Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-04-21, n. 201601584
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N. 01584/2016REG.PROV.COLL.
N. 00391/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2007, proposto da:
P C Francesca, C C, C M, rappresentati e difesi dagli avv. L P, G A e A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, Via dei Savorelli n. 11;
contro
Comune di Sona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, A L e S F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L in Roma, Via Dardanelli, 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Venezia, Sezione II n. 3836/2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati A C e.Milena Liuzzi su delega dell’avv. S B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gli appellanti espongono di aver proceduto all’acquisto con atto pubblico di compravendita del 25.5.1976 di un immobile, per il quale il Comune di Sona e la competente Soprintendenza avevano rispettivamente rilasciato la licenza edilizia ed il nulla osta paesaggistico per la costruzione di una villetta.
La suddetta licenza edilizia del 27.3.1976 è stata dichiarata decaduta per mancato tempestivo inizio dei lavori con provvedimento sindacale 7.12.1978: Le originarie titolari sig.re Albina Albertini e Marchi Maria hanno impugnato tale provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 1086/1996, passata in giudicato.
1.1- Con ricorso n. 3064/99, gli odierni appellanti hanno impugnato il provvedimento n. prot. 15422 in data 1.10.1999 del responsabile del settore edilizia privata del Comune di Sona di rigetto della loro domanda del 6 luglio 99 per la ripresa dei lavori, nonché il parere negativo della Commissione edilizia integrata ed il diniego di rinnovo del nulla osta paesaggistico, essendo divenuto inefficace quello precedente per decorso del periodo quinquennale di validità, chiedendo altresì la condanna del Comune di Sona al risarcimento dei danni da ritardo conseguenti all’illegittimità dei suddetti atti.
Gli stessi odierni appellanti, con successivo ricorso n. 1241/01, hanno chiesto altresì il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione del provvedimento sindacale del 7.12.1978 di decadenza della licenza edilizia n. 1388/1976, poi annullato dal T.A.R. Veneto con la suindicata sentenza n. 1086/96.
2.- Il T.A.R. Veneto Sez. II, con sentenza n. 3836/2005, previa riunione dei due ricorsi per la loro connessione soggettiva e oggettiva: a) ha accolto parzialmente il ricorso n. 3064/99, annullando il provvedimento prot. 15422 del 01.02.1999 del Comune di Sona di diniego del rinnovo del nulla osta paesaggistico, rigettando la domanda risarcitoria;b) ha respinto integralmente il secondo ricorso n. 1241/01.
3.- I sigg. P C Francesca, C C e C M hanno appellato la suddetta sentenza, deducendone l’illegittimità per mancata condanna del Comune di Sona al risarcimento dei danni.
4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Sona, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale, con impugnazione della parte della sentenza con cui è stato annullato il diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
5.- All’udienza pubblica del 15 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.– L’appello incidentale proposto dal Comune è irricevibile per tardività.
L’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunale amministrativi regionali), applicabile ratione temporis , prevedeva che il ricorso in appello si proponeva «nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione». L’art. 327 cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio amministrativo, prevedeva, in mancanza della suddetta notificazione, il termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
L’art. 37 del R.D. 20 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), applicabile anch’esso ratione temporis , consentiva la proposizione dell’appello incidentale nel termine di trenta giorni successivi a quelli assegnati per l’appello principale.
La giurisprudenza amministrativa, formatasi prima del codice del processo amministrativo, era costante nel differenziare «tra appello incidentale proprio e appello incidentale improprio, o anche autonomo, intendendosi quest’ultimo come l’appello che riguarda l’impugnazione di capi autonomi e distinti della sentenza, diversi da quelli gravati con altro/i appelli, e quindi sorretto da un’interesse specifico, differenziato e indipendente». Tale giurisprudenza riteneva «come all’appello autonomo, quando anche proposto in via incidentale, non potesse trovare applicazione il termine ex art. 37, relativo al solo appello incidentale proprio, dovendo invece applicarsi il termine ordinario d'impugnazione di cui all'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e quindi, in caso di notificazione della sentenza, il termine “breve” di sessanta giorni decorrenti dalla data della notificazione» ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5342;Sez. IV, 8 marzo 2011, n. 1423 e 21 giugno 2005, n. 3250;Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808;Sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166 e 23 marzo 2009, n. 1716).
Nel caso di specie il capo impugnato dal Comune con l’appello incidentale, riguardando la questione relativa alla illegittimità dell’atto della Soprintendenza, ha una valenza autonoma e non dipendente dall’appello principale. Ne consegue che il Comune avrebbe dovuto proporre tale appello incidentale nel rispetto del termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata.
Invece, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 4 novembre 2005 e l’appello incidentale è stato notificato in data 16 febbraio 2007, oltre, pertanto, il termine perentorio di un anno.
7.– L’appello principale non è fondato.
8.– Gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato che la domanda risarcitoria fosse una sola e nella parte in cui ha ritenuto mancante il nesso di causalità tra il comportamento del Comune e il danno subito.
In relazione al primo aspetto, gli appellanti hanno fatto presente che: a) con il ricorso n. 3064 del 1999 gli stessi avevano chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal successivo provvedimento di diniego del nulla osta, consistenti nel ritardo «nel rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione di prosecuzione dei lavori»;b) con il successivo ricorso n. 1241 del 2001 gli stessi avevano chiesto: b.1.) in via principale, il danno derivante dal provvedimento sindacale di decadenza del 7 dicembre 1978 n. 58, consistente nella perdita della capacità edificatoria del lotto;b.2) in via subordinata, qualora il Comune avesse rilasciato nel corso del giudizio il provvedimento di autorizzazione all’edificazione, il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio della predetta autorizzazione. In definitiva, erano state proposte, nelle modalità indicate, tre domande di risarcimento del danno.
In relazione al secondo aspetto, gli appellanti hanno rilevato come il nesso di causalità, in relazione a tutte le domande risarcitorie proposte, dovesse considerarsi in re ipsa , in quanto, in ragione dell’adozione illegittima del provvedimento di decadenza, gli stessi non hanno potuto realizzare quanto programmato.
8.1.– La domanda di risarcimento del danno proposta in via principale per la perdita di idoneità edificatoria del fondo, sopra indicata sub b.1., non deve essere esaminata.
Gli appellanti hanno espressamente chiesto che a tale esame non si procedesse qualora il Comune nel corso del giudizio avesse adottato gli atti amministrativi richiesti (pag. 12 atto di appello). Orbene, il Comune, nel corso del presente giudizio d’appello, ha fatto presente – con una memoria difensiva depositata in data 11 novembre 2015 – di aver rilasciato il permesso di costruire 22 luglio 2013, n. 50 in accoglimento di una nuova domanda, comprensiva della richiesta di nulla osta paesaggistico, presentata dall’appellante Francesca P C in data 21 giugno 2011.
Ne consegue che è venuto meno l’interesse alla trattazione di tale domanda.
8.2.– Le altre due domande risarcitorie, sopra indicate sub a. e b.2., sono volte entrambe ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo che gli appellanti deducono di avere ottenuto in ragione dell’illegittimo diniego di rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
Tali domande non sono fondate.
L’art.