Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202106982

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-18, n. 202106982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106982
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2021

N. 06982/2021REG.PROV.COLL.

N. 02037/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso avverso il decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di Modena.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2021 il Cons. R S, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - L’appellante impugna la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso avverso il decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di Modena.

2 . In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, avendo ritenuto il diniego impugnato prima facie legittimo, in presenza di un reato in materia di spaccio di stupefacenti concretante, secondo la previsione di legge, un elevato livello di pericolosità sociale, ed in mancanza di diversi profili volti ad imporre un bilanciamento rispetto alla predetta valutazione.

3 - Nel merito, considera il Collegio che la Questura di Modena, in data 21 maggio 2018, rifiutava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato all’odierno appellante, risultando una condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, V comma, D.P.R. 309/90 commesso in Sassuolo il 20.11.2014.

4 – L’interessato proponeva ricorso davanti al TAR deducendo la violazione dei principi contenuti negli artt. 4 e 5 D. Lgs.286/98, avendo il Questore basato il proprio rifiuto sull’automatismo tra la condanna penale e il diniego del permesso di soggiorno, mentre, ai sensi dell’art. 5 D.Lvo n. 286/98 eventuali condanne, anche non definitive, per determinati reati costituirebbero solo un indice presuntivo di pericolosità, dovendosi tenere conto della durata del soggiorno in Italia dello straniero e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.

5 - Il TAR con la sentenza oggi appellata riteneva, invece, che il decreto impugnato fosse immune dai vizi dedotti, essendo la condanna riportata riconosciuta dal legislatore quale elemento caratterizzante l’assenza di integrazione nel tessuto sociale italiano, e che non fosse necessaria alcuna ulteriore specifica valutazione di pericolosità sociale del cittadino straniero, non ricorrendo, nel caso, i presupposti (tutela del coniuge e di figli minori o altri motivi di carattere umanitario o relativi ad obblighi dello Stato italiano) che richiedono tale ulteriore apparato motivazionale in ordine alla concreta pericolosità sociale del cittadino straniero.

6 – Con l’appello viene riproposta la tesi che contesta l’automatismo tra la condanna a pena detentiva per determinati titoli di reato (anche per fatto di lieve entità) e il diniego del permesso di soggiorno. Secondo l’appellante, l’amministrazione dovrebbe compiere sempre e comunque una valutazione in concreto della personalità dell’individuo, considerando i casi in cui la condanna riguardi “ uno sbaglio di modesta entità ”, commesso da chi ha tenuto comunque nel complesso una condotta di vita regolare.

7 – Il Collegio non può convenire sulle predette conclusioni, in quanto il legislatore ha espressamente attribuito un effetto preclusivo alla permanenza sul territorio italiano a seguito della condanna per specifici reati considerandoli dimostrazione inequivoca della non integrazione sociale nel contesto nazionale e di non accettazione dei valori di legalità e tutela della persona posti a fondamento della Repubblica.

Tra questi reati sono considerati espressamente i delitti riguardanti le sostanze stupefacenti.

Pertanto, l’amministrazione ha correttamente basato il diniego sull’oggettivo riscontro della sentenza di condanna, senza necessità di valutare ulteriori elementi non previsti dalla legge.

Nel caso di specie, del resto, , così come evidenziato dal TAR, non sussistono particolari necessità di tutela del coniuge e di figli minori o altri motivi di carattere umanitario o relativi ad obblighi internazionali dello Stato italiano.

8 – L’appello non può pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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