Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-31, n. 202303333

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-31, n. 202303333
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303333
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 03333/2023REG.PROV.COLL.

N. 05276/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5276 del 2017, proposto da
R B, rappresentata e difesa dagli Avvocati P V G e N M, con domicilio eletto presso lo Studio N M, in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati M B, A I, N O e N P, con domicilio eletto presso lo Studio Paoletti, in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00021/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il Cons. M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierna appellante è proprietaria di un terreno sito in località Venezia Lido sul quale edificava in assenza di titolo un capannone utilizzato quale magazzino, relativamente al quale, in data 28 marzo 1986, presentava istanza di condono ai sensi della L. n. 47/1985.

In ordine a detta istanza, nonostante il parere paesaggistico favorevole espresso in un primo tempo dal Presidente della Provincia, l’amministrazione comunale opponeva il diniego sul rilievo che l’opera abusiva veniva realizzata successivamente all’apposizione del vincolo cimiteriale (100 metri) apposto con D.M. n. 14107 del 18 maggio 1960.

Il diniego veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 28 aprile 1993.

Nelle more, il Comune di Venezia ordinava la demolizione del manufatto con ordinanza n. 93/4447/193 del 2 giugno 1993, che l’appellante impugnava innanzi al Tar Veneto con ricorso iscritto al 3236/1993 R.R. deducendone l’illegittimità:

1 in via derivata dall’illegittimità del presupposto diniego di condono;

2 per omessa acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

3 in ragione dell’applicazione delle sanzioni previste al momento dell’adozione del provvedimento in luogo di quelle contemplate dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’abuso;

4 per omessa verifica del contrasto con lo strumento urbanistico in violazione dell’art. 92 della L.R. n. 61/1985.

L’inottemperanza all’impugnata misura demolitoria veniva accertata con provvedimento dirigenziale n. 93/4447/193 notificato il 1° dicembre 1993, che l’appellante impugnava con ricorso iscritto al n. 634/1993 R.R. deducendo:

1. l’incompetenza del dirigente all’adozione del provvedimento;

2. l’illegittimità derivata dall’illegittimità tanto del diniego di condono quanto dell’ordine di demolizione;

3. l’illegittima applicazione delle sanzioni previste al momento dell’adozione del provvedimento in luogo di quelle contemplate dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’abuso;

4. la violazione dell’art. 7 della L. n. 47/1985 e dell’art. 92 della L.R. n. 61/1985 per omessa specificazione dell’estensione dell’area oggetto di acquisizione.

Con decreto del 13 ottobre 2003, veniva respinto il ricorso straordinario proposto avverso il diniego di condono.

In data 10 settembre 2004, l’appellante avanzava richiesta di riesame del diniego di condono che il Comune negava con determinazione n. 16018184 del 14 gennaio 2016.

Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato con ricorso iscritto al n. 456/2016 che il Tar respingeva con sentenza n. 1207 del 12 ottobre 2021, impugnata con appello iscritto al n. 3758/2022 (tuttora pendente).

Nel frattempo il Tar, previa riunione, rigettava i citati ricorsi n. 3236/1993 e n. 634/1993 con sentenza n. 21 del 10 gennaio 2017.

La sentenza veniva impugnata con il presente appello, depositato il 19 luglio 2017, deducendone l’illegittimità nella parte in cui non accoglieva le censure formulate avverso l’ordine di demolizione.

Il Comune di Venezia si costituiva formalmente in giudizio il 1° agosto 2017 sviluppando le proprie difese con memoria del 10 febbraio 2023 con la quale confutava le avverse censure chiedendo la reiezione dell’appello.

L’appellante replicava alle difese comunali con memoria del 23 febbraio successivo, reiterando le doglianze oggetto dell’atto di appello.

All’esito della pubblica udienza del 16 marzo 2023, la causa veniva decisa.

Preliminarmente deve disattendersi l’istanza di riunione con il pendente giudizio n. 3758/2022 R.R. nell’ambito del quale è impugnata la citata sentenza n. 1207 del 12 ottobre 2021 con cui veniva respinto il ricorso proposto per l’annullamento del rigetto dell’istanza di riesame del diniego di condono, questione già oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, respinto come anticipato, con decreto del 13 ottobre 2003 che sanciva la definitiva legittimità del diniego impugnato. La trattazione congiunta dei due appelli non è strettamente necessaria e comporterebbe il rinvio della presente causa, proposta nel 2017 e per la quale si impone una sollecita definizione.

L’appello in questione, inoltre, è proposto dall’odierna appellante senza proposizione di istanza cautelare: circostanza che determina la perdurante efficacia del diniego opposto al riesame del diniego di condono.

Quanto al merito del presente appello, con il primo motivo l’appellante deduce « omessa ed erronea valutazione della censura concernente la violazione dell’art. 4 L.

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