Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-10-17, n. 201205297
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 05297/2012REG.PROV.COLL.
N. 05705/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5705 del 2011, proposto da:
Soc. Valentino G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. C D e F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M, in Roma, viale America, n. 11;
contro
Comune di Caggiano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l., anche appellante incidentale, in persona del legale rappresentante por tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso lo studio del dott. G Placidi, in Roma, via Cosseria, n. 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 00916/2011, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e funzionale di sedi del laboratorio di ricerca e alta formazione nel nucleo storico del Comune di Caggiano;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale della società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalla parte resistente ed appellante incidentale a sostegno delle proprie difese;
Vista la propria ordinanza 30 agosto 2011, n. 3743;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Migliarotti e Lentini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni a r.l., seconda classificata nella gara per l’appalto dei lavori di adeguamento statico e funzionale delle sedi del Laboratorio di ricerca ed alta formazione nel nucleo storico del Comune di Caggiano, ha impugnato gli atti con i quali è stata disposta l’aggiudicazione alla s.r.l. Valentino G presso il T.A.R. Campania, Salerno, che, con sentenza n. 916/2011, ritenuto intempestivo (ed inammissibile) il ricorso incidentale di quest’ultima società (nella parte diretta contro il bando) ed infondata la censura d’indeterminatezza dell’offerta della ricorrente principale ivi contenuta, ha accolto il gravame principale.
Ha ritenuto infatti detto Giudice fondati il primo motivo del ricorso principale (perché il computo metrico estimativo della s.r.l. Valentino G conteneva un prezzo non coincidente con il prezzo a corpo offerto), nonché il quarto motivo (perché detta società avrebbe dovuto fornire, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 6 del capitolato speciale ed in particolare quella relativa all’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali).
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la s.r.l. Valentino G ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1.- Sull’accoglimento del ricorso principale proposto dalla società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni a r.l.. Quarto motivo relativo alla pretesa necessità di dichiarare, a pena di esclusione, quanto previsto dall’art. 6 del capitolato speciale di appalto.
Non è condivisibile la tesi, fatta propria dal Giudice di prime cure, che, poiché il bando di gara prevedeva che il bando stesso, il disciplinare ed il capitolato speciale fossero tutti documenti di gara, non poteva che essere disposta la esclusione della s.r.l. Valentino G per non aver presentato la dichiarazione circa il possesso della iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali prescritta a pena di esclusione dall’art. 6 di detto capitolato.
In realtà dalla lettura ragionata di tutta la “lex specialis” emerge che il capitolato speciale di appalto è un documento facente parte del progetto esecutivo e che solo le dichiarazioni contenute nel bando erano da rendersi in sede di gara, non avendo ritenuto l’Amministrazione di recepire nel bando stesso quanto previsto dal capitolato, sul quale ha prevalenza.
2.- Sull’accoglimento del ricorso principale. Primo motivo relativo alla pretesa necessità che l’importo del computo metrico coincidesse con “il prezzo a corpo offerto”. Sul rigetto del primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Valentino G.
Il T.A.R., nell’accogliere il motivo di cui in epigrafe non ha considerato adeguatamente che, in base alla documentazione di gara, l’appalto era da considerare a misura e che l’offerta economica andava formulata mediante ribasso sull’elenco prezzi, pur essendo previsto in alcune parti della “lex specialis”, ma per errore, che esso fosse a corpo.
Proprio su detto errore era basata la censura della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni, recante la non condivisibile tesi che la offerta della Valentino G s.r.l. era indeterminata perché il prezzo offerto da detta ultima società non coincideva con quello del computo metrico estimativo.
Invece poiché l’appalto era inequivocabilmente a misura, il ribasso andava formulato sull’elenco prezzi e non aveva senso richiedere che coincidesse l’importo del computo metrico con il prezzo a corpo offerto, non dovendo essere offerto un prezzo, ma un ribasso.
2.1.- L’appellante aveva tempestivamente impugnato detto bando, laddove prevedeva l’indicazione del prezzo a corpo offerto, solo dopo la presentazione del ricorso da parte della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni.
2.2.- Non è condivisibile la motivazione addotta dal T.A.R. per respingere nel merito detta impugnazione nell’assunto che era fondata solo su una nota del responsabile del procedimento, essendo le censure fondate anche sulla contraddittorietà del bando, in cui, pur essendo l’appalto a misura, era previsto che all’interno della busta con l’offerta economica dovesse essere inserito un computo metrico estimativo dal quale risultasse il prezzo a corpo offerto.
3.- Sulla reiezione del secondo motivo di ricorso incidentale proposto in primo grado dalla s.r.l. Valentino G.
La s.r.l. Lucci Salvatore avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per indeterminatezza, come dedotto con ricorso incidentale di primo grado, perché, posto che l’art. 82 del d. lgs. n. 163/2006 prevede per i contratti da stipulare a misura che il prezzo è definito mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (ogni voce del computo metrico viene pagata al concorrente con il medesimo ribasso unico percentuale), ovvero mediante offerta a prezzi unitari (ciascuna voce del computo metrico contiene un ribasso differenziato, secondo il quale il concorrente viene pagato), detta società ha espresso l’offerta economica attraverso due distinte dichiarazioni negoziali (ribasso e computo metrico estimativo) coincidenti.
Tanto comporta che l’offerta era da considerare indeterminata, in quanto il computo metrico estimativo conteneva ogni singolo prezzo esposto con una percentuale differente, con la conseguenza che lo stesso prezzo, se desunto dal sommario offerta, aveva un valore e, se desunto dall’elenco prezzi a base di gara depurato del ribasso percentuale offerto nel mod. A.1, ne aveva un altro.
Con atto depositato il 29.7.2011 si è costituita in giudizio la società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni a r.l., che ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha riproposto i seguenti motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal T.A.R.:
1.- Violazione di legge (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, erroneità e sviamento. Violazione del giusto procedimento, violazione di principi di “par condicio”, imparzialità e trasparenza.
L’intera procedura di gara era viziata dalla violazione dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 163/2006, per essere stato nominato tra i membri della Commissione l’arch. G Zampino, che aveva approvato in precedenza il progetto oggetto dell’affidamento di cui trattasi.
2.- Violazione di legge (art. 83, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006, del d.P.C.M. n. 117/1999. Violazione del giusto procedimento (art. 97 della Costituzione). Eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, sviamento, travisamento ed erroneità.
La disciplina di gara ha violato i limiti inderogabili previsti dall’art. 3 del d.P.C.M. n. 117/1999 per i fattori ponderali da assegnare in rapporto al tipo di servizio richiesto.
Con appello incidentale notificato il 29.7.2011 e depositato il 5.8.2011 la società Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni a r.l. ha impugnato le statuizioni della sentenza che hanno asserito la infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, deducendo:
1.- Error in “iudicando”. Violazione di legge (art. 38 del d. lgs. n. 163/2006). Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, erroneità e sviamento. Violazione del giusto procedimento e dei principi di “par condicio”, imparzialità e trasparenza.
Il responsabile tecnico avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006.
2.- “Error in iudicando”. Violazione del bando di gara (punto N). Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, erroneità e sviamento. Violazione del giusto procedimento e dei principi di “par condicio”, imparzialità e trasparenza.
La s.r.l. Valentino G avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato la cauzione in modo difforme dalle tassative prescrizioni contenute nel bando di gara, che, alla lettera N, escludeva la possibilità di presentare una cauzione provvisoria mediante un intermediario finanziario, nonché di non corredarla con una dichiarazione di un Istituto bancario o Compagnia assicuratrice finalizzata a costituire la garanzia definitiva e di non estendere la validità della garanzia fino al certificato di collaudo provvisorio.
Sono stati anche riproposti i motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbili dal T.A.R., in precedenza riportati.
Con memoria depositata l’8.8.2011 la s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito tesi e richieste.
Con ordinanza 30 agosto 2011, n. 3743 la Sezione ha accolto la istanza di adozione di misure cautelari ai meri fini della sollecita fissazione del merito, rinviando al definitivo la determinazione sulle spese della fase cautelare.
Con memoria depositata il 13.2.2012 la s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 15.5.2012 il ricorso in appello, dopo la rituale discussione. è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla s.r.l. Valentino G, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale, ritenuto intempestivo (ed inammissibile), nonché infondato il ricorso incidentale da essa proposto, è stato accolto il ricorso proposto dalla soc. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni s.r.l., seconda classificata nella gara per l’appalto dei lavori di adeguamento statico e funzionale delle sedi del Laboratorio di ricerca ed alta formazione nel nucleo storico del Comune di Caggiano, per l’annullamento degli atti con i quali era stata disposta l’aggiudicazione della gara stessa a detta s.r.l. Valentino G.
2.- Innanzitutto va verificata la fondatezza delle censure rivolte alla sentenza dalla appellante s.r.l. Valentino G, nella parte in cui sono state dichiarate intempestive le censure da essa formulate con ricorso incidentale di primo grado avverso il bando, nella parte in cui non era stata mutata la normativa dello stesso in senso conforme alla nota del responsabile del procedimento che, prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, aveva precisato che la dicitura “a corpo” riportata nel bando andava intesa come refuso di stampa e sostituita con la dicitura “a misura”.
Il T.A.R. ha affermato in proposito che l’eventuale illegittimità del bando, peraltro dedotta proprio ed unicamente sulla base del contenuto di detta nota, avrebbe dovuto essere fatta valere quantomeno nel prescritto termine a decorrere dalla data (30/6/2010) di comunicazione della nota medesima ad essa ricorrente incidentale.
2.1.- La Sezione ritiene fondata la censura laddove è affermato che il ricorso non poteva considerarsi intempestivo, atteso che è condivisibile l’assunto dell’appellante principale che il bando, laddove prevedeva l’indicazione del prezzo a corpo, pur essendo l’appalto a misura, era stato impugnato solo dopo il ricorso della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni, atteso che, sino a quel momento, i chiarimenti dell'Amministrazione erano risultati sufficienti per la formulazione dell’offerta, non avendo la clausola in questione portata escludente, né limitando la partecipazione.
Non può ritenersi fondata la tesi sostenuta al riguardo dalla s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni che, essendo stata dedotta la illegittimità del computo metrico estimativo, parte integrante dell’offerta economica, era stata di fatto dedotta la impossibilità di formulare esso computo in modo corrispondente al prezzo complessivo offerto, con preclusione della possibilità di presentazione della offerta e conseguente immediata lesività del bando.
Questo è stato infatti impugnato nella parte in cui non era stata mutata la normativa dello stesso in senso conforme alla nota del responsabile del procedimento che precisava che il corrispettivo doveva intendersi a misura, ma non era stato affatto dedotto che, a causa della sua formulazione, era stato impossibile presentare una valida offerta.
Il vizio dedotto non era quindi immediatamente percepibile dal tenore del bando e ben poteva essere impugnato oltre i trenta giorni dalla piena conoscenza dello stesso.
2.2.-. Tuttavia la censura è, ad avviso del Collegio, infondata, essendo le statuizioni contenute nella “lex specialis” vincolanti ed insuscettibili di essere mutate a seguito di una nota di chiarimenti del responsabile del procedimento.
Il significato stesso del termine vale infatti ad evidenziare che i chiarimenti effettuati dall'Amministrazione hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla “lex specialis” di gara, onde non possono avere alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.
3.- Con ulteriore motivo di ricorso incidentale di primo grado la s.r.l. Valentino G aveva dedotto la indeterminatezza della offerta della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni affermando che, essendo l’appalto previsto con corrispettivo a “misura”, essa offerta sarebbe stata espressione di due distinte volontà negoziali, una derivante dal ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e l’altra - coincidente nel risultato finale - derivante dal computo metrico estimativo, con la conseguenza che tale coincidenza sarebbe venuta considerando i ribassi per ciascuna voce del computo metrico che differiscono dal ribasso percentuale unico offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara.
3.1.- Il T.A.R. ha al riguardo ritenuto che si dovesse tenere conto della (non mutata) norma del bando disciplinante “l’offerta economica” che, a pena di esclusione dalla gara, disponeva che la relativa busta dovesse, tra l’altro, contenere “il prezzo complessivo ed il ribasso” ed “il computo metrico estimativo di offerta come rimodulato in funzione dei miglioramenti apportati al progetto esecutivo (dell’offerta tecnica), “applicando alle quantità di offerta i rispettivi prezzi unitari netti” (senza gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), “in modo da definire il prezzo a corpo”.
Poiché la s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni aveva presentato la documentazione relativa all’offerta economica in coerenza con la richiamata norma del bando, il Giudice di prime cure ha ritenuto incondivisibile la censura, tanto più considerato che la nota del responsabile del procedimento non costituisce appendice innovativa, ma mera spiegazione del contenuto della “lex specialis”.
3.2.- La Sezione ritiene condivisibile la tesi fatta propria dal T.A.R. al riguardo, considerato che, come in precedenza evidenziato, avendo pedissequamente eseguito le prescrizioni contenute nella legge di gara, la offerta della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni non poteva considerarsi indeterminata.
Detta offerta, infatti, presentava piena corrispondenza tra l’offerta economica di € 2.887.019,52 ed il totale del computo metrico estimativo, di pari entità, con coerenza tra i due dati, a nulla valendo le prospettate discrasie tra la offerta economica ed il computo metrico per ribassi sull’elenco prezzi non corrispondenti con i singoli prezzi del computo metrico, avendo detta società utilizzato il modello fornito dalla stazione appaltante, offrendo il ribasso sull’intero importo di gara e non sull’elenco prezzi.
Non è quindi sussistita alcuna indeterminatezza o incertezza dell’offerta de qua idonea ad infirmare irreparabilmente “in toto” quest'ultima (essendo il suo contenuto dovuto non già ad una imprecisa o equivoca formulazione dell'offerta da parte del concorrente, ma al rispetto delle prescrizioni contenute nella “lex specialis”), con insussistenza di violazione del principio di “par condicio” tra i concorrenti, atteso non era impedito, di fatto, di ricostruirne gli esatti contenuti e, quindi, di conoscerne quale fosse la specifica portata, con la conseguenza che la p.a. è stata posta in grado di conoscere della correttezza dei prezzi in questione.
4.- Acclarata la condivisibilità della reiezione, con la impugnata sentenza, del ricorso incidentale di primo grado della Valentino G s.r.l., possono essere esaminati i motivi di appello con i quali essa società ha impugnato la decisione del T.A.R. di accogliere il quarto motivo del ricorso principale di primo grado proposto dalla s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni.
5.- Con il primo motivo dell’appello principale è stata dedotta la incondivisibilità della tesi della ricorrente principale di primo grado, fatta propria dal Giudice di prime cure, che, poiché il bando di gara, al punto IV.1, prevedeva che il bando stesso, il disciplinare ed il capitolato speciale erano da considerare documenti di gara, non poteva che essere disposta la esclusione della s.r.l. Valentino G per non aver presentato la dichiarazione circa il possesso della iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali, prescritta a pena di esclusione dall’art. 6 di detto capitolato.
In realtà dalla lettura ragionata di tutta la “lex specialis” emergerebbe che il capitolato speciale di appalto è un documento facente parte del progetto esecutivo volto a disciplinare solo i rapporti tra le parti in corso di esecuzione dei lavori.
Solo le dichiarazioni contenute da pag. 11 a 14 del bando dovevano essere rese in sede di gara, non avendo ritenuto l’Amministrazione di recepire nel bando stesso quanto previsto dal progettista all’art. 6 del “disciplinare di gara” (recte: del capitolato speciale di gara).
Se effettivamente fosse stato necessario indicare gli estremi di detta iscrizione l’appalto sarebbe stato di tipo misto, con previsione di una quota di servizi per lo smaltimento dei rifiuti, mentre era prevista solo la realizzazione di lavori.
Inoltre l’art. 18 del bando prevede la sua prevalenza sulle prescrizioni contrastanti del capitolato speciale.
5.1.- L’appello, in tale parte, viene ritenuto dalla Sezione fondato e va pertanto riformata la impugnata sentenza laddove ha accolto il quarto motivo del ricorso principale di primo grado.
Il bando di gara stabiliva, alla sezione XII, che comportava la esclusione dalla gara la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse nelle Sezioni V, VI, VII, X e XI;aggiungeva che, in caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalevano su quanto indicato nel capitolato speciale di appalto.
Orbene detto bando, in effetti, stabiliva alla Sezione V, le condizioni di partecipazione alla gara, alla sezione VI le modalità di avvalimento, alla sezione VII i protocolli di legalità, alla sezione X riportava informazioni di carattere amministrativo, nonché, alla sezione XI, indicava quali avrebbero dovuto essere i contenuti dell’offerta. In particolare indicava, al punto XI.2), la documentazione amministrativa da inserire nella busta 1, al punto XI.3) la documentazione tecnica da inserire nella busta 2, al punto XI..3) la documentazione tecnica da inserire nella busta 2, al punto XI.4) i tempi di esecuzione e di manutenzione gratuita, al punto XI.5) la documentazione da inserire nella offerta economica.
In nessun punto di dette Sezioni era previsto che dovesse essere presentata la dichiarazione circa il possesso della iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali.
In generale, le clausole di esclusione previste dalla “lex specialis” sono da ritenere di stretta interpretazione, essendo preclusa ogni loro estensione analogica (dovendosi dare la prevalenza alla diversa esigenza che postula la più ampia partecipazione alle stesse), specie quando involga profili privi di effettiva sostanza.
In caso di contrasti interni agli atti generali di gara pubblica questi ultimi presentano una gerarchia differenziata preordinata a dirimere i contrasti stessi, in un contesto di evidenza pubblica caratterizzato, anche nella predisposizione della “lex specialis”, da una sviluppata procedimentalizzazione, che vede in linea di massima prevalere il bando (Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2010, n. 3963).
Poiché le prescrizioni del bando nel caso che occupa era stabilito che prevalessero su quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, nessuna operazione interpretativa di tipo estensivo o analogico delle disposizioni contenute nel bando stesso poteva consentire l'allargamento delle ipotesi di esclusione e del relativo obbligo dichiarativo. Esse non potevano, quindi, che essere oggetto di stretta interpretazione, dovendosi dare prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni lettura estensiva che contrasterebbe con i principi di affidamento dei partecipanti, di trasparenza della procedura e di massima partecipazione.
In tale ottica la mancata dichiarazione circa il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali non poteva comportare l' esclusione , ma - tutt'al più - la richiesta di integrazioni di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.
Non ha decisivo rilievo, quindi, l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza che il bando richiamava il capitolato speciale come documento posto a base dell’appalto, le cui previsioni andavano rispettate, e che il capitolato speciale prevedeva, tra le condizioni dell’appalto, che nell’accettare i lavori l’appaltatore doveva espressamente dichiarare, pena l’esclusione, quelle di cui trattasi.
La s.r.l. Valentini G non poteva quindi essere esclusa dalla gara de qua per le motivazioni contenute nel motivo di appello sopra riportate, da ritenere incondivisibilmente accolte dal T.A.R. con la impugnata sentenza.
6.- Incondivisibili vanno invece ritenute le censure formulate con il secondo motivo di appello principale, con cui è stato affermato che il T.A.R., nell’accogliere il primo motivo del ricorso principale di primo grado, relativo alla pretesa necessità che l’importo del computo metrico coincidesse con “il prezzo a corpo offerto”, non aveva considerato adeguatamente che, in base alla documentazione di gara, l’appalto, come espressamente chiarito dalla stazione appaltante, era a misura e l’offerta economica andava formulata mediante ribasso sull’elenco prezzi, pur essendo previsto in alcune parti della lex specialis, ma per errore, che esso fosse a corpo.
Proprio su detto errore era basata la censura della Lucci Salvatore s.r.l., che sarebbe stata erroneamente accolta dal T.A.R., che ha fatto propria la non condivisibile tesi che la offerta della s.r.l. Valentino G era da considerare indeterminata perché, posto che, in base al bando, all’interno della busta contenente l’offerta economica doveva essere posto il computo estimativo delle varianti in modo da definire il prezzo a corpo offerto, il prezzo offerto da detta ultima società non coincideva con quello del computo metrico estimativo, con conseguente doverosità della esclusione dalla gara di detta società, in base a quanto disposto a pag. 18 del bando.
Invece, secondo l’appellante, poiché l’appalto era inequivocabilmente a misura, il ribasso avrebbe dovuto essere formulato sull’elenco prezzi, non avendo senso richiedere che coincidesse l’importo del computo metrico con il prezzo a corpo offerto, non dovendo essere offerto un prezzo, ma un ribasso.
6.1.- Osserva in proposito la Sezione che il bando, al punto XI.5, prescriveva che nella busta n. 4 dovesse essere inserito il computo metrico dell’offerta rimodulato in funzione dei miglioramenti e/o integrazioni apportate nell’offerta tecnica, applicando alle quantità di offerta i rispettivi prezzi unitari netti, senza tener conto degli oneri di sicurezza, in modo da definire il prezzo a corpo offerto.
In base a detta disposizione, il computo metrico, parte integrante della offerta economica, doveva essere predisposto in maniera che il totale delle singole voci corrispondesse all’importo complessivo dichiarato in sede di offerta.
La coincidenza era prescritta espressamente dal bando e comunque la sua carenza era causa di esclusione, stante quanto previsto alla sezione XII del bando stesso circa la doverosità della esclusione dalla gara per mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o per incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero per inosservanza anche di una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse, tra le altre, nella Sezione XI.
Nel caso di specie la coincidenza in questione, nella offerta della Valentino G s.r.l. non sussisteva, avendo essa dichiarato nell’offerta economica un ribasso percentuale del 25,78 % ed un prezzo complessivo di € 2.734.017,70, mentre nel computo metrico estimativo aveva indicato un prezzo complessivo di € 4.237.483, 61, di cui € 165.438, 02 per oneri di sicurezza.
Tanto comportava quindi indeterminatezza dell’offerta e necessità della sua esclusione.
Alla incondivisibilità delle esaminate censure riferite alla sentenza appellata con il motivo di appello in esame consegue la conferma della stessa nella parte in cui ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale di primo grado della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni.
7.- L’appello deve essere conclusivamente respinto, essendo sufficiente la fondatezza del primo motivo di ricorso principale di primo grado della s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni a sorreggere la sentenza di annullamento della aggiudicazione della gara in questione alla Valentino G s.r.l, e deve essere quindi confermata la prima decisione con diversa motivazione.
Restano conseguentemente assorbiti i motivi di appello incidentale ed i motivi di ricorso di primo grado riproposti in appello dalla s.r.l. Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni.
8.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare.