Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2023-04-11, n. 202300570
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Testo completo
Numero 00570/2023 e data 11/04/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2023
NUMERO AFFARE 01126/2022
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Edilux S.r.l. del signor R M, contro il Comune di Cavedine, avverso la delibera giuntale n. 109 in data 16 settembre 2020 e la nota sindacale in data 27 luglio 2021, concernenti interventi finalizzati alla riqualificazione delle facciate di edifici;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 10026 in data 20/07/2022 con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti;
Premesso:
1. Il ricorso in esame è diretto all’annullamento della delibera della Giunta del Comune di Cavedine in data 16 settembre 2020, n. 109, concernente “ interventi finalizzati al miglioramento delle facciate esterne degli edifici esistenti prevista dall’art. 1, commi dal 219 al 224 della Legge n. 160/19 (legge di bilancio 2020). Corrispondenza tra le definizioni di zona ministeriali e comunali, ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali ” e della nota del Sindaco del Comune di Cavedine, in data 27 luglio 2021, prot. n. 6788, “ di riscontro alla richiesta di assimilare la p.ed. 533 e la p.ed. 651 C.C. Laguna Mustè alla zona B al fine dell’applicazione del bonus facciate nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o derivati ”.
La società riferisce in fatto dell’intenzione di eseguire “ un intervento di riqualificazione delle facciate delle pp.edd. 533 e 651 C.C. Laguna Mustè ” e della circostanza che “ il lotto su cui insiste la costruzione risulta ricompreso nell’ambito delle aree produttive di interesse locale ” e costituirebbe “ un ‘tassello’ tra due zone residenziali ” collocato “ in un contesto consolidato di carattere abitativo ”.
L’impugnata delibera n. 109/2020 non avrebbe effettuato “ alcuna ricognizione delle zone in cui si articola il proprio Piano Regolatore Generale ”, essendosi limitata a “ stabilire che rientrano nelle zone A di cui al D.M. 1444/68 le aree ricadenti nel centro storico o negli insediamenti storici isolati, mentre rientrano nelle zone B sempre del citato D.M. 1444/68 le zone residenziali esistenti di completamento integratele destinate a residenza ordinaria ”, basandosi sull’indice assegnato al Piano Regolatore Generale.
La società aveva chiesto con nota in data 21 aprile 2021 che anche le suddette particelle fossero ricomprese tra le zone B;l’Amministrazione aveva risposto via email in data 25 giugno 2021, affermando che “ i valori indicati nella delibera erano tassativi in quanto interpretativi della norma che ha introdotto alle agevolazioni per il bonus facciate ”.
Seguiva l’impugnata nota in data 27 luglio 2021 in cui si rappresentava la non equiparabilità della zona produttiva locale in cui si si trova l’edificio in questione a zona B ai sensi del D.M. n. 1444/1968.
In diritto il ricorso è basato sul motivo rubricato “ Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 1 commi 219-224 della legge di bilancio 2020 e della circolare 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, violazione D.M. 1444/1968 erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere ”.
Dalla relazione predisposta dal tecnico incaricato dalla società ricorrente, risulterebbe, per l’area in cui si trova l’edificio della stessa società, incuneata tra aree residenziali, un indice di utilizzo e un rapporto di copertura rientranti in quelli delle zone B. La zona produttiva di interesse locale, in cui si trova la stessa area, sarebbe stata individuata nel Piano Regolatore Generale “ non certo con la finalità di consentire l’insediamento di nuove strutture produttive, ma piuttosto di prevedere il mantenimento di quelle già esistenti (quali quella della società ricorrente) ”. Per effetto del travisamento della realtà dei fatti e della carente istruttoria sulle caratteristiche dell’area in cui si trova l’edificio della società, tale obiettivo sarebbe precluso dall’impugnata delibera giuntale, che, quindi, sostanzierebbe la violazione del D.M. 1444/1968, della legge di bilancio per il 2020 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E del 2020, che aveva previsto la detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione delle facciate “ per tutti gli edifici (indipendentemente dalla destinazione o dalla definizione catastale che si trovino nell'ambito di zone riconducibili a quelle A o B del D.M. 1444/68 o che siano comunque assimilabili alle predette zone A o B in base alla normativa regionale ed ai regolamenti edilizi comunali ”, purché l’assimilazione risultasse da certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
L’impugnata nota in data 27 luglio 2021 è censurata sotto un duplice profilo. Da un lato, erroneamente essa avrebbe considerato assimilabile l’area in cui si trova il fabbricato della società alle zone D di cui al D.M. 1444/1968, poiché tali zone sarebbero “ destinate all’insediamento di nuovi stabilimenti industriali e non riguarderebbero quelle produttive di interesse locale esistenti in cui si sviluppano attività di carattere artigianale e/o terziario ”;le zone B prescinderebbero dalla destinazione urbanistica assegnata dal Piano Regolatore Generale, essendo “ zone diverse da quelle A che si qualificano per un determinato grado di utilizzo edificatorio (già avvenuto) e che si collocano in contesti di tipo urbano ”. D’altro lato, non sarebbe corretto il riferimento contenuto nella stessa nota alle disposizioni in materia di distanze dai confini e dai fabbricati di cui all’allegato 2 della delibera della Giunta Provinciale n. 2023/2010 - diversificate a seconda della tipologia di zona in cui ricadono gli edifici (centro storico, zona residenziale, zona agricola, zona produttiva ecc.) -, poiché la richiesta della società ricorrente non avrebbe posto alcuna questione da valutare sotto il profilo delle distanze, bensì delle caratteristiche dell’area in cui l’edificio è collocato.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esprime l’avviso che il ricorso sia infondato.
Considerato:
1. L’art. 1, comma 209, della legge n. 160/2019 ( Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 ), di cui il ricorrente lamenta la violazione, ha previsto una detrazione dall’imposta lorda pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per realizzare interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 recante “ Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ”.
Ai sensi dell’art. 2 di tale decreto, “ Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale ”.
2. Ad avviso della Sezione, nell’operato dell’Amministrazione locale non sono ravvisabili i vizi stigmatizzati dal ricorrente.
L’art. 2 del d.m. n. 1444/1968 individua la zona D (“ le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ”) sulla base della destinazione del territorio, sulla quale è pure incentrata la denominazione dell’area in cui sono collocate le particelle della società ricorrente (“ aree produttive di interesse locale ”).
Tale individuazione non è basata, a differenza di quanto previsto per le zone A e B, su caratteristiche dell’edificazione e del territorio. Perciò, non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alle circostanze di fatto su cui il ricorso in esame fa leva ai fini della pretesa equiparazione - o assimilazione come si asserisce nella memoria di replica - alla zona B dell’area produttiva di interesse locale in cui sono collocate le particelle della società ricorrente, né alla circostanza della completa utilizzazione dell’area produttiva di interesse locale in questione.
Inoltre, il diniego opposto dal Comune di Cavedine con l’impugnata nota in data 27 luglio 2021 alla richiesta della società ricorrente risulta conforme alla circolare prot. n. 11131 in data 19 ottobre 2020 del Consorzio dei Comuni Trentini, in merito alle indicazioni da seguire in tema di equiparazione delle destinazioni urbanistiche dei piani regolatori generali rispetto alle zone di cui al d.m. n. 1444/1968 ai fini del bonus facciate. Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 in data 22 luglio 2016 (“ Approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell’ambito del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (STAT) e nel sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) della Provincia autonoma di Trenta ai fini dell'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio ”) cui è adeguato il piano regolatore comunale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 7 febbraio 2020 sulla base della disciplina urbanistica stabilita dalla Provincia in virtù della competenza primaria prevista dallo Statuto, il riferimento alla relativa legenda standard costituisce criterio legittimamente applicato dall’Amministrazione comunale. Perciò, quest’ultima aveva correttamente rilevato nella nota in data 27 luglio 2021 che “ è solo alla legenda del vigente PRG a cui bisogna fare riferimento ” e aveva rappresentato che la destinazione di zona dell’intera area in cui ricadono anche le due particelle della società ricorrente costituisce “ a tutti gli effetti ‘Area produttiva di livello locale’, codice D.104_P, contraddistinto nella cartografia con la lettera L, la quale non è riferibile alle sole particelle edificiali in questione, ma all’intera zona perimetrata dal PRG, indipendentemente dalle zone limitrofe, dai rapporti di copertura, densità edilizia e di destinazione d’uso ”;ciò, “ nonostante l’evidente mero errore materiale nel sottotitolo nella legenda riferito alle zone produttive ”.
In proposito si prende atto di quanto rappresentato dal Ministero riferente in merito alla circostanza che “ il Comune di Cavedine ha avviato la procedura di variante al PRG per la correzione ”, fermo restando che una tale correzione non rileverebbe ai fini della destinazione di zona di “ aree produttive di livello locale ”.
3. Per quanto sopra esposto, ad avviso della Sezione, il ricorso in esame deve essere considerato infondato.