Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-28, n. 201903491
Sentenza
4 dicembre 2013
Rigetto
Sentenza
5 giugno 2018
Inammissibile
Sentenza
4 giugno 2020
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
28 maggio 2019
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
Inammissibile
Sentenza
17 aprile 2018
Parere definitivo
20 febbraio 2017
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
Sentenza
4 dicembre 2013
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
Parere definitivo
20 febbraio 2017
Inammissibile
Sentenza
17 aprile 2018
Rigetto
Sentenza
5 giugno 2018
Rigetto
Sentenza
28 maggio 2019
Inammissibile
Sentenza
4 giugno 2020
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2019
N. 03491/2019REG.PROV.COLL.
N. 08768/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8768 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EL UT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Felice Eugenio Lorusso, Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Balducci, Rossana Lanza, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
Consiglio Regionale della Regione Puglia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Studio Valle Progettazioni in proprio e quale mandataria RTI, Pro Sal Progettazioni Salentine S.r.l. e in proprio Studio Tecnico Sylos Labini S.r.l., Arch. Valle Gianluca, Arch. Valle Tommaso, Arch. Valle Gianluigi, Arch. Valle Cesare, Arch. Valle Gilberto, Arch. Valle Maria Camilla, Arch. Valle Emanuela, Arch. Valle Silvano, Mirizzi Architetti Associati, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
Debar Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandataria Ati, Ati - Gustamacchia S.p.A., Ati - Monsud S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 02237/2015, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall'amministrazione su istanza di annullamento della gara per la progettazione della sede del Consiglio della Regione Puglia.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dello Studio Valle Progettazioni in proprio e quale mandataria Rti, nonché del Rti - Pro Sal Progettazioni Salentine S.r.l. e in proprio Studio Tecnico Sylos Labini S.r.l., Arch. Valle Gianluca, Arch. Valle Tommaso, Arch. Valle Gianluigi, Arch. Valle Cesare, Arch. Valle Gilberto, Arch. Valle Maria Camilla, Arch. Valle Emanuela, Arch. Valle Silvano e Mirizzi Architetti Associati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Felice Lorusso, Fabio Cintioli, Pierluigi Balducci, Rossana Lanza e, su delega dell'avv. Sticchi Damiani, Ugo L.S. De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso per incidente di esecuzione notificato il 13 giugno 2017, da valere, se del caso, come ricorso ordinario, l’ing. EL UT agiva “ per la piena e corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 2237 del 4 maggio 2015, nei termini e secondo le modalità stabilite nella sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 51/2017 ”, nonché “ per la declaratoria di nullità, ovvero, in subordine, per l’annullamento della delibera di Giunta Regionale n. 365 del 21.3.2017 […] nonché della precedente delibera di Giunta Regionale n. 143 del 7.2.2017 […]”.
1.1. Sul ricorso, contenente domanda di risarcimento dei danni per inottemperanza al giudicato, questa Sezione si pronunciava con sentenza non definitiva n. 3378 del 5 giugno 2018.
1.2. Con questa sentenza erano respinti i quattro motivi di ricorso e, per l’effetto, erano rigettate le domande di cui ai capi a) e b) delle conclusioni, volte all’accertamento della violazione/elusione del giudicato.
Si riteneva che al giudicato fosse stata data attuazione con le delibere della Giunta Regionale n. 143 del 7 febbraio 2017 e n. 365 del 21 marzo 2017, con le quali, nell’esercizio della discrezionalità finalizzata all’autotutela amministrativa, l’amministrazione regionale aveva, per un verso, adeguatamente valutato la gravità dei fatti penali relativi alla gara per la progettazione preliminare della sede del Consiglio regionale, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza n. 2237/2015; per altro verso, comparato gli interessi pubblici interessati, secondo le ulteriori indicazioni fornite dalla sentenza n. 51/2017, concludendo per la preminenza dell’interesse alla conservazione degli atti di gara, pur se illegittimi.
2. Con la sentenza non definitiva si riteneva altresì che necessitasse di istruttoria la domanda di condanna avanzata dal ricorrente onde ottenere il risarcimento dei danni causati dall’impossibilità totale o parziale di attuazione del giudicato, ascritta al comportamento omissivo ed elusivo della Regione.
2.1. Si ordinava perciò, ai sensi degli artt. 19 e 66 Cod. proc. amm., una verificazione avente ad oggetto il progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica (in termini assoluti e percentuali, avuto riguardo all’importo contrattualizzato), nelle date specificate.
3. La relazione di verificazione è stata depositata in data 11 settembre 2018.
3.1. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2018, fissata con la sentenza per la prosecuzione del giudizio, è stato disposto rinvio su accordo delle parti.
3.2. La Regione Puglia ed il ricorrente hanno depositato memorie difensive; il secondo ha depositato anche documenti.
La Regione Puglia e gli intervenuti, Studio Valle Progettazioni, Pro.sal. Progettazioni Salentine Srl, Società Sylos Labini Ingegneri e Architetti Associati Srl, Mirizzi Architetti e Associati, hanno infine depositato memorie di replica.
3.3. All’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2019 è stata riservata la decisione.
4. Giova premettere che, come riconosciuto dal ricorrente (da ultimo con la memoria depositata il 29 gennaio 2019), la domanda risarcitoria trova il suo fondamento nell’art. 112, comma 3, Cod. proc. amm., riguardando i danni connessi all’impossibilità totale o parziale di attuazione del giudicato.
4.1. Né nel giudizio introdotto avverso il silenzio (come fatto palese dal contenuto del ricorso avanzato ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm.), né nel presente giudizio di ottemperanza è stato lamentato il danno causato dalla violazione, da parte della Regione Puglia, dell’obbligo di provvedere sulle prime diffide inoltrate dall’ing. UT nelle date del 7 febbraio 2013 e del 16 marzo 2013, con cui era stato chiesto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti della gara indetta dalla Regione Puglia nel dicembre 2002, per la progettazione preliminare della nuova sede del Consiglio regionale, e degli atti successivi.
4.2. Pare opportuno sottolineare come con la sentenza n. 2237 del 4 maggio 2015, conclusiva del giudizio avverso il silenzio, si sia ritenuta la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ricorrendo una situazione del tutto eccezionale (“ in ragione della peculiarità della fattispecie, così come risultante dalla complessità della vicenda, anche di natura contenziosa ”, secondo quanto si legge in motivazione, punto 4.2.) di ammissibilità della procedura contro il silenzio per provocare l’esercizio del potere di autotutela, di norma riservato alla discrezionalità dell’amministrazione ed incoercibile dall’esterno.
In proposito, rileva perciò anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le ipotesi dell’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990, ai fini del risarcimento del danno c.d. da ritardo, “ nel considerare l’inosservanza di un termine per la conclusione di un procedimento, presuppongono … che si verta nell’ambito di un procedimento amministrativo, non potendo le norme applicarsi a casi di attività della pubblica amministrazione diversa da quella procedimentalizzata. Vale a dire a quella attività, costituente procedimento amministrativo,