Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-05, n. 201907543

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-05, n. 201907543
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907543
Data del deposito : 5 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2019

N. 07543/2019REG.PROV.COLL.

N. 08120/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8120 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione II-ter, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. L L e uditi per le parti l’avvocato Francesco Casertano su delega dell’avvocato P M e l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti maresciallo della Guardia di Finanza, ha impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma il provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, a seguito di sentenza definitiva di condanna alla pena di -OMISSIS-per il delitto di -OMISSIS--.

Il ricorrente ha svolto le seguenti censure:

- superamento del termine procedimentale massimo fissato dalla legge per la conclusione del procedimento disciplinare (art. 9, comma 2, l. n. 19 del 1990);

- travisamento del fatto, “in quanto a fondamento della decisione disciplinare è posta la <<-OMISSIS->>, ma tale affermazione è totalmente smentita dalla sentenza del giudice penale che ha accertato, al contrario, che il ricorrente -OMISSIS-”;

- conseguente difetto di motivazione circa la corrispondenza fra l’addebito disciplinare e la sanzione irrogata.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale ha rigettato in toto il ricorso.

In particolare, quanto alla prima doglianza il Tribunale ha sostenuto che, quando, come nella specie, l’Amministrazione abbia annullato in autotutela l’atto conclusivo del procedimento (ossia l’atto irrogativo di sanzione disciplinare), decorra ex novo il termine di 90 giorni stabilito dalla legge per la conclusione del procedimento, purché:

a) anche l’atto di autotutela sia stato adottato, come nella specie, entro il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento;

b) la contestazione degli addebiti seguita all’annullamento in autotutela dell’atto irrogativo di sanzione sia stata, come nella specie, uguale a quella originaria.

Quanto agli altri due motivi, il Tribunale ha ritenuto che:

- il provvedimento abbia fornito “adeguata e precisa motivazione idonea a superare la statuizione riguardante-OMISSIS- del ricorrente al momento del fatto riconosciuto dalla sentenza penale”;

- la doglianza di sproporzione fra addebito e sanzione “ per come formulata, incide su aspetti di piena discrezionalità dell’Amministrazione che non risultano né illogici, né manifestamente abnormi e, come tale, è inammissibile ”.

3. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure svolte in prime cure, ed ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Si sono costituite le intimate Amministrazioni.

Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2018 il ricorso è stato rinviato al merito “ con l’accordo della parte ricorrente … per una fissazione in pubblica udienza quanto possibile tempestiva ”.

In vista della trattazione nel merito non sono state versate in atti difese scritte.

Il ricorso è, quindi, stato discusso alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019 e, all’esito, trattenuto in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

4. La delibazione della prima censura impone al Collegio una ricostruzione diacronica degli eventi rilevanti ai fini di causa.

In sintesi:

- l’Amministrazione, avuta conoscenza ufficiale della sentenza di condanna definitiva del ricorrente in data 25 marzo 2002, ha avviato in data 11 settembre 2002 l’inchiesta formale, poi conclusa il successivo 15 ottobre 2002;

- con atto del 18 ottobre 2002 il ricorrente è stato, quindi, deferito al giudizio di una commissione di disciplina, contestualmente nominata e convocata;

- con delibera del 5 dicembre 2002 al ricorrente è stata irrogata la massima sanzione disciplinare di stato;

- con successivo provvedimento del 10 dicembre 2002, tuttavia, il Comando generale ha annullato in autotutela tutto il “ procedimento disciplinare di stato … a partire dalla determinazione n. 72866 in data 18 ottobre 2002, concernente l’ordine di deferimento, la nomina e la convocazione della commissione di disciplina ”, riscontrando una serie di illegittimità nel relativo operato;

- con atto del 18 dicembre 2002 il ricorrente è stato nuovamente deferito al giudizio di una commissione di disciplina, contestualmente nominata e convocata, e, quindi, in data 6 febbraio 2003 è stato emanato il provvedimento in

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