Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-02-13, n. 202001173
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2020
N. 01173/2020REG.PROV.COLL.
N. 04503/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4503 del 2019, proposto da AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Giuseppe Verdi 2001, S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 6 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 5 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte 2003 S.c.a.r.l., in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 3 S.c.a.r.l., Cooperativa Produttori Latte della Serenissima S.c.a.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 298 del 28.3.2019, resa tra le parti, su ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del tribunale di Crema n. 456 del 24.11.2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ag. Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S.;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato Andrea Lampiasi, su delega dell’Avvocato Catia Salvalaggio, e l'Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Tribunale di Crema, con sentenza n°456 del 24.11.2005, annullava le ordinanze ingiunzioni del 7.8.2003, con cui AGEA aveva disposto la riscossione del prelievo supplementare per la violazione del sistema delle c.d. “quote latte” nei confronti dell’Associazione Cosplat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l. e altre cooperative, primi acquirenti nell’annata 2002/2003 dell’Azienda agricola Rigo.
Dalle ordinanze –ingiunzioni di AGEA impugnate era scaturito l’obbligo per i primi acquirenti di versare le somme ingiunte “a titolo di prelievo supplementare” a carico dei conferenti, a seguito di operazioni di compensazioni nazionale degli esuberi per le consegne di latte nell’annata considerata.
La sentenza del Tribunale di Crema, affermata la propria giurisdizione, aveva annullato le ingiunzioni di AGEA perché sussistente il difetto di motivazione in quanto “ non sono contenute le informazioni necessarie per poter comprendere le motivazioni che hanno determinato il cambiamento nei calcoli dei prelievi delle Cooperative ricorrenti, né i criteri e i dati utilizzati ” .
2.- A seguito della detta sentenza, verificata la mancata pendenza di impugnazione in Cassazione, con nota n. 2788 del 22.11.2013, AGEA aveva dichiarato l’irrecuperabilità dei prelievi imputati ai soggetti ricorrenti per il periodo 2002/2003.
3.- Con comunicazione prot 2016.0002320 in data 21 gennaio 2016, AGEA ha intimato alla Azienda Agricola Rigo, ricorrente in primo grado, il medesimo pagamento del prelievo supplementare (a suo tempo ingiunto ai primi acquirenti con le ordinanze ingiunzioni annullate dal Tribunale di Crema), con gli interessi maturati, per un importo pari ad euro 141,525,83, ex art. 8 quinquies l. 33/2009.
Nel provvedimento AGEA afferma che “la sussistenza del debito è stata determinata a seguito del mancato pagamento delle somme indicate nell’allegato1, tabella 1, in cui è riportato il dettaglio delle imputazioni del prelievo che concorrono alla determinazione del debito esigibile, per le quali la scrivente Amministrazione non è a conoscenza di decisioni giurisdizionali avverse”.
4.- Con ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia, l’Azienda Rigo ha chiesto la declaratoria di nullità della comunicazione recante l’intimazione del pagamento e comunque il suo annullamento.
Con sentenza n. 242 del 2018, il TAR ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui l’Azienda proponeva azione di accertamento della nullità dell’intimazione impugnata per violazione e/o elusione del giudicato, che avrebbe dovuto essere dedotta con azione per ottemperanza, alla luce del disposto di cui all’art. 31 co. 4 c.p.a..
5.- L’Azienda Rigo ha proposto, quindi, ricorso per ottemperanza al TAR Lombardia, sezione di Brescia, che con la sentenza in epigrafe lo ha accolto, condannando AGEA alle spese di giudizio.
6.- Propone appello AGEA deducendo l’ingiustizia ed erroneità della sentenza impugnata.
7.- Si è costituita l’Azienda agricola appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
8.- All’udienza pubblica del 6 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è infondato.
AGEA deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. amm. in relazione alla inopponibilità della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/2005, perché resa nei confronti dei soli acquirenti delle quote latte in esubero di quota, ma non anche dell’attuale Azienda agricola ricorrente, produttore.
Tra i due giudizi non vi sarebbe neppure identità di petitum e causa petendi : nel giudizio civile oggetto del contendere erano solo le sanzioni amministrative (pari nell’importo al prelievo supplementare non trattenuto al momento del pagamento al produttore e non versato ad AGEA) e non anche il prelievo supplementare.
Diversi sarebbero anche gli atti impugnati nei due giudizi: l’ordinanza ingiunzione dinanzi al G.O. e l’intimazione di pagamento del prelievo supplementare davanti al G.A.
Il sistema delle cc.dd. “quote latte” contemplerebbe due obbligazioni del tutto autonome e non unite da vincolo di solidarietà ex art. 1306 c.c.;quella delle sanzioni, a carico dell’acquirente, e quella del prelievo, a carico del produttore.
2. L’azienda appellata eccepisce, al contrario, la violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Crema n. 456 del 2005, che ha annullato le ingiunzioni di pagamento rivolte da AGEA ai primi acquirenti per difetto di motivazione e insufficiente indicazione dei criteri di calcolo utilizzati.
L’annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare”, con effetti di giudicato anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., che consente al condebitore inerte, che non sia stato parte del giudizio, di opporre al creditore la sentenza favorevole formatasi nel giudizio tra quest’ultimo e un altro condebitore.
Da ultimo, con memoria depositata il 27.12.2019, l’Azienda appellata invoca la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, resa nella causa C-348/18 (Az. Ag. Barausse Antonio e Gabriele c. AGEA), applicabile nel caso di specie, come chiarito da C.d.S. A.P.