Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-02, n. 202105705

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-02, n. 202105705
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105705
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 05705/2021REG.PROV.COLL.

N. 06178/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Castelrotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, A M, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Schweigkofler S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Calo' e M S, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Calò in Roma, via Antonio Gramsci 36;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00190/2013, resa tra le parti, concernente diniego del rilascio di concessione edilizia.


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Schweigkofler S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. T M. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’appello riguarda i provvedimenti del Comune di Castelrotto (BZ) del 2012 che avevano respinto la domanda della società Schweigkofler srl volta ad ottenere una concessione edilizia per opere interne e cambiamento di destinazione d’uso da “produttivo/terziario” in “commercio al dettaglio” in un immobile sito nella zona produttiva di Roncadizza (p.ed. 3823 C.C. Castelrotto).

2. La predetta società, proprietaria di questo complesso immobiliare in una zona produttiva, intendeva ivi ospitare dei locali adibiti al commercio al dettaglio, ritenendoli perfettamente idonei a tale attività. A questo fine aveva chiesto all’amministrazione comunale di Castelrotto una concessione edilizia con il rispettivo mutamento di destinazione d’uso. Il Comune, previo avviso di rigetto, aveva respinto tale domanda con provvedimento del 13 giugno 2012, in quanto la normativa provinciale in materia di urbanistica limitava tale destinazione nelle zone produttive (art. 5 della l.p. 7/2012).

3. Avverso questi provvedimenti l’odierna parte appellata aveva proposto ricorso dinanzi al T.R.G.A. Sezione Autonoma di Bolzano (r.g. n. 218/2012). A fondamento poneva quattro censure: 1) violazione della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e mancata disapplicazione della norma provinciale per contrasto con il diritto europeo;
2) illegittimità costituzionale della specifica normativa urbanistica provinciale e violazione e falsa applicazione della normativa nazionale in materia di liberalizzazione della attività economiche;
3) eccesso di potere per travisamento e difetto di potere;
4) violazione e falsa applicazione della normativa sul procedimento amministrativo (l.p. 17/1993). Il Comune di Castelrotto in quel giudizio rimase contumace.

Nelle more di quel giudizio di primo grado, la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 (commi 1, 2, 3, 4 e 7) e dell’art. 6 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, in quanto violavano la competenza esclusiva della Stato in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 38/2013).

4. Il T.R.G.A. adito accolse il ricorso con sentenza n. 190/2013, giudicando fondati i primi tre motivi del gravame e re spingendo la domanda di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per asserita legittimità costituzionale dell’art. 44- quater della l.p. 13/1997 (come novellato dalla l.p. 3/2013), in quanto non lo ritenne norma applicabile nel caso di specie.

5. Contro questa pronuncia il Comune di Castelrotto ha proposto appello, ritualmente notificato e depositato il 6 agosto 2013, seguito da motivi aggiunti per ius superveniens ai sensi degli artt. 43 e 104, co. 3 cod. proc. amm. il 15.11.2013.

6. Si è costituito in giudizio l’appellata Schweigkofler srl, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Con successive memorie del 14.6.2021 e 15.6.2021, seguite da memorie di replica del 15.6.2021 e 24.6.2021, entrambe le parti, in considerazione degli effetti della normativa sopravvenuta, hanno dedotto l’improcedibilità del ricorso in primo grado per carenza di interesse.

8. La causa è stata introitata in decisione all’udienza pubblica del 15 luglio 2021.

DIRITTO

9. Con il ricorso d’appello introduttivo l’appellante ha sollevato tre censure avverso l’impugnata sentenza.

9.1 Con la prima doglianza il Comune deduce l’applicabilità a questo caso della residua disciplina dettata dalla l.p. 7/2012 e della l.p. 13/1997, anche dopo l’annullamento della Corte Costituzionale di alcune di queste norme provinciali (sentenza n. 38/2013). In sostanza l’appellante sostiene che al T.R.G.A. non era permesso di applicare direttamente la normativa statale, in violazione dell’art. 2 co. 1 del d.lgs. 266/1992 (norma di attuazione dello Statuto speciale di autonomia), ma doveva applicare la normativa urbanistica residuale non dichiarata incostituzionale, che comunque non consentiva il commercio all’ingrosso nelle zone produttive. In verità, sostiene l’amministrazione comunale, anche dopo il vaglio della Corte Costituzionale su alcuni punti della legge urbanistica provinciale, l’impianto normativo non consentirebbe una indiscriminata liberalizzazione del commercio al dettaglio.

9.2 Nella seconda censura viene criticata la sentenza di prime cure in quanto, ad opinione dell’appellante, il T.R.G.A. avrebbe dovuto applicare la normativa statale di liberalizzazione in senso costituzionalmente orientato, senza ledere altri principi costituzionalmente tutelati (tutela della salute e dell’ambiente, utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana, fini sociali, razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali) e senza “estinguere” la competenza pianificatoria della Provincia e dei Comuni. Il Comune di Castelrotto deduce che secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (sez. VI, n. 847/2012), che aveva richiamato in questa pronuncia la nota decisione della Corte di Giustizia Europea C-400/08, Commissione Europea

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