Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-07-26, n. 201701783

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-07-26, n. 201701783
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701783
Data del deposito : 26 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02287/2010 AFFARE

Numero 01783/2017 e data 26/07/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 luglio 2017




NUMERO AFFARE

02287/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'appuntato S P avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni uno di consegna;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 75679 del 24 febbraio 2010, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visti i pareri interlocutori di questa Sezione n. 2830 del 13 giugno 2012 e n. 1723 del 10 aprile 2013;

Vista la nota del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, n. 52851 del 1 febbraio 2016;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;


1. Il 30 dicembre 2005, alle ore 12, 30, il Comandante della Compagnia Aeroporti Roma, nel corso di una verifica dei mezzi di servizio, ha constatato che la Fiat Croma blindata della quale era autista il carabiniere scelto P, presentava “una striscia sulla parte superiore del paraurti posteriore sinistro con parziale rottura del fanale posteriore”, e il furgone Iveco Turbo Daily, tamponato dall’autovettura guidata dal carabiniere scelto S P, presentava “una striscia sul parafango anteriore destro, con rottura del copri parafango in plastica e parziale distacco del paraurti anteriore destro”.

L’incidente non era stato tempestivamente denunciato dal carabiniere scelto P.

All’esito delle conseguenti valutazioni disciplinari, il Comandante della Compagnia Carabinieri Aeroporti Roma, con provvedimento del 9 marzo 2006, ha inflitto all’appuntato S P la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni uno, in relazione al danno cagionato per superficialità ad un mezzo militare, omettendo di dare tempestiva comunicazione dell’accaduto al proprio superiore.

Avverso la sanzione l’appuntato S P ha proposto ricorso gerarchico che è stato respinto con provvedimento in data 10 luglio 2006.

2. L’appuntato P ha impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sostenendone l’illegittimità sotto diversi profili.

3. Il ricorrente tuttavia il 19 ottobre del 2009 ha fatto istanza all’Amministrazione di non istruire più il ricorso straordinario “poiché non più interessato” e il successivo 9 marzo 2010 ha fatto domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 545 del 18 luglio 1986.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha accolto, in data 23 aprile 2010, la domanda del ricorrente, con la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare trascritta sul relativo quadro del foglio matricolare e con la conseguente eliminazione dalla documentazione personale della sanzione disciplinare in questione.

Il 24 aprile 2010 l’appuntato S P ha infine chiesto all’Amministrazione di annullare in autotutela la sua istanza di archiviazione del ricorso straordinario.

4. Questa Sezione, con parere interlocutorio n. 2830 del 13 giugno 2012, ha chiesto all’Amministrazione di favorire l'’accesso del ricorrente alla relazione istruttoria del Ministero, in accoglimento della relativa istanza contenuta nel gravame. Con nota del 12 dicembre 2012, il Ministero intimato ha comunicato l’avvenuta trasmissione della relazione all’istante e la mancata produzione di documenti controdeduttivi da parte di questi allo scadere del termine all’uopo assegnato.

5. Con successivo parere interlocutorio n. 1723 del 10 aprile 2013, questa Sezione ha chiesto una integrazione della relazione con le controdeduzioni ai motivi del ricorso perché le stesse erano state omesse nella prima relazione a seguito della presentazione dell’istanza di archiviazione dell’impugnazione.

Il Ministero ha quindi trasmesso, in data 1 febbraio 2016, la relazione (datata 29 maggio 2013) con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

6. La Sezione ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta, infatti, dagli atti che il 9 marzo 2010 l’appuntato P ha fatto domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 545 del 18 luglio 1986, e che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha accolto, in data 23 aprile 2010, la domanda del ricorrente, con la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare trascritta sul relativo quadro del foglio matricolare e con la conseguente eliminazione dalla documentazione personale della sanzione disciplinare in questione.

Nessun effetto pregiudizievole per il ricorrente può essere quindi oramai determinato dalla sanzione impugnata. Né il ricorrente ha indicato l’esistenza di una qualche ragione circa la persistenza di un interesse attuale alla decisione del ricorso in esame.

7. Peraltro il ricorso deve essere dichiarato improcedibile anche perché l’interessato aveva espressamente chiesto all’Amministrazione, il 19 ottobre del 2009, di non istruire più il ricorso straordinario “poiché non più interessato” e tale istanza era stata ricevuta, in data 21 ottobre 2009, dall’Amministrazione che aveva avviato la procedura per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Né si può ritenere che, dopo la richiesta di archiviazione, l’appuntato P avesse ancora il potere di far rivivere il ricorso proposto, con l’istanza presentata il 24 aprile 2010 (a distanza di circa sei mesi dalla richiesta di archiviazione). Tale ulteriore domanda si deve, infatti, ritenere inammissibile poiché evidentemente tardiva e quindi in contrasto con le regole che impongono rigidi termini, a tutela della certezza del diritto e delle posizioni giuridiche soggettive, per la proposizione delle azioni giurisdizionali ed anche del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi.

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