Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-02-14, n. 201400729

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-02-14, n. 201400729
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400729
Data del deposito : 14 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01456/2008 REG.RIC.

N. 00729/2014REG.PROV.COLL.

N. 01456/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2008, proposto da B R, rappresentato e difeso dall'avv. E P, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 15721/2006, resa tra le parti, concernente mancata idoneità all’ arruolamento nel corpo dei vigili del fuoco


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli l’avv. Parente Giovanni Carlo su delega di Parente Erennio e l’ avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il sig. Roberto B – che aveva partecipato al concorso a 173 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 2613/500/173 del 5 novembre 2001, risultando inizialmente idoneo al servizio – impugnava il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 59415 del 28 giugno 2005, a firma del Direttore Centrale, con il quale, a seguito di nuova visita in ordine alla permanenza del possesso dei requisiti disposta a seguito di scorrimento della graduatoria, era dichiarato non idoneo al transito in ruolo per “ eccedenza ponderale (peso Kg 101 – altezza 179) in soggetto con ipercolesterolemia totale (269 mg/dl) D.M. 3 maggio 1993, n. 228 art. 1, comma 1, lett. b)”, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale di visita medica effettuata il 25 maggio 2005 redatto dalla Commissione Sanitaria per la verifica della permanenza dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 521 del 1988.

Con sentenza semplificata n. 15721 del 2006 il T.A.R. adito – pur rilevando che l’interessato era risultato idoneo al servizio a seguito di visita di verificazione – dichiarava il ricorso inammissibile per l’omessa notifica ad altro soggetto in posizione di contro interesse.

Avverso detta sentenza il sig. B ha proposto appello ed ha dedotto:

- l’inopportunità della pronunzia del T.A.R. che in fase di giudizio cautelare, pur potendo riscontrare il vizio di procedura che ha poi determinato l’inammissibilità del ricorso, ha disposto l’avvio del ricorrente a nuova visita di accertamento dei requisiti di ammissione;

- l’infondatezza nel merito della decisione in relazione alla peculiarità del procedimento di immissione in ruolo, che non consente l’ agevole individuazione, sul piano formale e sostanziale, dei soggetti in posizione di contro interesse nei cui confronti disporre la chiamata in giudizio.

Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza formale.

All’udienza del 19 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Con il primo mezzo di gravame non è dedotto un errore di giudizio in cui sia incorso il primo giudice, ma si stigmatizza, sul piano dell’opportunità, che abbia disposto nella fase cautelare il riesame da parte dell’apposita commissione medica dell’ idoneità al servizio dell’appellante per poi, in sede di merito, riscontrare un vizio di procedura con effetto di inammissibilità del ricorso.

Osserva il collegio che la valutazione sull’opportunità di avvalersi di mezzi istruttori, anche nella fase di giudizio cautelare, è riservata all’apprezzamento di merito del giudice a quo .

Indagini istruttorie che si reputino eccedenti rispetto all’economia del giudizio non esplicano effetto viziante della decisione finale.

Prevale in sede di giudizio cautelare l’esigenza di assicurare misure che preservino da pregiudizio le ragioni del ricorrente nelle more del giudizio di merito. In tale fase la delibazione della controversia - che si caratterizza per sommarietà ed urgenza - non deve necessariamente investire le questioni pregiudiziali di ricevibilità o ammissibilità del ricorso e, tantomeno, in ordine ad esse si forma giudicato implicito.

Resta, quindi, riservata, come avvenuto nel caso di specie, alla definitiva trattazione nel merito della controversia la valutazione dei presupposti e delle condizioni dell’azione. Ogni giudizio al riguardo non è pregiudicato da scelte e statuizioni intervenute nella sede cautelare che, al pari del provvedimento di tutela interinale adottato, si caratterizzano per temporaneità e restano assorbite nel giudizio di merito.

2.2. Quanto al secondo motivo di impugnativa è stato posto in rilievo in giurisprudenza che, antecedentemente allo svolgimento delle prove concorsuali e prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico. In tale fase del procedimento concorsuale non si identificano, infatti, situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall’accoglimento del ricorso. Tantomeno esse sono individuabili in atti dell’ Amministrazione (cfr. sui principi Cons. St., sez. IV, n. 3261 del 12 giugno 2013;
n. 5084 del 24 settembre 2012;
n. 3382 del 7 luglio 2008;
sez. VI, n. 348 del 26 gennaio 2009).

Se invece, dopo i giudizi valutativi e idoneativi, è intervenuta l’approvazione di una graduatoria dei concorrenti che possono aspirare alla nomina, grava su chi contesta l’esito delle prove o l’esclusione dal concorso l’onere di notifica ad almeno un controinteressato, in quanto l’esito favorevole del ricorso andrebbe in danno della posizione di vantaggio acquisita da un altro concorrente che, per effetto dell’esclusione, viene a trovarsi collocato in posizione potiore

Tale ultima evenienza si verifica con riguardo alla fattispecie di cui è controversia.

Con d.m. 12 giugno 2002 è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso inizialmente indetto per 175 posti di vigile del fuoco. Sono in prosieguo intervenuti decreti di rettifica della graduatoria e, essendo stato ampliato il numero di posti per l’assunzione, il sig. B, collocato al posto 929 degli idonei, è stato per scorrimento convocato per le visite di rito.

Si versa a fronte di un atto che cristallizza le posizioni dei concorrenti che possono aspirare all’assunzione e consente di individuare, sul piano sia formale che sostanziale, le posizione di controinteresse in capo ai concorrenti successivamente graduati rispetto al sig. B– che dalla sua esclusione ricevono vantaggio per la migliore collocazione in ruolo – e nel primo dei non beneficiari dello scorrimento, che per effetto dell’esclusione stessa viene a trovarsi in posizione utile alla nomina.

In presenza del principio di pubblicità che assiste gli atti conclusivi della procedura concorsuale e dell’insussistenza di preclusioni per l’accesso documentale è ragionevolmente esigibile che, secondo al regola dettata dall’art. 21, comma primo, della legge n. 1034 del 1971, poi tradotto nell’art. 42, comma 2, c.p.a., la chiamata in giudizio avvenga quantomeno nei confronti di uno degli anzidetti controinteressati, salva ogni eventuale integrazione del contraddittorio secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito.

Per le anzidette ragioni va confermata la sentenza del T.A.R. che all’ omessa notifica dell’impugnativa ad almeno un controinteressato ha fatto seguire la pronunzia di inammissibilità del ricorso.

La costituzione solo formale dell’ Amministrazione consente di compensare fra le parti spese ed onorari del giudizio.

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