Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-10, n. 202004991

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-08-10, n. 202004991
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004991
Data del deposito : 10 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2020

N. 04991/2020REG.PROV.COLL.

N. 06147/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6147 del 2017, proposto dalla Ditta O L – Servizi Ecologici, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dal signor O L, rappresentati e difesi dagli avvocati S V e C D B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S V in Roma, via Emilia, n. 88.



contro

Il Comune di Massanzago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161.
La Provincia di Padova, in persona del Presidente, non costituita in giudizio.



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sede di Venezia, Sezione III, n. 549/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della determinazione con cui la Provincia di Padova, nonostante il dissenso manifestato dal Comune di Venezia, ha autorizzato con effetto di variante urbanistica, la trasformazione e il potenziamento di un impianto di recupero di rifiuti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massanzago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il consigliere D D C;

Visto l’art. 4 del d.l. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Massanzago ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Padova, nonostante il dissenso manifestato dall’Ente in sede di conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 23, lett c) della L.R. del Veneto n. 3/2000, ha autorizzato - con effetto di variante urbanistica - la trasformazione ed il potenziamento dell’impianto di recupero di rifiuti gestito dalla ditta del signor O L.

1.1. L’impianto è ubicato nel territorio del Comune di Massanzago nell’ambito di un’area ex agricola divenuta a destinazione rurale/residenziale nell’anno 2005 e sottoposta, in parte, al vincolo paesaggistico di rispetto fluviale di cui all’art. 142, lett c) del D.lgs. n. 42/2004. L’area è, inoltre, situata nelle immediate vicinanze di un vincolo monumentale (villa Baglioni).

1.2. A sostegno delle proprie ragioni, il Comune ricorrente ha dedotto plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

2. La Provincia di Padova e la ditta controinteressata non si sono costituiti nel primo grado del giudizio.

3. Il Tar del Veneto, sede di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione circa le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta pianificatoria emanata dalla Provincia, ed ha compensato tra le parti le spese di lite.

4. La ditta controinteressata ed il signor O L personalmente, hanno impugnato la sentenza, articolando le seguenti censure.

4.1. “ ERROR IN PROCEDENDO ET IN JUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 23, lett. c), della L. Regione Veneto n. 3/2000, nonché dell’art. 142, lett c) e b), del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà; eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza ”.

Il Tar avrebbe travisato il contenuto del provvedimento provinciale impugnato, il quale - secondo la prospettazione difensiva dell’appellante – non recherebbe alcuna trasformazione o potenziamento dell’impianto. Più in particolare, il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione “semplificata” farebbe riferimento:

a) ad una nuova quantità di rifiuti da gestire (6.082 t/anno) sostanzialmente sovrapponibile a quella pregressa (6.020 t/anno);

b) alla previsione di una serie di interventi di adeguamento delle misure

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