Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300694
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00694/2023REG.PROV.COLL.
N. 01964/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2021, proposto da
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Europea di Edizioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D B D P, L M e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Udc), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12913/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Europea di Edizioni Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Thomas Mathà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 1964 del 2021, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 2 dicembre 2020 n. 12913 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Società Europea di Edizioni s.p.a. contro la stessa Autorità (d’ora in poi, “AGCOM”) per l'annullamento della delibera n. 170/13/cons. del 21 febbraio 2013, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ingiunto alla società, editrice del quotidiano “ Il Giornale ” di pubblicare nella prima edizione utile un messaggio nel quale si dia atto dell’intervenuta violazione del divieto sancito dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 22.
2. I fatti di causa possono essere così riassunti.
2.1 Con l’originaria impugnativa, notificata all’Autorità il 19.4.2013 e depositata il successivo 29 aprile, la Soc. Editrice Europea di Edizioni S.p.A. (di seguito anche solo “Società”), premesso:
- che a seguito di segnalazione effettuata da un partito politico (UDC) di una presunta violazione da parte della Società, realizzatisi nell’ambito dell’articolo “ Cosa dicono i sondaggi ” pubblicato il 17 febbraio 2013 (una settimana prima delle elezioni politiche) della disciplina sulla parità dell’accesso ai mezzi di informazione, ex lege 22 febbraio 2000, n. 28 e delle sue disposizioni attuative adottate con Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP (pubblicazione e diffusione dei sondaggi su mezzi di comunicazione di massa), AGCOM, previo invito di inviare osservazioni e controdeduzioni del 19.2.2013, con delibera n. 170/13/CONS del 21.2.2013, ha ordinato alla Società Europea, ai sensi dell’art. 10, comma 7 della legge n. 28/2000, di dichiarare tale violazione sul mezzo di comunicazione che aveva diffuso il sondaggio assicurando il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui il sondaggio stesso era stato pubblicizzato;
- impugnava quest’ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento e deducendo i vizi così rassegnati:
“ 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Eccesso di potere per errore dei presupposti; difetto di istruttoria; travisamento e contraddittorietà di motivazione;
2) Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà;