Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2022-12-09, n. 202210801
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 10801/2022REG.PROV.COLL.
N. 08017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8017 del 2022, proposto dalla s.p.a. Seda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D E e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 955/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società Seda S.p.a. ha chiesto la riforma, previa sospensione della relativa esecutività, della sentenza del 21 luglio 2022 n. 955, con cui il T.A.R. per la Toscana, Sez. III, ha respinto il ricorso n. 756/22 proposto avverso il provvedimento di esclusione dell’appellante dalla procedura indetta per l’affidamento triennale della fornitura di stent vascolari, stent carotidei a doppia mesh e sistemi di protezione antiembolica cerebrale (lotto 14).
1.1. La suddetta misura espulsiva veniva emessa a cagione del fatto che l’offerta presentata non copriva tutte le misure incluse nella gamma di diametri da 10 a 24 mm.
Seda aveva, infatti, offerto una gamma di dispositivi con diametro 14, 16, 18, 20, 22 e 24 mm, che non comprendeva il diametro da 10 mm, ovverosia la misura minima per il lotto qui in rilievo (oltre che la misura 12).
2. Il TAR, pur ravvisando profili di possibile contraddittorietà tra le prescrizioni della legge di gara, ha ritenuto che l’esclusione disposta dalla stazione appaltante fosse coerente con il significato letterale dei requisiti di minima, soggiungendo che non risultavano proposte, in aggiunta a quelle articolate avverso il provvedimento di espulsione, censure riferite anche all’impianto regolatorio della procedura selettiva in argomento.
3. Con il mezzo qui in rilievo la società appellante chiede la riforma della suddetta decisione. Nel