Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2010-07-21, n. 201003482

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2010-07-21, n. 201003482
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003482
Data del deposito : 21 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05600/2010 REG.RIC.

N. 03482/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 05600/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2010, proposto da:


L M, rappresentata e difesa dagli avv. R P e G S, con domicilio eletto presso l’avv. Claudio Iovane, in Roma, V. Circonvallazione Clodia, 19;


contro

Comune di Grosseto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S C e F M P, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, Sezione II, n. 00924/2010, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Grosseto, di rilascio entro trenta giorni dell’alloggio ERP n. 7009 sito in Grosseto, Via Leoncavallo, n. 29, nonché degli ulteriori atti impugnati con motivi aggiunti.


Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sartiani e Iaria, quest' ultimo su delega dell' avv. Pozzi;


Considerato che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, atteso che, sia pure ad un primo sommario esame, la sentenza impugnata appare basata su condivisibili assunti e non sembrano emergere neppure profili di danno grave ed irreparabile, considerato che l’appellante ha avuto a disposizione oltre due anni per trovare una nuova sistemazione abitativa.

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