Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-17, n. 201800253

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-17, n. 201800253
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800253
Data del deposito : 17 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2018

N. 00253/2018REG.PROV.COLL.

N. 05955/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5955 del 2013, proposto da:
P L A, rappresentata e difesa dall’avv.to S M presso lo studio S P elettivamente domiciliata in Roma, alla via

XXIV

Maggio n. 43

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

nei confronti di

Commissione centrale per l'esame di avvocato, nominata con DM 8/11/2011, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione I, n. 4238 del 29 aprile 2013, concernente mancata ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive dell’appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. G S e udito l’avv.to dello Stato Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata ammissione della signora L A P alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2011, in considerazione del punteggio insufficiente di 27 al parere motivato di diritto civile e di 27 all'atto giudiziario (cfr. verbale n. 5 del 6 maggio 2012 della VI sotto commissione per gli esami di avvocato costituita presso la Corte di Appello di Napoli).

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I, n. 4238 del 29 aprile 2013 - ha respinto il ricorso reputando infondate tutte le censure sollevate sulla base delle seguenti considerazioni:

- “ l’onere motivazionale è compiutamente adempiuto con l’attribuzione del punteggio numerico ”;

- la stessa predisposizione di una griglia valutativa costituisce espressione, al massimo livello, di discrezionalità amministrativa;

- la fase della correzione, e valutazione, degli elaborati stessi non richiede l’annotazione – neppure nel verbale in cui sono consacrate le attività delle Commissioni (che non hanno, invero, alcun compito didattico) – di particolari chiarimenti circa le inesattezze (giuridiche, e non) di volta in volta riscontrate ;

- “ sfugge (anche) al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati”.

3. Avverso tale decisione la signora L A P ha proposto – con ricorso ritualmente notificato e depositato – un duplice motivo di appello (pagine 11 – 13 del gravame) deducendo, in sintesi, che:

a) il Giudice di primo grado sarebbe incorso in omessa pronuncia sulla questione agitata col primo mezzo, in ordine alla insufficienza dei criteri di massima elaborati dalla Commissione centrale e fatti propri dalla sotto commissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, al fine di sorreggere il giudizio reso attraverso il mero ricorso al coefficiente numerico;

b) non pertinente alla censura sollevata col secondo mezzo sarebbe la giurisprudenza citata dal Tribunale, riferendosi alla mancanza di segni grafici in sede di correzione quando invece la vicenda in esame è connotata dall’apposizione da talune sottolineature e la cancellazione dell’ultimo periodo del parere di civile senza tuttavia riferirsi a passaggi erronei degli elaborati.

4. In data 14 agosto 2013, si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia concludendo per il rigetto dell'appello.

5. Con ordinanza n. 3483 dell’11 settembre 2013, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare “ Ritenuto che secondo una giurisprudenza costante, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6601;
Cass. civ., ss. uu., 21 giugno 2010, n. 14893);
nel caso di specie - nei limiti della cognizione propria della sommaria tutela cautelare - il provvedimento reso dalla commissione esaminatrice sembra motivato in modo non evidentemente incongruo, anche in considerazione del carattere esaustivo del giudizio espresso mediante un voto numerico (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581;
Id., sez. V, 13 febbraio 2013, n. 866) con riguardo a criteri di massima che nella specie, seppure censurati dall’appellante, non appaiono mancare;
il precedente su cui fa leva l’appello (Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491) riguarda vicenda diversa, venendo in tal caso in questione una procedura di valutazione comparativa in vista della promozione a un grado superiore e non un esame di abilitazione all’esercizio di una professione;
corretto appare il procedimento adottato dalla commissione, anche con riguardo all’apposizione (o alla mancata apposizione) di segni grafici in sede di correzione e al rilievo che deve attribuirsi alla circostanza;
”.

6. Dopo il deposito di ulteriori memorie nell’interesse dell’appellato, all'udienza pubblica di trattazione del 21 dicembre 2017, la causa è stata riservata in decisione.

6.1. Preliminarmente il Collegio rileva che:

a) il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le censure nuove dell’appellante, proposte per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall'art. 104 c.p.a.;

b) pertanto, per comodità espositiva, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso proposto in prime cure (cfr., ex plurimis sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 673;
Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347).

6.2. Infondato è il motivo del ricorso originario (pagg. 5 e ss.), col quale si è denunciata la inadeguatezza dei criteri di massima elaborati dalla commissione centrale, in quanto:

a) la circostanza che la commissione esaminatrice abbia adottato tout court i criteri dettati dalla commissione centrale non integra alcun vizio, trattandosi di una decisione che rientra pienamente in una sfera di discrezionalità tecnica esercitata in modo non irragionevole e dunque insindacabile;
come, all'inverso, non spiegherebbe alcun effetto invalidante l'inosservanza delle raccomandazioni formulate dalla commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive, che non hanno carattere cogente (sentenze n. 8621/2009, n. 673/2012, n. 1723/2013, n. 973/2017);

b) in ordine alla pretesa genericità dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia, questa Sezione ha avuto modo di osservare che vale a denotare l’infondatezza delle censura quanto è dato argomentare a proposito della “ idoneità del punteggio numerico ad integrare valida motivazione, costituendo all'evidenza tale doglianza riproposizione della censura relativa all'asserito difetto di motivazione ” (cfr. sez. IV n. 4035 del 2016, C.g.a. n. 317 del 2012;
sez. IV 8628 del 2009;
Corte cost., n. 175 del 2011;
da ultimo sentenza della Sezione n. 5726/2017). E’ il caso di confermare anche in questa sede, infatti, il granitico orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui, ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011;
vedi da ultimo, oltre la decisione dell'Adunanza plenaria n. 7/2017, le sentenze della Sezione n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale;
n. 317/2012 del C.G.A.R.S.;
n. 8628/2009, n. 2544/2010, n. 5726/2017 e n. 5987/2017 della Sezione).

6.3. Parimenti infondato è quanto dedotto (pagg. 7 e ss.) a proposito della pretesa incongruenza del giudizio di insufficienza rispetto ai predeterminati criteri di massima, in particolare per essere le prove redatte con “ sufficiente uso dell’espressività tecnico - giuridica ”. L’infondatezza della censura si deve al consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Corte in sede regolatrice, secondo cui “ il giudice non può sostituire il giudizio della commissione con un proprio diverso giudizio, entrando nel merito delle valutazioni. Il giudice può ritenere il provvedimento che esprime il giudizio illegittimo solo quando sia affetto da vizi di estrema gravita: "illogicità manifesta" o "travisamento del fatto "” (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 18079 del 15 settembre 2015; idem n. 8412 del 28 maggio 2012). Anche questo Consiglio di Stato si è assestato sulla stessa linea interpretativa, osservando che "... a) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, che nella fattispecie non è dato riscontrare... " (cfr. Cons. Stato, parere n. 1007/2017;
nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110). La valutazione degli elaborati costituisce, pertanto, espressione di un giudizio discrezionale, sul quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, essendo la vicenda non ricompresa tra le eccezionali ipotesi tassativamente attribuite alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo ex art. 134 c.p.a. (cfr. Ad. plen., n. 5 del 2015), è limitato ad un sindacato estrinseco nei limiti del riscontro effettivo del vizio di eccesso di potere;
né è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle valutazioni della Commissione la personale valutazione di un soggetto terzo - qualunque sia il livello di conoscenza ed esperienza - in quanto spetta in via esclusiva alla sottocommissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi (sotto questo profilo è costante la massima per cui sono inutilizzabili i pareri pro veritate , cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5726 del 2017). Infatti, il giudizio tecnico discrezionale della Commissione esaminatrice riguarda varii profili (il modo in cui è stato redatto l'elaborato scritto in relazione al caso concreto, la soluzione giuridica prospettata, la pertinenza delle norme giuridiche richiamate, la menzione delle massime giurisprudenziali formatesi sul caso specifico affrontato e dell'orientamento prevalente, la chiarezza espositiva, la forma sintattica e la stessa logica emergente dall'elaborato, ecc.), la valutazione dei quali implica all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte della abnormità dell'operato valutativo della commissione, come si è detto qui non emergente (Cons. giust. amm., n. 8628 del 22 dicembre 2009). Né vengono peraltro segnalati dall’appellante errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso, mirando egli piuttosto a sostituire la propria personale valutazione. Invero, non si può ritenere manifestamente irragionevole l’operato della Commissione sol perché gli elaborati sarebbero stati redatti, in base a personale valutazione, in modo lodevole e meritorio. Non costituisce, invero, segno di travisamento il fatto che il parere di diritto civile presenti n. 3 sottolineature (pagg. 1 e 2) e la cancellazione di un periodo (ultima pagina) ancorché – secondo le prospettazioni dell’appellante – privi di errori, in quanto può ammettersi la valutazione della coerenza di sottolineature o segni con affermazioni, concetti e principi espressi nell'elaborato solo se siano significativi e non, come nel caso di specie, neutri od opachi (ordinanze n. 4798/2017, n. 4802/2017, n. 4803/2017).

7. L’appello, per le ragioni anzidette, deve essere respinto.

8. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.


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