Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-07-14, n. 201003220
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Numero 03220/2010 e data 14/07/2010 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 maggio 2010
NUMERO AFFARE 04543/2006
OGGETTO:
Ministero della pubblica istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da D G. S dre.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero della pubblica istruzione – Dipartimento dell’istruzione – del 14 novembre 2006, n. 3916/E2, con la quale è stato chiesto il parere sul ricorso in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. M L T;
PREMESSO e CONSIDERATO:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica D G, docente di Educazione Fisica presso l'ISIS "Paolino d'Aquileia" di Cividale del Friuli (UD), ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Dirigente scolastico, prot. n. 22/2005 del 7 dicembre 2005, notificatogli il 29 dicembre 2005, avente per oggetto "S dre".
Il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché proposto avverso atto non definitivo.
Occorre al riguardo rammentare che il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), all’art. 8, prevede che “ Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse ”.
Il ricorso straordinario, pertanto, richiede la definitività del provvedimento impugnato e, perciò, il previo esperimento del ricorso gerarchico se la contestazione concerne un atto non definitivo.
Il precetto normativo della definitività è stato ripetutamente riaffermato dal Consiglio di Stato che ha sottolineato l'esigenza che gli atti impugnabili con il rimedio straordinario costituiscano l'espressione ultima, in linea verticale, della volontà della pubblica amministrazione.
Orbene, nel caso in esame, come osserva l’Amministrazione, ai sensi dell'art. 504 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 – all’epoca vigente – “ Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'àmbito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ”.
Ma il ricorrente non ha esperito il ricorso gerarchico.
Questo Consiglio di Stato ha però riconosciuto l'errore scusabile nel caso di ricorsi proposti avverso atti non definitivi, nei quali non fossero stati indicati il termine e l'organo cui il ricorso doveva essere presentato, in violazione dell'art.1, comma 3, del citato D.P.R. n. 1199 del 1971 e dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Poiché nel caso in esame l'atto impugnato non reca l’indicazione esaustiva dei rimedi previsti, ritiene la Sezione che sussistano le condizioni per la concessione dell'errore scusabile ai fini della proposizione del ricorso gerarchico.