Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-12-13, n. 202304996
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Segnala un errore nella sintesiIl Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo necessario un approfondimento della validità della certificazione e delle posizioni contrattuali delle parti, che presentavano elementi discordanti. Il giudice ha argomentato che l'accertamento della validità della certificazione potesse essere effettuato nel corso del giudizio di merito, anche attraverso mezzi istruttori. Inoltre, ha stabilito che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, compensando le spese della fase cautelare.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 04996/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9010 del 2023, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
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