Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102682
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N. 02682/2011 REG.PROV.CAU.
N. 04207/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4207 del 2011, proposto da:
Altran Italia S.p.A.In Proprio e Nella Qualità di Mandataria Ati, Ati-Qsave Technology Spa e in Proprio, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Partners Gianni, Origoni, Grippo &in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
contro
Associazione Torino Città Capitale Europea, rappresentato e difeso dagli avv. R I, C P, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
nei confronti di
Pluservice Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Dal Piaz, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso Studio Cancrini-Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00323/2011, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione I, n. 00323/2011, resa tra le parti, di reiezione della domanda cautelare concernente il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione di declaratoria di decadenza dall’affidamento del servizio informatico "progetto Pyou Card - CIG 04813083EC", nonché degli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Torino Città Capitale Europea e di Pluservice Srl;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il Cons. E M e uditi per le parti gli avvocati Lirosi, Izzo e De Portu;
Considerato che nella specie risultano mancanti, oltre alle generalità di amministratori, procuratori e institori, anche e soprattutto le dichiarazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente ai medesimi soggetti;