Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303195
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che, nonostante l'istanza di rateizzazione fosse stata presentata, questa non era stata accolta prima della scadenza per la partecipazione alla gara. Pertanto, la posizione fiscale della mandante non poteva considerarsi regolare. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la normativa emergenziale non si applicava retroattivamente ai debiti già scaduti, escludendo così la possibilità di invocare la sospensione dei pagamenti. La decisione ha ribadito l'importanza della regolarità fiscale come requisito imprescindibile per la partecipazione a gare pubbliche.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 03195/2023REG.PROV.COLL.
N. 08333/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8333 del 2022, proposto da
Studio Leoni – Grandi Opere &Sicurezza S.r.l. in proprio e quale Mandante Costituendo Rtp, La Sia S.p.A. - Mandante Rtp, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, M P, con domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Cagliari n. 13;
Studio Valle S.r.l. a socio unico in proprio e quale Mandataria Costituendo Rtp, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Giovanni Barracco n. 2;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alcotec S.p.A., Gae Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 09012/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Petitto e Fusco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Veniva in primo grado impugnato il provvedimento in data 10 novembre 2021 della Regione Lazio, reso in relazione alla Gara europea a procedura aperta finalizzata alla costituzione dell'Ufficio Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo a “Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta Regionale della Regione Lazio sito in Via Cristoforo Colombo 212 Roma”. Con tale provvedimento veniva in particolare disposta l'esclusione del RTP costituendo Studio Valle Progettazione S.r.l., mandataria, Studio Leoni Grandi Opere &Sicurezza S.r.l e LA SIA S.p.A., mandanti, dalle operazioni di gara, con la conseguente revoca della proposta di aggiudicazione in loro favore. Veniva altresì gravata la nota dell'Agenzia delle Entrate a suo tempo acquisita dalla Regione Lazio in data 8 novembre 2021 al prot. 904295, con cui è stato fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante in ordine alla regolarità della posizione contributiva dello Studio Leoni al momento della presentazione della domanda (11 marzo 2021). Veniva infine impugnata la determinazione n. G15342 del 10 dicembre 2021, trasmessa allo Studio Leoni in data 13 dicembre 2021, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore dell'RTI composto da ALCOTEC S.p.A., GAe Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l. ed è stato approvato l'operato del RUP di cui al Verbale di gara n. 17 del 10 novembre 2021, contenente la disposta esclusione del concorrente RTI costituendo Studio Valle Progettazioni S.r.l. a socio unico – Studio Leoni Grandi Opere e Sicurezza s.r.l. - La SIA S.p.A. dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti generali ex art. 80, comma 4 in capo alla mandante Studio Leoni Grandi Opere e Sicurezza s.r.l.
In estrema sintesi: l’odierno raggruppamento appellante partecipava alla gara per la direzione lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio della Giunta della Regione Lazio. L’appellante, pur risultando al primo posto della graduatoria, veniva tuttavia successivamente esclusa dalla gara per alcune irregolarità fiscali a suo tempo non debitamente regolarizzate in capo alla mandante Studio Leoni. Sul punto (situazione di irregolarità fiscale della mandante Studio Leoni) la stazione appaltante acquisiva altresì parere delle Agenzia delle entrate.
2. L’esclusione veniva impugnata dinanzi al TAR Lazio che tuttavia rigettava il ricorso per le seguenti ragioni:
2.1. Innanzitutto veniva accolta l’istanza di estromissione dal giudizio della Agenzia delle entrate in quanto la nota di chiarimenti fornita in data 8 novembre 2021 non rivestiva contenuto provvedimentale;
2.2. Il requisito della regolarità fiscale non poteva dirsi sussistente in quanto l’istanza di rateizzazione era stata respinta prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara in questione;
2.3. Pertanto la scadenza del pagamento del debito tributario, notificato in data 18 dicembre 2019, non poteva essere riferibile al periodo di sospensione