Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-10, n. 202200156
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2022
N. 00156/2022REG.PROV.COLL.
N. 01968/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2021, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Tiziana Agostini, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P P in Roma, via Germanico, n. 172;
contro
- la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato R S, dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
- il Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Priverno, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del suddetto difensore in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
- la Provincia di Latina, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Di Troia, dell’Avvocatura provinciale, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
- il Comune di Prossedi, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito nel presente grado di giudizio;
nei confronti
delle signore -OMISSIS-, non costituite nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I- quater , 20 gennaio 2021 n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero dell’istruzione, del Comune di Priverno e della Provincia di Latina e i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica e le note d’udienza e gli ulteriori documenti;
Relatore nell’udienza del 28 ottobre 2021 il Cons. S T e uditi, per le parti, gli avvocati Tiziana Agostini, Aldo Tonello, per delega dell’avvocato Francesco Antonio Caputo e Paolo De Persis, per dichiarata delega dell’avvocato Claudia Di Troia;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I- quater , 20 gennaio 2021 n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli stessi (n. R.g. 1918/2020) in primo grado (oltre ad altri ricorrenti che però non hanno interposto appello) ed avente ad oggetto la impugnazione dei seguenti atti e provvedimenti: a) la delibera di Giunta della Regione Lazio n. 990 del 20 dicembre 2019, con la quale la Regione Lazio ha approvato l’intervento di riorganizzazione della rete scolastica del I Ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi, accogliendo la proposta di riorganizzazione formulata dai Comuni di Priverno e Prossedi;b) il decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio prot. 1497 del 24 dicembre 2019, attuativo della delibera di cui sub a), con il quale sono state apportate modifiche al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per la Provincia di Latina, nella parte in cui ha recepito le disposizioni della Giunta regionale con riferimento agli istituti comprensivi S. Tommaso D’Aquino e D A S;c) la determinazione del direttore della Regione Lazio, Direzione formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio, prot. G15587 del 14 novembre 2019, con la quale la predetta Direzione regionale ha approvato, “ all’esito dei lavori del tavolo tecnico, la proposta di riorganizzazione della rete scolastica del I Ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi”, accogliendo la proposta di riorganizzazione formulata dal Comune di Priverno e Prossedi con le Delibere di Giunta Comunale n. 135 e 150/2018 e 83 del 2018 ”;d) le delibere di Giunta comunale del Comune di Priverno n. 135 del 31 ottobre 2018 e n. 150 dell’11 dicembre 2018 contenenti le proposte di dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche presenti nel Comune di Priverno per l’anno scolastico 2019/2020;e) della delibera di Giunta comunale del Comune di Prossedi del 31 ottobre 2018 contente le proposte di dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche presenti nel Comune di Priverno per l’anno scolastico 2019/2020.
2. – Le vicende che caratterizzano il presente contenzioso possono trarsi dagli atti processuali e dai documenti versati dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio e dalla parte “in fatto” della sentenza qui oggetto di appello e sinteticamente possono essere illustrate come segue:
- gli appellanti, meglio elencati in epigrafe, sono tutti docenti presso l’Istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino e presso l’Istituto comprensivo “D A S”. Nello specifico l’assetto delle istituzioni scolastiche del Comune di Priverno e del Comune di Prossedi prevede due Istituti comprensivi: 1) l’I.C. Priverno-Prossedi “D A S” con plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dislocati sul territorio di entrambi i due Comuni;2) l’I.C. “San Tommaso D’Aquino” con plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dislocati sul solo territorio del Comune di Priverno;
- fin dalla trasformazione degli istituti di scuola secondaria di primo grado e quindi dalla costituzione degli Istituti comprensivi (disposta nel 2011 per effetto della l. 15 luglio 2011, n. 111 e quindi a far data dall’a.s. 2012/13), l’I.C. San Tommaso D’Aquino è costituito dall’aggregazione di plessi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e due plessi di scuola secondaria di I grado, di cui uno con un bacino di alunni di circa 200 unità nel centro storico di Priverno e un altro plesso nella zona periferica di Priverno (in Via Montanino) con un bacino di ulteriori circa 200 alunni, mentre l'I.C. “D A S” è il risultato dell’aggregazione dell’ex Direzione didattica Priverno 1 (abolita formalmente dalla citata l. 111/11), costituita da sole scuole dell’infanzia e scuole primarie, con la scuola di Prossedi, costituita da solo due classi di scuola dell’infanzia, tre classi di scuola primaria e due classi di scuola media per un totale di 20 alunni, suddivisi in una classe omogenea e una pluriclasse. In altri termini, la mancanza di una scuola media in uno dei due Istituti comprensivi nel Comune di Priverno non permette(va) agli studenti dell’I.C. Santoro che frequentano i plessi di Priverno di proseguire gli studi nel proprio Comune di residenza, a meno che non avessero cambiato istituto di riferimento, decidendo di frequentare la scuola media presso l’I.C. San Tommaso D’Aquino;
- con delibera del Consiglio d’istituto 10 ottobre 2018 l’I.C. Santoro ratificava la “ Proposta di riaggregazione rete scolastica di Priverno della Commissione Dimensionamento dell’istituto per l’a.s. 2019/20 ” (del 29 giugno 2018), trasmettendola per competenza ai Comuni di Priverno e di Prossedi. Con detta proposta l’I.C. Santoro ha chiesto alle amministrazioni comunali (dei Comuni di Priverno e di Prossedi) di dotare lo stesso I.C. di una scuola secondaria di I grado nel Comune di Priverno, anche attraverso una nuova organizzazione dei due Istituti presenti su territorio e dei loro plessi, al fine di eliminare una situazione che di fatto rendeva la propria struttura una mera Direzione didattica (abolita dalle leggi vigenti). Più in particolare, nella suddetta delibera, veniva fatto emergere lo sbilanciamento della formazione didattica sul territorio in questione, reso evidente dal fatto che l’I.C. Santoro ha un solo plesso di scuola secondaria a Prossedi con pochi alunni e nessuno a Priverno, mentre quello di San Tommaso D’Aquino a Priverno ha un numero di classi di scuola secondaria ben strutturato con circa 400 alunni suddivisi in due distinti plessi. L’I.C. medesimo ha, dunque, proposto di implementare la propria scuola secondaria con un plesso anche nel Comune di Priverno – dove sono situati solo due plessi di scuola dell’infanzia e due plessi di scuola primaria – e dunque di uniformare la propria struttura, a livello organizzativo e didattico, all’I.C. S. Tommaso D’Aquino, attraverso l’istituzione di un adeguato corso di scuola secondaria nel Comune di Priverno, con conseguente riorganizzazione territoriale dei due I.C. e ridistribuzione dei plessi di scuola secondaria di I grado;
- le due amministrazioni comunali valutavano positivamente la proposta di dimensionamento dell’I.C. Santoro per la riorganizzazione della rete scolastica presente nel Comune di Priverno per l’a.s. 2019/2020, trasmettendo quindi i rispettivi deliberati all’amministrazione Provinciale di Latina per il seguito di competenza:
- in particolare: a) con delibera G.C. n. 78 del 10 ottobre 2018, il Comune di Prossedi ha in prima battuta deliberato di mantenere inalterata la situazione di dimensionamento scolastico, salvo, poi, modificare la propria decisione con delibera G.C. n. 83 del 31 ottobre 2018, con la quale – rivalutata la proposta dell’I.C. Santoro – ha approvato il dimensionamento della rete scolastica cittadina per l’a.s. 2019/2020;b) con delibera della G.C. n. 135 del 31 ottobre 2018 e successiva rettifica (per errore materiale) n. 150 dell’11 dicembre 2018, (anche) il Comune di Priverno ha valutato positivamente la proposta dell’I.C. Santoro del 10 ottobre 2018;
- la Provincia di Latina, con delibera n. 34 del 30 novembre 2018, ha inserito nel piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2019/2020 le variazioni alla rete scolastica così come proposte dai Comuni di Priverno e di Prossedi;
- la Regione Lazio, con D.G.R. n. 836 del 18 dicembre 2018, ha deliberato le operazioni di dimensionamento della rete scolastica regionale per l’a.s 2019/2020 e, per quanto concerne la situazione (tra le altre) del Comune di Priverno, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, rimandando l’esame della proposta “per la razionalizzazione della rete scolastica dei Comuni di Latina e Priverno” ad un istituendo “tavolo tecnico”;
- con delibera di Giunta n. 522 del 30 luglio 2019, la Regione Lazio ha emanato le Linee Guida sulla programmazione delle rete scolastica per l’a.s. 2020/2021, indicando lo strumento del “tavolo tecnico” quale nuova modalità operativa finalizzata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di dimensionamento, snellendo sia i lavori delle amministrazioni provinciali che della Conferenza regionale permanente per l’istruzione;
- in data 14 settembre 2019 il Consiglio di istituto dell’I.C. Santoro ha inviato al Comune di Priverno la propria delibera sul dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2020/2021, con la quale ha formulato all’amministrazione comunale la proposta dell’istituzione di un adeguato corso di scuola secondaria di I grado nel Comune di Priverno, al fine di uniformare con percorsi unitari e coerenti l’I.C. Santoro all’offerta dell’I.C. San Tommaso D’Aquino;
- con verbale del 14 ottobre 2019 il Consiglio d’Istituto dell’I.C. San Tommaso D’Aquino ha espresso il proprio parere negativo sulla proposta di dimensionamento, evidenziando all’uopo che nella proposta comunale “ non si evince in modo chiaro la suddivisione del tempo pieno, attualmente assegnato con un’unica sezione al plesso di G. Matteotti ”;
- all’esito dei lavori del “tavolo tecnico” istituito dalla Regione per la riorganizzazione della rete scolastica in questione per l’a.s. 2020/2021, con Determina n. GI5587 del 14 novembre 2019, la Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione – Area programmazione e attuazione dell’offerta di istruzione della Regione Lazio – ha approvato la riorganizzazione della rete scolastica del I ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi, come formulata dai Comuni interessati, rimettendo la relativa ratifica alla Provincia di Latina;
- con delibera del Consiglio provinciale n. 38 del 25 novembre 2019 la Provincia di Latina ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’a.s. 2020/2021;
- con delibera di Giunta n. 990 del 20 dicembre 2019, poi ratificata, per quanto di competenza, con decreto della Direzione generale del MIUR n. 1497 del 24 dicembre 2019, la Regione Lazio, in relazione alla situazione della rete scolastica dei Comuni di Priverno/Prossedi, visti gli esiti del tavolo tecnico all’uopo istituito, visti i piani provinciali all’uopo emanati e ritenuto opportuno di dare attuazione alla riorganizzazione del I ciclo dei Comuni di Priverno e di Prossedi, ha deliberato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2020/2021, secondo quanto disposto in seno al “tavolo tecnico”.
3. – Gli odierni appellanti, dunque, nella qualità di docenti delle due scuole interessate ai provvedimenti di dimensionamento, sostenendo di essere quindi, in quanto tali, portatori di un interesse qualificato e differenziato, proponevano ricorso dinanzi al TAR per il Lazio impugnando tutti gli atti e provvedimenti sopra indicati perché illegittimi, in quanto i provvedimenti di dimensionamento in questione incidono sulle sedi di servizio e sull’articolazione degli organici delle scuole che registreranno degli esuberi, certamente per i docenti di strumento musicale dell’I.C. San Tommaso d’Aquino.
In particolare i docenti in contenzioso ricordano (ad integrazione e oltre a quanto sopra si è riferito) che:
- l’I.C. D A S è articolato in sette plessi di cui, nel Comune di Prossedi, due plessi di scuola dell’infanzia e primaria ed un plesso di scuola secondaria di primo grado;inoltre il plesso denominato San Lorenzo di scuola primaria ha una sezione a tempo pieno;
- l’I.C. San Tommaso d’Aquino è articolato in sei plessi, con due plessi di scuola secondaria di primo grado, inoltre il plesso denominato Fratelli Cervi di via Matteotti ospita la sezione musicale poiché l’I.C. San Tommaso d’Aquino sin dal 1999 è scuola di indirizzo musicale;
- nella delibera n. 135/2018, al fine di attribuire all’istituto D A S il corso di scuola secondaria di primo grado nel Comune di Priverno, scartata la possibilità di accorpamento dei due istituti, il Comune ha proposto una reciproca cessione dei plessi scolastici, e tra i più significativi, il passaggio di quello di via Montanino, sede di scuola secondaria di primo grado del San Tommaso D’Aquino, alla D A S e il passaggio dalla D A S alla San Tommaso della sezione a tempo pieno, ceduta dal plesso della scuola primaria Giacomo Matteotti;
- con la successiva delibera n. 150/2018 il Comune ha invertito le proposte di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche coinvolte, letteralmente scambiando gli schemi riportati nella precedente delibera, cosicché l’istituto San Tommaso d’Aquino, tra le più rilevanti conseguenze, risulta privato del plesso Fratelli Cervi di via Giacomo Matteotti e del mantenimento della sezione musicale, che è stata attribuita all’istituto D A S che non ha l’indirizzo musicale;
- inoltre tre plessi scolastici della primaria, infanzia e scuola media di primo grado nel Comune di Prossedi sono attribuiti alla San Tommaso d’Aquino, che in precedenza non li ha mai avuti, mentre l’I.C. D A S è privato totalmente dei plessi esistenti a Prossedi.
Sostengono i docenti in contenzioso che la proposta di riorganizzazione formulata dal Comune di Priverno per l’a.s. 2018/2019 e così recepita dal Comune di Prossedi con delibera G.C. del 31 ottobre 2018, che è stata integralmente approvata con la delibera di Giunta regionale n. 990/2019, si presenta all’evidenza illegittima, perché nel disporre tale proposta, poi approvata, “ non è stato tenuto conto della peculiarità dell’istituto San Tommaso d’Aquino che, in quanto scuola di indirizzo musicale, ha adottato un p.o.f. nel quale l’insegnamento dello strumento musicale è curriculare e non potrà più essere offerto ” (così, testualmente, a pag. 9 dell’atto di appello).
4. - In virtù di quanto sopra i predetti docenti formulavano dinanzi al TAR per il Lazio i motivi di ricorso qui di seguito sintetizzati:
I) Eccesso di potere per carenza dei presupposti- Eccesso di potere per sviamento del fine - Violazione di legge, per violazione dei principi regolanti le fasi del procedimento di formazione dell’atto conclusivo di cui all’atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica approvato con delibera di G.R. 381/2012 e in particolare di quelli sulla partecipazione dei soggetti attivi. Violazione di legge (art. 4 co.2 D.P.R. 233/98 e artt.