Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-05, n. 201601794

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-05, n. 201601794
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601794
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00796/2007 REG.RIC.

N. 01794/2016REG.PROV.COLL.

N. 00796/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 796 del 2007, proposto da:
OL VA AN, in proprio e quale legale rappresentante di Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., ed i sigg. EN GI, OL RO e GI IA IA, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;



contro

Comune di Casalgrande, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso EA Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;



nei confronti di

ER IO, MA DI;



e con l'intervento di

ad opponendum di:
Condominio il Castello, in persona dell’Amministratore in carica, e dei signori OL NT, ER IO, LI BE, LI LA, NI EA e NG BE, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bertolani, con domicilio eletto presso IN OR in Roma, piazza della Cancelleria n.85;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA n. 530/2006, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio per installazione cancello e per mancata realizzazione parcheggi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalgrande;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizzi e EA Manzi, in dichiarata sostituzione dell’avvocato Paolo Coli e su delega dell’avvocato Giovanni Bertolani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Espongono i ricorrenti che con ordinanze in data 16 luglio 2001 e in data 15 marzo 2002 il Comune di Casalgrande contestava l’esecuzione in Boglioni, via Statutaria, di opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia n. 237 del 5 dicembre 1998 e successiva variante n. 28 del 15 febbraio 2001, ingiungendone la demolizione ed imponendo la realizzazione delle aree di parcheggio privato di uso pubblico rimaste sino ad allora ineseguite.

1.1.- Pur avendo impugnato tali ordinanze, (l’una con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’altra con ricorso giurisdizionale), presentavano domanda di condono ai sensi dell’art. 26 e segg. della legge reg. n. 23/2004 al Comune, che con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata prot. n. 1728/2006 respingeva la domanda relativa all’installazione di un cancello, perché preclusivo dell’accesso ai parcheggi privati di uso pubblico ivi previsti dal titolo edilizio e con provvedimento prot. n. 1727/2006 respingeva altresì la domanda relativa alla mancata esecuzione dei parcheggi di P1, perché ostativa alla sanatoria l’assenza stessa di un’opera da regolarizzare.

2.- Impugnavano avanti al T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. Staccata di Parma n. 530/2006 i suddetti dinieghi, Avverso tali dinieghi hanno proposto impugnativa gli interessati, deducendo la violazione delle norme e principi che regolano la normativa in tema di condono edilizio della L.R.E. n. 23/2004 in riferimento all’art. 32 e all’art. 36, erronea applicazione della circolare dell ’Assessore alla programmazione territoriale (prot. AED/20623 del 20 ottobre 2004) e carenza di motivazione, trattandosi di opere non rientranti nelle fattispecie ostative di cui all’art. 32 della legge reg. n. 23/2004 ed, inoltre, di c.d. “opere minori”, soggette all’unico limite della conformità alla legislazione urbanistica vigente al 31 marzo 2003 (v. art. 36 della legge reg. n. 23/2004).

3.- Il T.A.R. Emilia-Romagna - Sez. Staccata di Parma, cin sentenza n. 530/2006, rigettava il ricorso.

4.- Gli appellanti hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, con un unico motivo, la violazione dei principi in materia di condono edilizio, la violazione della della L.R.E. n. 23/2004, con riferimento ai suoi artt. 32 e 36, erronea applicazione della circolare dell' assessore alla programmazione territoriale del 20/10/2004 prot. aed/20623, violazione del principio di tipicità ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

5.-

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