Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102682

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102682
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102682
Data del deposito : 22 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04207/2011 REG.RIC.

N. 02682/2011 REG.PROV.CAU.

N. 04207/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4207 del 2011, proposto da:


Altran Italia S.p.A.In Proprio e Nella Qualità di Mandataria Ati, Ati-Qsave Technology Spa e in Proprio, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Partners Gianni, Origoni, Grippo &
in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;


contro

Associazione Torino Città Capitale Europea, rappresentato e difeso dagli avv. R I, C P, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

nei confronti di

Pluservice Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Dal Piaz, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Studio Cancrini-Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00323/2011, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione I, n. 00323/2011, resa tra le parti, di reiezione della domanda cautelare concernente il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione di declaratoria di decadenza dall’affidamento del servizio informatico "progetto Pyou Card - CIG 04813083EC", nonché degli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Torino Città Capitale Europea e di Pluservice Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il Cons. E M e uditi per le parti gli avvocati Lirosi, Izzo e De Portu;


Considerato che nella specie risultano mancanti, oltre alle generalità di amministratori, procuratori e institori, anche e soprattutto le dichiarazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente ai medesimi soggetti;

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