Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-23, n. 202301845
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Pubblicato il 23/02/2023
N. 01845/2023REG.PROV.COLL.
N. 03995/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3995 del 2017, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
R M L, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, n. 63;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R M L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 gennaio 2023 il Cons. O M C e udito per le parti l’avvocato Verdiana Fedeli dello Stato in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
È appellata la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 20 febbraio 2017, n. 465 d’accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Loisi Rosa Maria, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima azienda, avverso il decreto n. 0002594 del 29.04.2016, con il quale il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca totale delle agevolazioni concesse alla società ricorrente ai sensi della Legge n. 662/1996.
2. Con il ricorso di primo grado Loisi Rosa Maria deduceva la violazione dell’art. 6 Reg. (CE) n. 950/97, dell’art. 12 d.m. 31.07.2000 n. 320, degli artt. 3 e 21 nonies l. 241/1990, per violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere.
I giudici di prime cure hanno ritenuto fondato il ricorso di primo grado ed hanno annullato il provvedimento impugnato in considerazione del tempo trascorso dal provvedimento originario e dell’affidamento maturato dal privato.
La tutela dell’affidamento del privato, hanno sottolineato i giudici di prime cure, pur avendo trovato un netto rafforzamento negli ultimi interventi legislativi, è sempre stato considerato un elemento da tenere in considerazione in caso di annullamento di un provvedimento, non bastando la mera illegittimità del provvedimento originario.
Appella la sentenza il Ministero per lo sviluppo economico. Resiste la sig. Loisi Rosa Maria.
All’udienza del 23.01.2023, tenuta da remoto in collegamento telematico, la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
In prossimità dell’udienza, il Ministero appellante ha dato atto d’aver annullato il decreto di revoca impugnato, instando per l’improcedibilità del ricorso.
Nulla opponendo l’appellata, va dichiarata, più correttamente, la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione rimosso in autotutela il provvedimento gravato, così riconoscendo la bontà delle ragioni dell’originario ricorrente, a spese compensate del doppio grado di giudizio.