Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-30, n. 201505868

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-12-30, n. 201505868
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505868
Data del deposito : 30 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02001/2007 REG.RIC.

N. 05868/2015REG.PROV.COLL.

N. 02001/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2007, proposto dalla s.n.c. C G & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai signori C G e C A in proprio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G R e C S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Roma, via A. Gramsci, n. 29;



contro

Il Comune di S. Sebastiano P, in persona del Sindaco pro tempore , non costituitosi nel secondo grado del giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Piemonte - Sezione I - n. 2009 del 10 maggio 2006.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva depositata dagli appellanti in data 19 novembre 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il consigliere Vito Pli e udito per gli appellanti l’avvocato Barbieri, su delega dell’avvocato Riitano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione comunale – prot. n. 5930 del 26 ottobre 2005 – recante la decadenza dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (n. 144 del 2 gennaio 1980), rilasciata a suo tempo al signor Giovanni Crovella.

1.1. In fatto, risulta dalla documentazione versata nel fascicolo d’ufficio in primo grado:

a) all’indomani del decesso (in data 22 marzo 2003) del signor Giovanni Crovella – titolare dell’esercizio commerciale denominato “Bar dello Sport” ubicato in via Chivasso n. 71 nel Comune di San Sebastiano P – l’amministrazione ha richiesto agli eredi del defunto (i germani Giuseppe e Arturo Crovella) la restituzione delle licenze (di pubblico esercizio e commerciali) ovvero l’indicazione dei nuovi intestatari (cfr. nota in data 8 aprile 2003, prot. n. 2084);

b) con nota dell’11 aprile 2004 gli eredi si sono riservati di comunicare i nominativi dei nuovi intestatari nei termini di legge;

c) in data 27 febbraio 2004 è stata costituita la s.n.c. C G & C., alla quale sono state conferite l’azienda e le licenze commerciali; è stato quindi nominato un preposto all’azienda, poiché nessuno degli eredi era iscritto al REC;

d) in data 19 marzo 2004 è stata chiesta la voltura delle licenze in capo alla società così costituita;

e) in data 20 marzo 2004 il locale è stato riaperto ed è stato gestito per quattro settimane; quindi è stato chiuso per ferie e, infine, è stata sospesa l’attività commerciale con decorrenza 25 maggio 2004 al fine di rinnovare l’azienda, trasferendola nei locali ubicati in via Torino n. 26 (cfr. nota acquisita al protocollo dell’ente n. 2814 del 25 maggio 2004);

f) con nota prot. n. 3974 del 21 luglio 2004, il comune:

I) ha comunicato che la pratica commerciale sarebbe stata definita al termine del periodo di sospensione dell’attività;

II) ha richiesto l’inoltro, in tempo utile, della documentazione attestante l’idoneità dei nuovi locali ad ospitare un’attività di pubblico esercizio, ivi inclusa l’indispensabile autorizzazione sanitaria;

g) con nota inviata in data 13 dicembre 2004, il Comune ha respinto la richiesta di proroga di sei mesi della chiusura dell’attività, non essendo state documentate le effettive ragioni giustificative e, in particolare, gli adempimenti di legge che rendevano allo stato impossibile la riapertura del locale;

h) gli eredi Crovella hanno replicato con lettera datata 5 gennaio 2005 (acquisita al protocollo del comune n. 131 dell’11 gennaio 2005), recante l’illustrazione degli interventi necessari per mettere a norma i locali con la nuova disciplina legale in materia di fumo;

i) con nota prot. n. 3857 dell’8 luglio 2005, il Comune:

I) ha preso atto del carteggio che vi è stato dal luglio del 2004 con gli eredi Crovella;

II) ha chiesto il deposito, entro dieci giorni, della documentazione attestante la disponibilità dei locali, la destinazione d’uso, l’attività edilizia in corso ed ogni altro documento utile ai fini della concessione della proroga;

III) ha preannunciato che, scaduto il termine, l’autorizzazione sarebbe stata revocata;

l) il 23 luglio 2005 i germani Crovella hanno fatto pervenire al Comune una lettera di controdeduzioni in ordine alla titolarità di un contratto di comodato dei nuovi locali nonché allo

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