Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-11-27, n. 201705498
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Pubblicato il 27/11/2017
N. 05498/2017REG.PROV.COLL.
N. 09781/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9781 del 2016, proposto da:
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano - Omc e Omi, R R C in Pr. Quale Membro di Diritto dell'Attuale Ass. Naz. Già Cons. Naz. Fondaz. Enpam, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati E P, S S, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Smedile in Roma, via Giuseppe Ferrari, 12;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna, Sindacato dei Medici Italiani - Smi, Federazione Cisl Medici non costituiti in giudizio;
Fondazione Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Vincenzo Squillaci, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernardo,101 - 5° Piano;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 06178/2016, resa tra le parti, concernente approvazione modifiche allo statuto - indizione delle elezioni di undici membri dell'assemblea nazionale in rappresentanza dei presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Fondazione Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati E P, Annunziata Abbinente su delega di Angelo Piazza e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame l’Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri Milano, dopo aver premesso le numerose ultraventennali vicende relative a un risalente tentativo di modifica dello Statuto, a suo tempo arrestato per effetto di svariate pronunce giurisdizionali, chiede la riforma della sentenza del Tar Lazio con cui il ricorso introduttivo (come integrato dai relativi motivi aggiunti) è stato dichiarato per una parte è inammissibile per difetto di giurisdizione;per altra parte irricevibile e, comunque, infondato nel merito.
La decisione ha in conseguenza ritenuto la legittimità rispettivamente: -- del decreto interministeriale di approvazione delle modifiche dello statuto dell’ENPAM; -- del decreto di indizione delle elezioni per l’assemblea nazionale con l’allegato regolamento elettorale;-- dell’atto di indizione delle elezioni.
L’appello è affidato alla denuncia di quattro rubriche di gravame con cui si assume in sostanza l’erroneità della decisione per violazione del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, nonché eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione, illogicità ed errore in giudicando.
L’Avvocatura dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio per i ministeri intimati.
La fondazione ENPAM, con la memoria per la discussione, da una parte ha eccepito l’inammissibilità per genericità delle censure, e dall’altra ha confutato le tesi dell’appellante, concludendo per l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del gravame.
L’appellante, con note per l’udienza e poi con una puntuale memoria di replica, a sua volta, ha contrastato le argomentazioni di controparte.
Chiamata all’udienza pubblica di discussione, uditi i difensori delle parti, l’appello è stato ritenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
L’appello è infondato.
1. Con un capo di doglianza (rubricato al n. 2. Pag.11) si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe del tutto ignorato il precedente del Consiglio di Stato (Parere Sezione II° 20 marzo 1996 n. 123) per cui sono legittime le sole modifiche che non pregiudicano e non stravolgono i connotati originari voluti dal legislatore;ed avrebbe male interpretato le norme del d.lgs. n. 509/1994, travisando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 15/1999.
Il Tar non avrebbe tenuto conto delle conseguenze “. .grottesche prima che inammissibili… ” dell’affermazione per cui le casse privatizzate potrebbero modificare a proprio piacimento il proprio statuto in contrasto con la volontà del legislatore.
L’assunto non può essere condiviso.
La sentenza dalla Corte Costituzionale 5 febbraio 1999, n.15 ricordata dall’appellante ha escluso che, in materia, sussista una sorta di immutabilità di diritto degli organi dell’Enpam. Il Giudice delle Leggi ha affermato:
-- in primo luogo che “ Nell'ambito dei confini stabiliti dalla delega, è da riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta fra le alternative ad esso offerte (sentenze n. 456 e n. 198 del 1998;sentenze n. 335 e n. 141 del 1993;sentenza n. 4 del 1992).” ... Il legislatore delegante non ha posto alcuno specifico vincolo quanto alle regole di composizione degli organi collegiali degli enti in questa fase di transizione e trasformazione, sicché il legislatore delegato è rimasto libero di determinare la disciplina che ritenga meglio rispondente alla finalità di assicurare continuità nell'organizzazione e nel funzionamento degli enti;tanto più che, nel silenzio del legislatore delegante, i criteri possono essere desunti dalla disciplina preesistente, se essa non sia incompatibile con la struttura dell'associazione o della fondazione.
In tale scia la Corte, nella predetta decisione, ha interpretato l’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994:
-- rilevando che essa mantiene fermi i " criteri " della disciplina preesistente per la composizione degli organi collegiali;criteri che vengono così assunti come base e principio della nuova disciplina statutaria di tali organi”;
-- che, in ogni caso “ il dovere di dettare regole che rispettino i medesimi criteri non implica il divieto di qualsiasi mutamento di disciplina né impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che si ispirino ai "criteri" preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto ”.
A tale proposito si deve ancora annotare che, alla disposizione di cui all’art. 1, comma 4 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 che prevede l’approvazione dello statuto contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione, deve essere riconosciuta una natura assolutamente transitoria, contingente e temporanea, in quanto concerne esclusivamente la prima applicazione e non tocca le successive vicende della vita dell'ente (vedi sul punto anche infra sub n.3).
Non vi sono dubbi dunque che lo statuto dell’ENPAM possa essere modificato nel tempo, come è previsto all’art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 509/1994 e che quindi ha ragione la Difesa della Fondazione ENPAM quando sottolinea che, non sussisteva di principio alcun divieto di modifica della composizione degli organi.
Ciò posto in linea generale, si rileva che, sotto il profilo sostanziale, il nuovo Statuto appare nel complesso rispettoso dei “criteri” di cui all’art. 1 comma del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed in particolare del criterio di trasparenza (di cui alla lett. a.);di quello concernente la esatta determinazione dei requisiti dei componenti degli organi collegiali (lett. b.);e di quello concernente l’obbligo di previsione della riserva legale e dell’obbligo di adeguamento degli accantonamenti (lett. c)).
Le modifiche qui gravate non solo non appaiono affatto costituire un vulnus alla trasparenza della gestione ma anzi, a maggiore garanzia di rappresentatività, aggiungono un’ulteriore componente elettiva, di 59 medici ed 11 odontoiatri, ai 106 presidenti degli Ordini che sono componenti di diritto.
In questo senso l‘Ordine appellante non chiarisce in alcun modo le reali ragioni sottese all’impugnativa e quali sarebbero i punti che, in concreto, violerebbero la predetta norma.
In definitiva il Tar giustamente ha richiamato l’insegnamento del Giudice delle Leggi pretermettendo una differente, risalente e superata contraria interpretazione della predetta disposizione.
2. Con un secondo capo di doglianza (rubricato al n.