Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-06-09, n. 202103090

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-06-09, n. 202103090
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103090
Data del deposito : 9 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2021

N. 03649/2021 REG.RIC.

N. 03090/2021 REG.PROV.CAU.

N. 03649/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3649 del 2021, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati G F S, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, Camera di Commercio di Reggio Calabria non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’informativa antimafia del Prefetto di Reggio Calabria, notificata in data -OMISSIS-, e del conseguente provvedimento della -OMISSIS-, con cui la ricorrente veniva invitata “… a voler provvedere all’iscrizione al R.E.A. della cessazione dell’attività”.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto stabilito dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 e, per quanto occorra, dall’art. 4, I comma, del D.L. n. 28/2020, il Consigliere P A A P e presenti con note di udienza gli Avvocati delle parti;


Ritenuto, a prescindere dai profili di ammissibilità dell’appello per mancata rituale notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che il ricorso appare, prima facie, non assistito da fumus boni iuris, atteso il consistente quadro indiziario evidenziato nel provvedimento prefettizio;

Ritenuto che la valutazione concernente il pericolo di infiltrazione non si fonda esclusivamente sul rapporto di parentela dei ricorrenti con soggetti gravati da pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso, ma altresì sul coinvolgimento degli stessi in indagini penali, ancorché conclusesi per lo più con assoluzioni, e sulle frequentazioni con persone gravate da pregnanti precedenti penali, oltre che sulla convivenza (non contestata per Francesco Paladino) col genitore condannato per reati ostativi;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi