Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-20, n. 202001992

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-20, n. 202001992
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001992
Data del deposito : 20 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2020

N. 01992/2020REG.PROV.COLL.

N. 01869/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2019, proposto da
M S, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, G C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Sassari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00666/2018, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Sassari di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vannicelli su delega di G C R e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – l’appellante, cittadino senegalese da tempo in Italia per motivi di lavoro subordinato, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ma la domanda è stata respinta per carenza del reddito e per mancata allegazione della documentazione di spesa attestante l’attività d’impresa individuale.

2 – L’interessato ha quindi proposto ricorso davanti al TAR, che ha però respinto il ricorso, considerando che la mancata allegazione della necessaria documentazione precludeva l’accertamento del reddito minimo e quindi il rilascio del titolo, rendendo non rilevante anche il dedotto mancato preavviso di rigetto.

3 – Con l’appello viene dedotta la erroneità della sentenza per non aver considerato la rilevanza della dedotta mancanza del preavviso di rigetto, che avrebbe consentito all’interessato di allegare la ulteriore documentazione richiesta, ai fini della doverosa valutazione, da pare dell’Amministrazione, dell’esistenza di un reddito più che adeguato anche in via prospettica, dsato che l’interessato è stato poi assunto come lavapiatti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con reddito adeguato ai fini del rinnovo.

4 – In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha già accolto la domanda cautelare proposta.

5 – Ai fini della decisione di merito, considera il Collegio che risultano fondate le censure d’appello concernenti la mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, della violazione della disciplina in tema di partecipazione procedimentale, nonché della documentazione di supporto esibita dal ricorrente di primo grado in conformità alla vigente normativa fiscale, fermo restando che il rinnovo del permesso per lavoro dipendente variando il titolo in lavoro autonomo era stato proposto a seguito della perdita del precedente rapporto di lavoro per fatto non imputabile all’interessato e ciò, per costante giurisprudenza, in mancanza di elementi ostativi diversi (non risultanti dall’istruttoria compiuta dall’Amministrazione) avrebbe dovuto comunque condurre al rilascio di un permesso per attesa occupazione.

6 – L’accoglimento dell’appello nei termini sopra evidenziati comporta, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado ai fini del riesame della domanda di rinnovo, che non potrà non tener conto del nuovo impiego ottenuto dall’interessato, ai sensi dell’art.5, comma 5, del TU immigrazione ma anche del principio generale per il quale la modifica della situazione di fatto e di diritto costituisce un limite alla retroattività degli effetti della pronuncia.

7 – La particolarità della fattispecie giustifica, peraltro, la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti.

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