Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-05, n. 201601794

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-05, n. 201601794
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601794
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00796/2007 REG.RIC.

N. 01794/2016REG.PROV.COLL.

N. 00796/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 796 del 2007, proposto da:
C I S, in proprio e quale legale rappresentante di Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., ed i sigg. L L, C R e G M P, tutti rappresentati e difesi dagli avv. E C, M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;

contro

Comune di Casalgrande, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

nei confronti di

Gibertini Giorgio, Mareggini Nadia;

e con l'intervento di

ad opponendum di:
Condominio il Castello, in persona dell’Amministratore in carica, e dei signori Bioli Antonella, Gibertini Giorgio, Giovannelli Alberto, Giovannelli Carla, Valentini Andrea e Longagnani Elisabetta, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bertolani, con domicilio eletto presso Carolina Migliorini in Roma, piazza della Cancelleria n.85;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA n. 530/2006, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio per installazione cancello e per mancata realizzazione parcheggi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalgrande;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. S G e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizzi e Andrea Manzi, in dichiarata sostituzione dell’avvocato P C e su delega dell’avvocato Giovanni Bertolani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Espongono i ricorrenti che con ordinanze in data 16 luglio 2001 e in data 15 marzo 2002 il Comune di Casalgrande contestava l’esecuzione in Boglioni, via Statutaria, di opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia n. 237 del 5 dicembre 1998 e successiva variante n. 28 del 15 febbraio 2001, ingiungendone la demolizione ed imponendo la realizzazione delle aree di parcheggio privato di uso pubblico rimaste sino ad allora ineseguite.

1.1.- Pur avendo impugnato tali ordinanze, (l’una con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’altra con ricorso giurisdizionale), presentavano domanda di condono ai sensi dell’art. 26 e segg. della legge reg. n. 23/2004 al Comune, che con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata prot. n. 1728/2006 respingeva la domanda relativa all’installazione di un cancello, perché preclusivo dell’accesso ai parcheggi privati di uso pubblico ivi previsti dal titolo edilizio e con provvedimento prot. n. 1727/2006 respingeva altresì la domanda relativa alla mancata esecuzione dei parcheggi di P1, perché ostativa alla sanatoria l’assenza stessa di un’opera da regolarizzare.

2.- Impugnavano avanti al T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. Staccata di Parma n. 530/2006 i suddetti dinieghi, Avverso tali dinieghi hanno proposto impugnativa gli interessati, deducendo la violazione delle norme e principi che regolano la normativa in tema di condono edilizio della L.R.E. n. 23/2004 in riferimento all’art. 32 e all’art. 36, erronea applicazione della circolare dell ’Assessore alla programmazione territoriale (prot. AED/20623 del 20 ottobre 2004) e carenza di motivazione, trattandosi di opere non rientranti nelle fattispecie ostative di cui all’art. 32 della legge reg. n. 23/2004 ed, inoltre, di c.d. “opere minori”, soggette all’unico limite della conformità alla legislazione urbanistica vigente al 31 marzo 2003 (v. art. 36 della legge reg. n. 23/2004).

3.- Il T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. Staccata di Parma, cin sentenza n. 530/2006, rigettava il ricorso.

4.- Gli appellanti hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, con un unico motivo, la violazione dei principi in materia di condono edilizio, la violazione della della L.R.E. n. 23/2004, con riferimento ai suoi artt. 32 e 36, erronea applicazione della circolare dell' assessore alla programmazione territoriale del 20/10/2004 prot. aed/20623, violazione del principio di tipicità ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Casalgrande. Sono intervenuti in giudizio ad opponendum, chiedendo il rigetto del gravame, il Condominio il Castello ed i signori Bioli Antonella, Gibertini Giorgio, Giovannelli Alberto, Giovannelli Carla, Valentini Andrea e Longagnani Elisabetta.

6. - All’udienza pubblica del 15 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

7.- L’appello è infondato, potendo così prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione, sollevate in relazione all’asserita carenza di specificazione dei motivi di gravame.

7.1- Con l’unico motivo gli appellanti assumono che gli atti impugnati richiamano l’art. 12 della legge n. 47/85, in quanto attengono alle difformità parziali e per tale tipologia di abusi la L.R. Emilia Romagna n. 23/2004 non sancisce il diniego di condono ai sensi dell’art. 32 della suddetta legge regionale, trattandosi di opere minori.

Né -secondo l’assunto di parte appellante- alcuna preclusione deriva dall’art. 36 della suddetta legge regionale, che sancisce la sanabilità purché conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003 e tali sarebbero le opere in esame, non comportanti incremento di superficie, trattandosi in un caso di una domanda relativa all’installazione di un cancello e, nell’altro caso, di parcheggi non eseguiti, caratterizzati da un non facere.

Al riguardo il Collegio rileva che la difesa di parte appellante si limita ad una disamina parcellizzata dei due dinieghi, senza dare adeguata rilevanza alle precedenti concessioni edilizie, che ne costituiscono cronologicamente i necessari presupposti. In particolare, contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti, i contestati provvedimenti di diniego di condono edilizio non riguardano due autonome fattispecie di abusi edilizi, quanto piuttosto la realizzazione di un intervento edilizio in modo non difforme da quanto prescritto dai titoli edilizi debitamente rilasciati dall’amministrazione (concessione edilizia n. 237 del 5 dicembre 1998 e concessione in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001), con particolare riferimento all’obbligo di realizzare parcheggi ad uso pubblico.

Ciò emerge dalla lettura dei provvedimenti impugnati.

Infatti il provvedimento n. 1727/2006 così motiva il diniego di condono concernente la mancata realizzazione del parcheggio “…non si tratta della realizzazione di un’opera o di una modificazione della destinazione d’uso senza opere, ma della omessa realizzazione di parcheggi pubblici (P1) previsti quale standard di cessione dal titolo abilitativo che ha autorizzato la costruzione di un condominio;
la mancata realizzazione di parcheggi P1 non rientra tra le opere non valutabili in termini di superficie o di volume edilizio, giacché la mancata realizzazione di un parcheggio, per definizione, non è un’opera, ma nient’altro che una omissione di una condotta e di un’attività doverosa;
non può essere condonato ciò che non è stato realizzato”.

Quanto al provvedimento n. 1728/2006, il diniego di condono per l’installazione di un cancello è motivato sul fatto che “…l’installazione del cancello preclude l’accessibilità ai parcheggi privati di uso pubblici previsti dalla concessione edilizia n. 237 del 5/12/1998 e successiva variante n. 28 del 5/02/2001”.

I provvedimenti impugnati contengono una puntuale motivazione in ordine alle conseguenze derivanti dai due abusi, definiti minori.

In proposito si rileva da un lato che l’installazione del cancello -oggetto di uno dei condoni- concreta un’indebita interdizione dell’accesso ai parcheggi di uso pubblico previsti dalla concessione edilizia, mentre la mancata realizzazione dei parcheggi - oggetto dell’altra richiesta di condono - lungi dal costituire un’attività meramente omissiva- determina la mancata ottemperanza alle prescrizioni del titolo edilizio originario.

In questo contesto appare priva di pregio l’assunto degli appellanti, secondo cui l’Amministrazione comunale avrebbe violato la normativa sul condono per le «opere minori», in relazione alle quali l’art. 36, comma 3, della legge reg. n. 23 del 2004 sancisce che le “opere non valutabili in termini di superficie o di volume edilizio, sono sanabili purchè conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003”, in quanto il Comune non avrebbe fatto riferimento ad alcuna norma ostativa al condono.

In proposito si osserva che l’art. A-23 dell’Allegato alla legge reg. n. 20 del 2000 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio-, nel determinare i contenuti della pianificazione urbanistica e, tra questi, il sistema delle dotazioni territoriali, costituito dall’insieme degli impianti, delle opere e degli spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dalla pianificazione, include tra le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti le “strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento” (comma 2, lett. f), e dispone che la “pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture … per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità complessiva della rete stessa …” (comma 3).

Tale articolo sancisce inoltre che, mentre la “previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all’esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti” (comma 6);
alla stessa esigenza, al contempo, presiede l’art. 5 delle N.T.A. del piano regolatore del Comune di Casalgrande, allorché impone che l’attività edificatoria sia accompagnata dalla destinazione di date quote di aree a parcheggi pubblici o di uso pubblico.

Tali considerazioni evidenziano che la legislazione di settore, vigente al 31 marzo 2003, contrariamente alla prospettazione degli appellanti, persegue la finalità di carattere generale di assicurare un rapporto di coessenzialità tra le infrastrutture per l’urbanizzazione e i relativi insediamenti – a tutela della funzionalità e qualità igienico-sanitaria di questi ultimi, che risulterebbe gravemente compromesso da un eventuale provvedimento di condono per due intervento quantitativamente minore, ma di enorme impatto, in quanto, in violazione della suindicata normativa, precluderebbe il libero accesso a parcheggi di uso pubblico ex art. 5 n.t.a. del piano regolatore comunale.

Ne può essere invocata la mancata indicazione normativa, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato consente agevolmente di ricostruire l’iter logico e normativo dell’intimato comune posto a fondamento del diniego, che espressamente rileva che “l’installazione del cancello preclude l’accessibilità ai parcheggi privati di uso pubblico previsti dalla concessione edilizia …”.

Considerazioni analoghe valgono anche in ordine al diniego di condono per la mancata esecuzione dei parcheggi, integranti opere di urbanizzazione primaria e non ha pregio l’assunto di parte appellante in ordine all’omessa specificazione del relativo standard, profilo su cui si ritornerà più diffusamente in prosieguo.

Pertanto nella fattispecie in esame, l’omessa realizzazione del parcheggio costituisce una palese violazione del titolo abilitativo e costituisce un abuso edilizio insuscettibile di condono, perché impedisce la realizzazione di determinate opere di urbanizzazione primaria. La circostanza, quindi, che i previsti parcheggi non siano stati realizzati coinvolge il fabbricato oggetto della concessione edilizia, inficiandone la regolarità in ragione della carenza di una parte delle opere di urbanizzazione ad esso collegate;
onde la domanda di condono, lungi dal limitarsi alle opere rimaste inattuate, avrebbe dovuto investire il complessivo intervento edilizio, di cui la parte mancante rappresenta un elemento costitutivo.

Il provvedimento impugnato ha pertanto legittimamente denegato il condono, in quanto la proposizione di una richiesta di sanatoria circoscritta alle opere non eseguite, che individualmente considerate – per non determinare un mutamento dello stato dei luoghi o una diversa loro destinazione d’uso – esulano dagli abusi rilevanti ai fini del condono, invece risultano palesemente illegittime, in quanto connesse ad un’attività edificatoria, che trae la propria legittimità proprio con la realizzazione di questi interventi accessori, a cui parte appellante non ha ancora provveduto.

Ne può infine trovare accoglimento l’asserita omissione da parte dell’intimato Comune della puntuale indicazione dello standard dei parcheggi, in quanto nel progetto a monte era stata prevista l’adibizione a parcheggio di determinate aree.

8.- L’appello va pertanto respinto.

Le spese in parte seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ed in parte sono compensate nei termini di cui in motivazione.

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