Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-07-03, n. 201403352

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-07-03, n. 201403352
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403352
Data del deposito : 3 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00150/2010 REG.RIC.

N. 03352/2014REG.PROV.COLL.

N. 00150/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2010, proposto dalle signore S C e P M, rappresentate e difese dagli avvpcati E G ed E I, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Cavour, 201;

contro

Istituto Superiore di Sanita' (ISS), Ministero della Sanita', rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M P;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 10840/2008, resa tra le parti, concernente recupero di somme gia' erogate a titolo di indennita' di ente;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e del Ministero della Sanita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. G D M e udito per le parti appellate l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I bis, n. 10840/08 del 28 novembre 2008 è stato respinto il ricorso proposto da diversi dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità, avverso gli atti con cui l’Amministrazione aveva determinato l’incremento dell’indennità di ente – oltre che con riferimento al livello di inquadramento – in ragione dell’anzianità di servizio, secondo i criteri di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 171/1996. Nella citata sentenza – ricostruiti i presupposti normativi della pretesa dedotta in giudizio – si riconosceva, ratione temporis , la giurisdizione del giudice amministrativo, per questioni attinenti alla contrattazione decentrata per gli anni 1996, 1997 e 1998, con finale valutazione di infondatezza dell’impugnativa. Per la corresponsione dell’indennità di cui trattasi, infatti, si sarebbe tenuto conto della precedente indennità di incentivazione e funzionalità, ex art. 29 del d.P.R. n. 568/1997, con gli incrementi previsti dall’art. 7, comma 2, del

CCNL

1996/1997, per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso CCNL e nella misura di cui all’art. 44, comma 2, con gli incrementi di cui all’art. 7, comma 1, per il personale entrato in servizio successivamente. L’indennità di ente, d’altra parte, avrebbe conglobato in una voce unica le diverse indennità incentivanti, previste nei vari enti del comparto ricerca, ivi comprese indennità che tenevano conto dell’effettiva presenza in servizio, di modo che correttamente l’Amministrazione avrebbe “ proceduto alla determinazione dell’indennità di ente (mensile ed annuale) non già includendo nel calcolo l’anzianità di servizio, bensì riferendosi all’importo astratto che il dipendente avrebbe goduto, tenuto conto dello stanziamento del fondo, del proprio coefficiente di professionalità e della situazione di massima presenza in servizio ”. Quanto alle somme, di cui era successivamente risultata l’indebita erogazione, la riserva di conguagli, positivi o negativi, era stata in precedenza espressamente formulata e l’avvenuto recupero sull’importo lordo sarebbe stato conforme ai criteri elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato, tenuto conto del previsto “ automatico conguaglio, riguardante la situazione contributiva, previdenziale, assistenziale ed erariale ”.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame (n. 150/2010, notificato il 21 dicembre 2009), sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 44, comma 4, del CCNL enti di ricerca 1994/1997;

2) violazione degli articoli 45 e 49 del d.lgs. n. 27 (recte: 29)/1993.

Illegittimamente infatti, per la determinazione delle singole quote dell’indennità di ente, l’Istituto Superiore di Sanità avrebbe utilizzato come criterio di calcolo non solo il livello di appartenenza, ma anche l’anzianità di servizio dei singoli dipendenti, pur essendo intervenuta l’abrogazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 171/1991, che obbligava l’Amministrazione a tenere conto di detta anzianità.

L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, depositava relazione del citato Istituto n. prot. 08/07/2010-0030847, specificando come il fondo per l’indennità di cui trattasi, a norma dell’art. 43 del CCNL del 7 ottobre 1996 fosse “ costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell’anno 1995 al pagamento dell’indennità di incentivazione e funzionalità, prevista dall’art. 29 del d.P.R. n. 568/1987….incrementata delle risorse di cui all’art. 16, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 171/1991, per la parte erogata alla generalità dei dipendenti ”. Su tale base, la medesima Amministrazione avrebbe distribuito il fondo non introducendo il criterio dell’anzianità di servizio, ma valutando “ l’importo teorico che il dipendente avrebbe percepito, tenuto conto dello stanziamento…, del coefficiente di professionalità posseduto alla data di entrata in vigore del CCNL e della situazione di massima presenza in servizio ”, con salvaguardia delle somme in godimento per ciascun dipendente al 31 dicembre 1996 (ovvero senza decurtazione del trattamento spettante come indennità di incentivazione e funzionalità, in base alla normativa previgente: articoli 15 e 16 del d.P.R. n. 171/1991 e art. 29 del d.P.R. n. 568/1987), secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello non sia meritevole di accoglimento.

L’Amministrazione ha infatti illustrato in modo compiuto le ragioni, per cui le parti appellanti hanno erroneamente ritenuto, in via di fatto, che gli incrementi retributivi di cui si discute fossero stati attribuiti in base non solo al livello di inquadramento, ma anche all’anzianità di servizio, mentre l’indennità di ente è stata determinata solo in base al livello di appartenenza ed alle risorse del fondo, per il finanziamento del trattamento accessorio, come documentato in atti. L’Amministrazione ha dovuto corrispondere, tuttavia, anche gli importi spettanti a ciascun dipendente in ottemperanza alla clausola di salvaguardia di cui al comma 4 dell’art. 44 del

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