Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2025-02-19, n. 202500128
Sentenza
15 giugno 2018
Parere interlocutorio
27 settembre 2021
Ordinanza collegiale
18 gennaio 2017
Accoglimento
Sentenza
28 settembre 2022
Parere definitivo
19 febbraio 2025
Ordinanza collegiale
18 gennaio 2017
Sentenza
15 giugno 2018
Parere interlocutorio
27 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza
28 settembre 2022
Parere definitivo
19 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero 00128/2025 e data 19/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor ZO ON contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e nei confronti dei signori MA IS e CA RR, per l'annullamento del decreto del 7 marzo 2019 n. 416 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca - Ufficio III, con cui sono stati approvati: (i) le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS5 nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al ventiseiesimo posto della graduatoria con il punteggio di 92 e (ii) i progetti ammessi a finanziamento per ciascuna delle tre linee di intervento nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito fra i vincitori; degli atti tutti della procedura di valutazione espletata dal Comitato di Selezione - Settore ERC LS5 (Bando PRIN 2017) e precisamente iii) del verbale di insediamento del 25 maggio 2018; (iv) del verbale n. 2 del 28 giugno 2018; del verbale finale del 19 luglio 2018; (v) delle schede di valutazione dei Principal Investigators e, in particolare, di quella del ricorrente in sede di preselezione.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato il 17 luglio 2019;
Vista la nota di trasmissione della relazione con nota n. prot. 8168 del 28 maggio 2021 con la quale il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere interlocutorio n. 1509 del 27 settembre 2021;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia, il motivo di ricorso, l’avviso dell’Amministrazione, la replica del ricorrente e le controdeduzioni ministeriali sono illustrati nel parere interlocutorio n. 1509 del 27 settembre 2021, cui si rinvia per la relativa esposizione.
2. Con detto parere la Sezione ha rilevato che questo Consiglio in sede giurisdizionale, con riferimento ad una controversia concernente una procedura in tutto analoga a quella oggetto del presente ricorso, aveva respinto l’appello del Ministero e confermato la sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 10032/2020 (Cons. Stato, sez. VI, 1 luglio 2021, n. 5024) “ ritenendo fondato il motivo, anche in quella sede proposto (e del tutto sovrapponibile alla prima censura anche in questa sede dedotta), inerente l’indebita prevalenza attribuita nella griglia di valutazione adottata dal comitato di selezione, tra i tre criteri previsti (indicatori bibliometrici, riconoscimenti ottenuti in Italia e/o all’estero, finanziamenti ricevuti su base competitiva in qualità di Principal Investigator o equivalente), a quello della valutazione della produzione scientifica, con eccessiva svalutazione degli altri due criteri, sia perché sottoposti a un giudizio unitario, sia perché ad essi è stato attribuito un punteggio quasi irrilevante ai fini del giudizio complessivo ”.
La Sezione ha quindi disposto l’integrazione del