Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303808

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303808
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303808
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 03808/2023REG.PROV.COLL.

N. 06858/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6858 del 2021, proposto da
Comune di Jolanda di Savoia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.I.D.A.S. Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Società Cooperativa a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, 25 giugno 2021, n. 618, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.I.D.A.S. Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Società Cooperativa A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. G M e uditi per le parti gli avvocati Salvatore e Cerchiara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione, il Comune di Jolanda di Savoia chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna che, in accoglimento del ricorso della C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà Soc.Coop. A R.L. Società Cooperativa Sociale) per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1416/2019 emesso dal Tribunale civile di Ferrara, ha condannato il Comune al pagamento di euro 89.220,43, oltre interessi e spese.

1.1. In particolare, con la sentenza il T.a.r. ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell’azione di ottemperanza, formulata dal Comune sul presupposto che l’ente locale è soggetto al piano di riequilibrio finanziario e le procedure esecutive debbono essere sospese ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto:

- «l'asserito piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018/2032 è stato depositato in giudizio in mera copia semplice non autenticata nelle forme di legge» ;

- il piano «è stato tardivamente depositato soltanto il giorno precedente la camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso» .

1.2. Nel merito ha accolto il ricorso, con la conseguente condanna del Comune, procedendo anche alla nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.

2. Il Comune di Jolanda di Savoia, rimasto soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

I) erroneità della sentenza per non aver rilevato la invalidità della procura speciale allegata al ricorso di primo grado, priva di data e del riferimento specifico al decreto ingiuntivo per la cui esecuzione si agiva in ottemperanza, in violazione dell’art. 40 del codice del processo amministrativo;

II) ingiustizia della sentenza per aver respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, del Tuel senza tenere conto che il Comune non era obbligato a depositare la copia autentica del piano di riequilibrio finanziario (peraltro facilmente reperibile sul sito internet dell’ente) e che il Consorzio ricorrente non aveva contestato la situazione in cui versa il Comune, che pertanto, ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo, il giudice avrebbe dovuto qualificare come fatto non contestato.

III) ingiustizia della sentenza per aver ritenuto, in violazione dell’art. 243- bis , comma 4, del Tuel, che il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112 c.p.a. «per la sua specificità anche normativa non appare comunque rientrare nell'ambito generico delle procedure esecutive di cui all'art. 243 T.U.E.L» .

Sottolinea l’appellante che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'art. 243- bis , comma 4, cit., afferma chiaramente che «le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziaria pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater commi 1 e 3» . Nel caso di specie la deliberazione del Consiglio comunale sarebbe stata adottata il 19 giugno 2018, quindi prima della proposizione del ricorso di ottemperanza (notificato il 22 gennaio 2021).

3. Resiste in giudizio la cooperativa C.I.D.A.S. la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’appello sull’assunto che la sentenza pronunciata in tema di ottemperanza non è appellabile se questa si limiti a disporre mere misure applicative. Sarebbero appellabili solo le sentenze che risolvono questioni giuridiche in rito e in merito «pronunciandosi sulla regolarità del rito instaurato, sulle condizioni oggettive e soggettive dell’azione e sulla fondatezza della pretesa azionata» (richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, 8 luglio 2002, n. 3789). Nel caso di specie la sentenza si sarebbe limitata a prendere atto degli inadempimenti del Comune e della irrilevanza e tardività della documentazione prodotta in giudizio con riferimento al piano di riequilibrio cui sarebbe assoggettato l’ente locale.

Conclude per la reiezione, anche nel merito, dell’appello.

4. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Va respinta, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’appellata cooperativa.

L'art. 114, comma 8, c.p.a., si limita a stabilire che le disposizioni dettate per il giudizio di ottemperanza di primo grado si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. Conformemente alla consolidata giurisprudenza che in precedenza aveva rilevato l'applicabilità del principio del doppio grado del giudizio, desumibile dall'art. 125 della Costituzione, il codice non ha previsto alcun limite all'appellabilità delle sentenze emesse nel giudizio di ottemperanza, salvo il solo limite dell'interesse ad agire, radicato dalla soccombenza. Avuto riguardo alla portata della sentenza di primo grado e alle censure sollevate con l'atto di appello, si profila indubbiamente una soccombenza degli appellanti, attesa la condanna all’adempimento del giudicato formatosi a seguito del decreto ingiuntivo in favore della C.I.D.A.S.

Il gravame pertanto è ammissibile.

6. Esso è anche fondato.

6.1. L’art. 243- bis , al comma 4, cit., stabilisce che «Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3» .

6.2. Il riferimento alla “sospensione” delle procedure esecutive non può essere inteso come limitato alle sole procedure iniziate prima della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario, e ancora pendenti, ma va interpretato come temporanea preclusione ad agire per l’esecuzione, al fine di preservare la possibilità di attuare ordinatamente il piano di rientro finanziario nei termini approvati.

La norma, incidendo su una condizione dell’azione (l’interesse a ricorrere), impone al giudice la verifica della sua esistenza anche d’ufficio (eventualmente disponendo istruttoria – sempre d’ufficio: art. 64, comma 3, c.p.a. - ove ritenesse necessaria la produzione in giudizio della copia autentica del piano di riequilibrio e della deliberazione di approvazione).

6.3. Nel caso di specie, il Comune di Jolanda di Savoia è sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (2018 - 2032), prevista dall’art. 243- bis , comma 1, cit., di cui al piano approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16 giugno 2018.

La proposizione dell’azione esecutiva, da parte della ricorrente in primo grado (attuale appellata), risale al 22 gennaio 2021 (data di notifica del ricorso per l’ottemperanza), ed è, pertanto, successiva alla data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziaria pluriennale.

Ne deriva come conseguenza che il ricorso in ottemperanza è improponibile ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, del Tuel e va dichiarato inammissibile.

7. In conclusione l’appello va accolto e, previa riforma della sentenza, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.

8. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese giudiziali per il doppio grado.

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