Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-27, n. 201005994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-27, n. 201005994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005994
Data del deposito : 27 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09937/2006 REG.RIC.

N. 05994/2010REG.SEN.

N. 09937/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9937 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Antonia Studio De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Prefettura della Provincia di Bologna, Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;Questura di Bologna;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEDE DI BOLOGNA- SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il consigliere F Trmina e udito l’ Avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso di primo grado l’odierna parte appellante era insorta avverso le determinazioni amministrative reiettive della propria permanenza sul territorio italiano adottate dall’intimata amministrazione ( decreto della Questura di Bologna del 2.9.2005 notificato in data 15.11.2005 che aveva respinto l’istanza di concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato) prospettando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto varii profili sintomatici.

Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar respinse l’impugnazione.

L’odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i giudici di prime cure avevano errato nel non rilevare che sussisteva ogni idoneo elemento tale da legittimare la presenza dell’appellante in Italia.

Egli soggiornava regolarmente in Italia dal 1990 (ben oltre quindici anni, quindi);
il 6.9.2005 era stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla ditta -OMISSIS-.

Il provvedimento impugnato aveva “fotografato” la situazione reddituale dell’appellante negli anni 2003 e 2004 e non aveva tenuto conto del rilevante fatto nuovo intervenuto (pur conosciuto dall’Amministrazione, cui era stato comunicato antecedentemente all’adozione del diniego per cui è causa o, comunque, alla notifica del diniego a parte appellante medesima).

Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospendere la efficacia della decisione impugnata “ai fini del riesame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto del contratto di lavoro presentato dal medesimo successivamente alla adozione del provvedimento impugnato.”.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, nei termini della motivazione che segue,

con conseguente conferma dell’appellata sentenza.

La decisione appellata del Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Bologna nel rammentare che “dalla documentazione acquisita al giudizio e dallo stesso ricorso risultava incontestato che l’odierno appellante aveva percepito nel 2003 un reddito da lavoro pari ad € 2.246,84, mentre nel 2004 non ha svolto alcuna attività lavorativa e che la istanza da questi presentata era stata respinta in riferimento alla mancanza del requisito della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza”ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna parte appellante alla stregua della considerazione per cui (si riporta di seguito un breve stralcio della motivazione) egli era stato “disoccupato per tutto il 2004 e fino alla presentazione della domanda di rinnovo, per cui non aveva alcun titolo a pretendere un permesso di soggiorno per attesa occupazione relativo ad un ulteriore periodo”.

Secondo il Tar, il contratto di soggiorno depositato in giudizio era “datato 30/9/2005 e dunque era posteriore sia alla data di presentazione della domanda di rinnovo (23/5/2005), sia alla data di adozione del provvedimento impugnato (2/9/2005), per cui di esso la Questura di Bologna non poteva tenere conto.”

Sotto altro profilo, l'asserita esistenza di una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata attività lavorativa dell'interessato e relativa alle condizioni di salute del figlio, oltre a non essere adeguatamente documentata (la documentazione in atti si riferiva alla sig.ra -OMISSIS-, madre del bambino, e non a quest'ultimo), non appariva comunque riferibile all'intero periodo di disoccupazione contestato”.

Le censure mosse dall’appellante sono infondate nei termini di seguito esposti.

Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso nello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.

Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante.

Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato sopravvenuto in un periodo successivo.

Con la conseguenza che correttamente deve ritenersi denegato, nella specie, il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per difetto del requisito di possesso di un reddito sufficiente al sostentamento dell'interessato.

Quanto precede induce anche ad escludere che la presente controversia possa essere definita tenendo utilmente conto di situazioni reddituali sopravvenute rispetto al momento di adozione del provvedimento impugnato;
se è vero che l'Amministrazione deve tenere conto di situazioni sopravvenute, ciò vale solo con riguardo a fatti o circostanze (ad esempio, il conseguimento di un posto di lavoro più remunerato o l'aggiunta di nuovi redditi familiari nel frattempo verificatasi) intervenuti fino al momento di adozione del provvedimento impugnato, mentre, se sopravvenute rispetto al provvedimento stesso, tali circostanze non sono in grado di minarne la legittimità, restando incerta la provenienza dei mezzi di sostentamento nel periodo precedente il provvedimento.

Ciò, peraltro, non esclude che l'interessato possa sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che dia rilievo ai "sopraggiunti nuovi elementi che . . . consentano il rilascio" del permesso stesso;
e, tra tali elementi, ben potrebbe essere invocato,oltre alla situazione familiare, il conseguimento di una situazione reddituale più elevata, atta a soddisfare il requisito normativo di cui si è detto, se ed in quanto effettivamente intervenuta nelle more. Per tali motivi l'appello in epigrafe, deve essere respinto nei termini di cui alla motivazione.

Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge motivi ravvisabili nella particolarità degli aspetti fattuali della controversia e nella natura della medesima.

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