Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-07, n. 202306649
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Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 06649/2023REG.PROV.COLL.
N. 00656/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2023, proposto da
G D P, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II n.33;
contro
Gruppo Europeo di Interesse Economico Linea Ferroviaria Tranfrontaliera Trieste-Divaca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00418/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gruppo Europeo di Interesse Economico Linea Ferroviaria Tranfrontaliera Trieste-Divaca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il Cons. D C e uditi per le parti gli avvocati Becci, Quici;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con atto notificato in data 13 gennaio 2023 e depositato il successivo 24 gennaio Del Prete Gabriele ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 00418/2022, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso da Egli proposto avverso il provvedimento di diniego, comunicato in data 21 gennaio 2022, all’accesso civico generalizzato richiesto ex art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013 al Gruppo Europeo di Interesse Economico Linea Ferroviaria Tranfrontaliera Trieste-Divàca (d’ora in poi per brevità GEIE) relativamente a tutta una serie di documenti afferenti al progetto della nuova Linea Trieste Divàca, nonché al progetto o alle varie ipotesi di progetto del tratto ferroviario tra Aurisina e Divàca, al progetto della Sezione Trieste – Divàca del corridoio TENT-T Mediterraneo presentato nel 2005-2015 e poi ritirato nonché ad altri atti preparatori, connessi e conseguenziali, indicati nella medesima istanza di accesso.
2. Segnatamente il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa era motivato sulla base del rilievo che l’accesso civico generalizzato non troverebbe applicazione rispetto ad RFI, esclusa dall’ambito soggettivo dell’applicazione di detto istituto delineata dall’art. 2 bis del D.lgs. 33/2023.
Ciò in quanto l’indicato disposto normativo, nell’estendere la disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni anche alle società in controllo pubblico, avrebbe escluso le società quotate, come definite dall’art. 2 comma 1 lettera p) dello stesso decreto legislativo, che definisce come società quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati nonché le società che hanno emesso alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
Da ciò l’inapplicabilità dell’indicata disciplina, essendo RFI una società controllata da Ferrovie dello Stato s.p.a., la quale, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, rientrerebbe nell’indicata definizione di società quotata, dovendosi inoltre escludere dal regime di trasparenza non solo le società quotate (ovvero Ferrovie dello Stato) ma anche le società direttamente controllate da società quotate (ovvero RFI).
3. A sostegno del ricorso di prime cure la parte che agiva personalmente, senza l’assistenza di un difensore, ex art. 116 c.p.a., articolava i seguenti motivi:
Eccesso di potere nel denegare l’accesso civico generalizzato tramite l’art. 2 bis comma 2 del D.l.gs. 33/2013; ciò in quanto il GEIE sarebbe responsabile della progettazione e gestione del progetto della sezione transofrontaliera italo – slovena tra Trieste e Divàca e svolgerebbe pertanto attività di pubblico interesse, individuata come presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’accesso civico generalizzato dalla parte seconda dell’art. 2 bis comma 3 del D.lgs. 33/2013.
4. Il giudice di prime cure dichiarava irricevibile il ricorso sulla base del rilievo che il ricorso era stato depositato oltre il termine di rito di quindici giorni, applicabile ai riti camerali, risultante dal combinato diposto degli artt. 45 ed 87 comma 2 lett. c) c.p.a., rigettando sul punto la richiesta di concessione dell’errore scusabile.
5. A sostegno dell’appello la parte ha formulato i seguenti motivi di appello:
I. Della tempestività del deposito/iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo.
Secondo parte appellante la sentenza di prime cure sarebbe errata nella parte in cui aveva dichiarato l’irricevibilità del ricorso, posto che la notifica del ricorso si era perfezionata in data 03.03.2022 per compiuta giacenza postale, ovvero decorsi 10 giorni dall’avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito della spedizione della raccomandata informativa, a motivo della temporanea assenza del GEIE destinatario e che il ricorso era stato depositato in data 15.03.2022 e quindi entro il termine di rito di quindici giorni.
Pertanto parte appellante, stante l’erroneità della sentenza sul punto, ritiene che debbano essere scrutinate le censure formulate in primo grado, così rubricandole:
II. Violazione di legge (art. 2-bis commi 2 e 3 D.Lgs. 33/2013 e art. 2, comma 1, lettera p del D.Lgs. 175/2016). Eccesso di potere.
A dire di parte appellante non sarebbe applicabile l’esenzione dall’accesso civico generalizzato invocata dal GEIE per le ragioni ampiamente illustrate in prime cure, dovendo trovare applicazione il comma 3 e non l’invocato – dal GEIE – comma 2 dell’art 2-bis D.Lgs. 33/2013, essendo:
- RFI la Concessionaria della rete ferroviaria pubblica di proprietà nazionale;
- il GEIE controllato da RFI.
In ogni caso, a dire di parte appellante, l’invocato disposto normativo non potrebbe applicarsi al GEIE che non aveva emesso strumenti finanziari di alcun tipo.
Né detti strumenti erano stati emessi da RFI; irrilevanti inoltre in tesi di parte appellante sarebbero gli strumenti finanziari emessi dal gruppo RFI.
III. Dell’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del GEIE. Risulterebbe palesemente infondata l’eccezione sollevata dalla difesa avversaria, secondo la quale il GEIE non sarebbe il soggetto legittimato rispetto all’istanza di accesso formulata dal sig. Del Prete.
IV. Della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato.
6. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno prodotto documenti ed articolate memorie difensive.
7. In particolare con memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a. depositata in data 17 marzo 2023 il GEIE oltre ad insistere nel rigetto dell’appello, stante la tardività del ricorso di prime cure , ha eccepito come la difesa dell’appellante non si sia limitata alla riproposizione delle ragioni del ricorso di prime cure , bensì abbia del tutto inammissibilmente modificato ed integrato i motivi di impugnazione proposti in prime cure, con la conseguente inammissibilità delle questioni proposte per la prima volta in sede di appello, ex art. 104 c.p.a..
Ha in ogni caso eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva all’esitazione dell’istanza di accesso, essendo l’attività di progettazione, per la parte italiana del tracciato, di competenza di RFI.
Ha in ogni caso insistito nel merito per il rigetto dell’appello.
8. Parte appellante ha replicato a detta memoria, evidenziando in primo luogo come fosse acclarata la tempestività del deposito del ricorso di prime cure , con conseguente obbligo di questo giudice di appello di decidere nel merito, e come con il ricorso in appello si fossero semplicemente qualificate correttamente le censure già ampiamente esposte in prime cure , con conseguente infondatezza dell’eccezione riferita all’inammissibilità dei nuovi motivi di impugnazione.
Ha infine contestato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, non essendo tra l’altro la stessa posta a base dell’atto di diniego gravato in prime cure , insistendo per l’accoglimento dell’appello.
9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza camerale del 4 aprile 2023 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
DIRITTO
10. In via preliminare va delibato il primo motivo di appello, volto a superare la statuizione di irricevibilità contenuta nella sentenza appellata che ha impedito nel merito lo scrutinio del ricorso di prime cure .
11. Lo stesso è fondato in quanto, come evincibile da una compiuta disamina degli atti di prime cure ,