Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-29, n. 201400453

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-29, n. 201400453
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400453
Data del deposito : 29 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06098/2010 REG.RIC.

N. 00453/2014REG.PROV.COLL.

N. 06098/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6098 del 2010, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 07729/2009, resa tra le parti, ESCLUSIONE CONCORSO.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. A M e udito per la parte ricorrente l’avv. G V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con specifico bando del novembre 2002 veniva indetto dal Ministero della Difesa un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 220 ufficiali in ferma prefissata , ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri e per il reclutamento di 100 ufficiali in ferma prefissata , ausiliari del ruolo tecnico- logistico dell’Arma, laddove la predetta procedura selettiva relativamente all’arruolamento di 220 ufficiali, era articolata in quattro corsi , con la possibilità per gli aspiranti di presentare domanda di partecipazione a non più di due corsi.

Il sig. C Flavio chiedeva di partecipare al 1° e al 3° corso e da entrambi veniva escluso sul rilievo di aver oltrepassato il limite di età previsto dal bando per partecipare al concorso.

L’interessato impugnava con distinti ricorsi l’esclusione dal primo e dal terzo corso e per quest’ultimo, all’esito favorevole del relativo giudizio, veniva ammesso al concorso e lo superava, conseguendo la nomina a ufficiale in ferma prefissata ( ancorché in prosieguo non superava il successivo concorso per l’ammissione all’ulteriore ferma )

Per il primo corso poi interveniva la sentenza n.6671/2008 del Tar del Lazio che in accoglimento del relativo gravame dichiarava illegittima l’esclusione dal concorso del ricorrente , annullando altresì la norma del bando relativa alla fissazione del limite di età, per come ivi formulata.

Quindi l’interessato all’indomani di tale pronuncia inoltrava all’Amministrazione militare richiesta di riammissione in servizio sul rilievo che qualora non fosse intervenuto il provvedimento di esclusione dal primo corso , poi annullato dal Tar con la suindicata sentenza n.6671/08 , avendo egli superato le identiche prove del terzo corso, sarebbe stato arruolato come vincitore e mantenuto ancora in servizio dato che il primo corso , in ragione della sopravvenuta normativa di stabilizzazione, non era stato congedato.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione il C presentava ricorso per ottemperanza ex art.112 c.p.a. per far accertare la mancata esecuzione della sentenza n.6671/08, con richiesta altresì di nomina di commissario ad acta.

Il Tar del Lazio, interlocutoriamente pronunziando, con ordinanza n.11387/08 ordinava l’acquisizione da parte dell’amministrazione di appositi chiarimenti in ordine alla questione se i posti ( 55) di cui al primo corso del concorso a cui il ricorrente non aveva potuto partecipare in ragione della disposta esclusione poi dichiarata dal Tar illegittima, erano stati integralmente coperti o meno.

L’Amministrazione, in esecuzione dei chiesti adempimenti istruttori, con relazione del 7 gennaio 2009 precisava che tutti i posti a concorso per l’ammissione al 1° corso AUFP sono stati a suo tempo integralmente coperti , giusta graduatoria approvata con decreto dirigenziale dell’21 aprile 2003.

Quindi, il suindicato Tribunale amministrativo con sentenza n.1308/09 nel definire l’instaurato giudizio di ottemperanza, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato, statuendo, tra l’altro, espressamente quanto segue: “è pacifico in causa il fatto che, al momento della pronuncia favorevole, la procedura concorsuale era già esaurita e, come chiarito dall’Amministrazione, erano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso , con conseguente impossibilità materiale per l’amministrazione di portare ad esecuzione la sentenza n.6671/08, sia pure ora per allora”.

IL C impugnava tale decisum innanzi al Consiglio di Stato e questa Sezione con sentenza n. 7729/09 del 10/12/2009 rigettava l’appello, ritenendo non sussistenti i margini di esecuzione della originaria sentenza di merito di primo grado tenuto conto che “l’illegittimo provvedimento di espulsione dalla procedura concorsuale relativamente al 1° corso non può più comportare la restituito in integrum dell’interessato a quella procedura già esaurita ( come risultante dalla disposta istruttoria )…”

Sempre sul punto nella predetta sentenza veniva precisato che “ la reintegrazione nella posizione di partecipante alla procedura - derivante dalla esecuzione della sentenza di primo grado trova peraltro limite …nell’avvenuto esaurimento della procedura stessa con l’approvazione della graduatoria definitiva, ormai intangibile ed inoltre che “l’avvenuta integrale copertura ( anch’essa ormai intangibile) precluderebbe ulteriormente la riapertura della procedura”.

L’interessato ha quindi proposto ricorso ex art.395 punto 4 c.p.c. deducendo a carico della sentenza di questa sezione n.7720/09 l’errore di fatto di tipo revocatorio nella parte in cui questo giudice di appello ha dato per scontato l’avvenuta integrale copertura dei posti del 1° corso ( 55) , mentre, diversamente da quanto affermato dalla pronunzia non vi sono atti che dimostrano tale integrale copertura .

Detta sentenza, ad avviso del ricorrente, si fonderebbe quindi su n un presupposto non veritiero e ciò non può non invalidare le statuizioni rese con la decisione revocanda.

Quanto al profilo rescissorio, parte ricorrente, in special modo con le memorie difensive appositamente prodotte in giudizio, sostiene la possibilità di dare esecuzione alla sentenza di merito del primo giudice con la retrodatazione della nomina del C tenuto conto che per espressa statuizione del bando, si poteva partecipare e vincere ottenendo la relativa nomina anche in due corsi e in ragione di tale equiparazione il medesimo si sarebbe collocato in posizione utile anche per ottenere la nomina nel 1° corso.

Alla camera di consiglio del 26 novembre 2013 il ricorso per revocazione è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Secondo l’espresso dettato legislativo ( art.395 c.p.c. e art. 36 legge n.1034/1971) l’errore di fatto che consente di mettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto ( Cons. Stato Sez. IV 13 luglio 1982 n.504), ostacolo promanante da una pura e semplice o errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio ( Cons. Stato sez. V 28 dicembre 2007 n.6774).

La giurisprudenza poi ha ulteriormente contributo a chiarire le ipotesi di errore di fatto revocatorio identificandole nell’abbaglio dei sensi in cui il giudice può incorrere e cioè un travisamento che induca a considerare inesistenti circostanze indiscutibilmente esistenti o viceversa ( Cons. Stato Ad. Pl,. 17 maggio 2010 n.2).

Ebbene, alla luce dei parametri elaborati in subiecta materia per la configurazione dell’istituto processuale della revocazione, rileva il Collegio come il ricorso ex art.395 punto 4 c.p.c. qui proposto sia ammissibile rinvenendosi in tale rimedio i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza perché sia messa in discussione la sentenza di questa stessa Sezione n.7729/09.

La questione qualificante e decisiva della controversia attiene al fatto che nel predetto decisum il giudice di appello ha esplicitamente affermato , nel negare la fondatezza dell’azione di ottemperanza attivata nei confronti della sentenza di merito del primo giudice che sanciva la illegittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente, che nella specie si è verificata “la integrale copertura dei posti tutti del concorso de quo, relativamente al 1° corso ( 55) con “avvenuto esaurimento della procedura stessa”.

Ora siffatte affermazioni dell’esistenza di un fatto storico ( l’integrale copertura dei posti ) è errata e precisamente racchiude una circostanza che non corrisponde alla realtà, in quanto non sono stati mai esibiti e/o prodotti i provvedimenti di nomina dei vincitori e/o dei nominati e in ogni caso agli atti di causa non è presente alcun documento che attesti la “integrale copertura” dei posti (quelli relativi ai 55 ufficiali ) e ciò non può non invalidare le statuizione recate nella decisione revocanda che su tale erroneo presupposto ha statuito in ordine all’avvenuto esaurimento della procedura concorsuale.

In altri termini, è accaduto che questo giudice di appello è incorso in un errore riguardante non già l’apprezzamento delle risultanze processuali, il che costituirebbe un errore di diritto, denunziabile unicamente in Cassazione sotto il profilo della contraddittorietà o insufficienza della motivazione ( comma 5 dell’art. 395 c.p.c. ), ma si è imbattuto in una vera e propria svista in quanto ha ritenuto sussistente una circostanza, la copertura dei posti dagli atti di causa che dagli atti in questione non è attestata e in ciò si è inverata la condizione di fatto e di diritto di cui al comma 4 del predetto art.395 c.p.c. .

Il ricorso, quanto al profilo rescindente si appalesa perciò ammissibile.

Relativamente poi al merito, nelle ragioni di ammissibilità si rinvengono anche quelle che fanno ritenere fondata l’azione di esecuzione del giudicato esperita.

Invero, nel momento in cui si dà atto che non tutti i posti messi a concorso, relativamente al 1° corso ( 55) risultano essere stati coperti, non si può escludere la retrodatazione, degli effetti derivante dalla riammissione alla procedura selettiva de qua, ove si tenga presente che nell’omologo corso ( il 3° ) il C è stato ammesso a frequentare il corso formativo e nella graduatoria di merito del concorso il medesimo è risultato idoneo , con un punteggio di ammissione al tirocinio (34,51 punti).

Sicché, una volta accertato che con il predetto punteggio il C si porrebbe in posizione utile al conseguimento della nomina, non vi sono motivi per non configurare una esecuzione della sentenza di merito che sanciva la illegittimità della esclusione dalla procedura concorsuale de qua, in conformità a quanto statuito dal primo giudice con la sentenza n.6671/08, ora per allora, con la precisazione che l’effetto conformativo ben può comportare , sussistendone i presupposti, l’obbligo di adottare i successivi atti necessari per assicurare l’ottemperanza , ai sensi dell’art.112 c.p.a. delle statuizioni di merito ( cfr questa stessa Sezione 22 novembre 2012 n.1115).

Di talché, conclusivamente, il ricorso all’esame va accolto con le conseguenze e gli effetti che da ciò deriva, come in dispositivo si va ad esporre.

Nella peculiarità della vicenda all’esame si ravvisano le ragioni che giustificano la compensazione delle spese e competenze del giudizio

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