il raggruppamento appellante non eseguirebbe il 100% dl ognuna delle categorie di lavori;
conclusione di cui l’appellante evidenzia l’intrinseca contraddittorietà, oltre che la infondatezza.


I - Ugualmente erronea sarebbe, poi, l’altra asserzione del Tribunale Amministrativo, secondo la quale la Commissione giudicatrice avrebbe “adattato” l’offerta del Raggruppamento Cobar qualificando il Consorzio ITL come cooptato, al fine di ‘consentire (comunque) l’ammissione alla procedura della predetta ATI, in tal modo recependo passivamente le prospettazioni dell’Avvocatura e non considerando, invece, che ITL era vera e propria mandante.

Sempre sul piano procedimentale, si lamenta, ancora ( quarto motivo d’appello ), che, al di là della fondatezza giuridica del ragionamento seguito dal TAR, quest’ultimo avrebbe tratto la regola della necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione al RTI e requisiti di qualificazione non già dall’ordinamento, o dalla lex specialis di gara, ma da un convincimento espresso da una parte soltanto della giurisprudenza, ciò che avrebbe comportato l’attribuzione indebita di forza ‘eterointegratrice non ad una norma, ma ad un principio, definito, appunto, “implicito “ dallo stesso Giudice di primo grado.


L - Quanto, infine, alla pronuncia risarcitoria, l’impresa appellante, in disparte il difetto di giurisdizione del G. A. sulle controversie inerenti la sorte del contratto ormai stipulato, osserva che, in ogni caso, neppure in via teorica sussisterebbe la fattibilità di un subentro in corso d’opera della Pa.Co., come erroneamente statuito dal Giudice di primo grado.

L’appellato, , infatti, si troverebbe a dover completare l’opera sulla base di elaborati progettuali redatti dalla Cobar, frutto di scelte tecniche ed operative caratterizzate da aspetti di assoluta originalità, grazie alle quali la Stazione appaltante ne ha decretato l’aggiudicazione, ma rispetto alle quali l’ATI Pa.Co. è del tutto estranea;
pertanto, con riguardo alla progettazione dei numerosi impianti necessari al corretto funzionamento dell’opera, sarebbero ben prevedibili i gravi disagi cui si andrebbe incontro sostituendo l’autore degli elaborati progettuali con un soggetto che non vi ha partecipato.


M - Si è costituito in entrambi i giudizi il RTI PA.CO, contestando la fondatezza degli appelli e formulando, con appello incidentale improprio, censure alla sentenza del TAR con riferimento alle statuizioni relative alla domanda risarcitoria.

In particolare, viene censurata la parte della sentenza che ha ridotto l’importo del risarcimento relativo al lucro cessante al 5% del valore dell’appalto come risultante dall’offerta del partecipante alla gara.

Si lamenta, al riguardo, che il criterio dell’aliunde perceptum — di cui il T.A.R. ha fatto applicazione — costituisce una circostanza impeditiva del diritto al risarcimento, la cui prova spetta al debitore evocato in giudizio, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione.

Nella fattispecie, quindi, la prova della mancata possibilità, per le imprese componenti l’A.T.I. Pacifico Costruzioni, di reimpiegare in altre commesse i mezzi e le maestranze riservati per l’esecuzione dell’appalto controverso avrebbe dovuto essere fornita dalla Struttura di Missione intimata nel giudizio di primo grado e non dalle appellanti incidentali.

Ne discenderebbe l’illegittimità, nella parte contestata, della sentenza impugnata, dal momento che l’onere probatorio prefigurato dal T.A.R. anzitutto non trova corrispondenza nella normativa di riferimento sul criterio di liquidazione del lucro cessante del 10% dell’importo dell’offerta netta, che anzi contempla un parametro di computo insuscettibile di “correttivi” di sorta;
in secondo luogo, non attiene a circostanze di per sè idonee a comportare la riduzione del lucro cessante subito dalle imprese componenti l’A.T.I. PA.CO. e, comunque, avrebbe dovuto essere assolto dalla stazione appaltante.

Peraltro, nel caso in esame, risulta dalla lettura degli atti di gara e della perizia giurata versata nel giudizio di primo grado, come è confermato nella perizia integrativa allegata all’atto d’appello incidentale, l’utile indicato nell’analisi dei prezzi allegata all’offerta economica dell’A.T.I. Pacifico sarebbe pari proprio al 10 % dell’importo di euro 50.014.879,07 offerto dall’appellante incidentale in virtù del ribasso del 4,197 % sul prezzo a base d’asta;
e quindi corrisponderebbe in toto alla quantificazione del lucro cessante operata innanzi al T.A.R..

Il risarcimento per lucro cessante spettante alle appellanti incidentali dovrebbe, pertanto, essere commisurato al 10 % dell’offerta economica avanzata in sede di gara, a nulla rilevando, sul punto, la sopravvenuta impossibilità, per le medesime imprese, di utilizzare per altre commesse il personale ed i mezzi originariamente riservati per l’esecuzione dell’appalto. Per tale voce spetterebbe alle appellanti incidentali la somma di euro 5.001.487,90, alla quale andrebbero aggiunti euro 300.000,00 pari al 20% dei costi di progettazione in caso di mancato risarcimento in forma specifica per ormai avvenuta esecuzione del contratto.


N - Ugualmente errata sarebbe la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto di non liquidare alle imprese componenti 1’A.T.I. Pacifico Costruzioni il danno emergente e la perdita di chances conseguenti al mancato affidamento ed esecuzione della prima fase dell’appalto, conclusasi pochi giorni dopo il deposito della sentenza impugnata. Infatti, anche nella prospettiva delineata dal T.A.R. — contrassegnata dalla possibilità di realizzazione, da parte dell’A.T.I. Pacifico, dei lavori della seconda fase dell’appalto — tale circostanza non poteva comunque rimuovere né compensare il pregiudizio subìto dalla medesima A.T.I. per effetto della mancata esecuzione della precedente prima fase dei lavori;
per cui, contrariamente a quanto dedotto dal TAR, tale pregiudizio doveva necessariamente formare oggetto di specifico risarcimento, ancorché calcolato pro quota sull’importo all’uopo individuato in primo grado.

Osserva ancora la PA.CO. che la disposta sospensione della sentenza impugnata, e la conseguente prosecuzione, da parte dell’A.T.I. COBAR, dell’esecuzione dell’appalto anche con riferimento alla seconda fase dello stesso, impongono — per la parte dell’appalto medesimo che, comunque, all’esito del giudizio non fosse ristorabile in forma specifica - di aggiornare l’importo delle voci di danno in parola, che si aggiungono al lucro cessante e vanno, quindi, liquidate separatamente.

Il danno emergente subìto dall’A.T.I. Pacifico sarebbe pari a complessivi euro 949.036,98, così composte : a) euro 12.288,02 per spese vive affrontate per la partecipazione alla gara, b ) euro 331.959,92 per spese generali ex art. 34, comma 2, lett. c) D.P.R.2 1.12.1999, n.554, sostenute per la predisposizione dell’offerta e dei relativi elaborati;
c) euro 310.826,00 per costi del personale riservato per la predisposizione dell’offerta e per la installazione del cantiere;
d) euro 284.744,00 per attività di consulenza alla progettazione confluita nelle proposte migliorative del progetto posto a base di gara;
e) euro 9.219,04, per costi delle attrezzature e dei mezzi di cantiere messi a disposizione in vista dell’apertura del cantiere prevista immediatamente dopo l’aggiudicazione dell’appa1to.


O - Quanto alla perdita di chance, la mancata partecipazione ad altre gare comporterebbe l’obbligo della stazione appaltante di rifondere alle appellanti incidentali l’ulteriore importo di euro 2.338.134,48, calcolato prudenzialmente nella misura del 25% dell’utile atteso dall’esecuzione di tali appalti, e quantificato nel l0% del relativo importo a base d’asta.

Da ultimo, con lo stesso appello incidentale è stata richiesta anche l’ulteriore somma di euro 1.500.446,37 a titolo di risarcimento per il c.d. “danno curriculare”, ovvero la deminutio di peso imprenditoriale della società per omessa acquisizione dell’appalto rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato, anche come possibile concausa di crisi economica o imprenditoriale, danno rapportabile a valori percentuali compresi fra il 1% ed il 5% dell’importo globale dell’appalto aggiudicato.

Il tutto per un importo complessivo di euro 10.089.105,73.


P - Le parti hanno illustrato le rispettive tesi con ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2010 i due appelli, chiamati per la discussione congiunta, sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

§ 1 - I due appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza del Tar Lazio indicata in epigrafe, vanno riuniti: art. 96, co. 1, c.p.a..

Preliminarmente, il Collegio rileva l’impossibilità di dare completa attuazione al principio di sinteticità stabilito dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., attesa la complessità giuridica e fattuale del presente contenzioso, implicante anche delicate questioni di corretta interpretazione delle norme procedimentali in tema di gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici di lavori.

Al fine del decidere, vale ricostruire la complessa vicenda che ha portato al contenzioso in oggetto.


1.1 - Con D.P.C.M. del 24 aprile 2007 - confermato e legittimato dall’articolo 36 del D.L. 1-10-2007, n. 159, convertito in legge n. 222/2007 ( Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale ), contemplante uno speciale programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale - con un’autorizzazione di spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007 - è stato istituito uno speciale Comitato interministeriale, al quale sono state affidate, in raccordo con le Amministrazioni regionali e locali interessate, le attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni del predetto centocinquantenario .


§ 2 - Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , del 15 giugno 2007, è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo una apposita "Struttura di missione “ per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con il compito di fornire supporto al Comitato interministeriale nello svolgimento delle sue attribuzioni e di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma degli interventi connessi alle stesse celebrazioni, definito dal medesimo Comitato.


§ 3 - In relazione alla necessità di dare avvio al programma di interventi, il Comitato dei Ministri, nella seduta del 29 febbraio 2008, inseriva tra le varie iniziative celebrative, anche quella inerente il restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica del Teatro San Carlo di Napoli.

Con OPCM n.

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