Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-21, n. 201007002

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-21, n. 201007002
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007002
Data del deposito : 21 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04439/2007 REG.RIC.

N. 07002/2010 REG.DEC.

N. 04439/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
Centro Servizi Amministrativi di Bari;

contro

D N M, C I F, D R C A, rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;
Attanasi Elsa, Aprea Carmela;

nei confronti di

Dirigenza Scolastica Regionale per la Puglia- Bari;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n. 00791/2007, resa tra le parti, concernente della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE - SEZIONE II n. 00791/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CORSO SPECIALE PER CONSEGUIRE LA SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive elle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2010 il consigliere G D M e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Noviello e l'avvocato Carrozzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione II di Lecce, n. 791/07 del 6.3.2007, notificata il 13.3.2007, è stato accolto il ricorso di alcuni insegnanti avverso i decreti in data 20.4.2005, che li escludevano dal corso per il conseguimento della specializzazione per il sostegno, indetto con D.M. n. 21/05 e riservato ai docenti non di ruolo in possesso di specifici requisiti, fra cui l’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare (su posti comuni), purchè conseguita in procedure indette non oltre l’anno 1999. La predetta esclusione era stata disposta in applicazione dell’art. 2, comma 1 bis L. n. 143/04 e dell’art. 3 del D.M. n. 21/05, che prevedevano l’istituzione presso le università di corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del diploma di specializzazione di cui trattasi, per i docenti “già in possesso di idoneità all’insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici indetti prima dell’emanazione della legge n. 124/1999, compresi quelli indetti nell’anno 1999”, purchè i docenti interessati avessero prestato almeno 360 giorni di servizio. Le ricorrenti, in effetti, avevano tutte conseguito l’idoneità, partecipando alla procedura concorsuale riservata, indetta con O.M. n. 153/1999 e preceduta dalla frequenza di un corso. Nella sentenza in questione si affermava che una lettura del bando e della normativa, “improntata ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza” avrebbe dovuto far coincidere la richiesta idoneità, conseguita in pubblici concorsi, con quella ritenuta idonea per l’accesso all’amministrazione scolastica (che prevede due canali di reclutamento, tramite scorrimento delle graduatorie formate per soli titoli, ovvero per titoli ed esami). Con atto di appello, notificato in data 11.5.2007, l’Amministrazione scolastica ha escluso invece che potessero ritenersi in possesso di idoneità, conseguita in pubblici concorsi, coloro che fossero stati ammessi ad una sessione riservata, in quanto in possesso di specifici requisiti. Premesso quanto sopra il Collegio, con pronuncia interlocutoria n. 2376/10 del 27.4.2010, disponeva l’acquisizione in via istruttoria di una documentata relazione, da cui risultassero gli estremi dei concorsi pubblici indetti nel 1999, da cui sarebbero derivati – secondo l’Amministrazione appellante – i titoli abilitativi ritenuti idonei per l’ammissione ai corsi speciali di cui trattasi, con puntuale evidenziazione delle differenze formative riconducibili a tali concorsi, rispetto alla procedura concorsuale riservata, indetta con O.M. n. 153/1999.

Con nota depositata il 31.5.2010, la medesima Amministrazione appellante specificava come il corso abilitante speciale, indetto con O.M. n. 153/1999, non potesse qualificarsi “pubblico concorso”, essendo l’accesso riservato solo a coloro che fossero in possesso di “particolari requisiti”;
veniva quindi ulteriormente chiarito come la “distinzione fra le due procedure concorsuali fosse “evidente” e agevolmente dimostrabile, rispondendo i termini, di cui all’art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999 alla “nettissima distinzione esistente, nella prassi concorsuale della scuola, fra le procedure definite con la classica espressione concorsi per titoli ed esami….e semplici procedure finalizzate, esclusivamente, al conferimento di un titolo di abilitazione”.

Erano allegati alla predetta nota il bando di concorso ordinario, indetto con D.D. del 20.4.1999 e l’O.M. n. 153 del 15.6.1999, nonché il decreto n. 21 del 9.2.2005, in materia di corsi abilitanti specializzati per il sostegno.

Le parti appellate, costituitesi in giudizio, eccepivano in via preliminare l’improcedibilità dell’appello, essendo divenuti definitivi ex lege i titoli di abilitazione-specializzazione conseguiti, in applicazione dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30.6.2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17.8.2005, n. 168, come interpretata dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 4.5.2010, n. 2557). Nel merito, le medesime parti sottolineavano la conferma dell’avvenuta indizione, nell’anno 1999, di due sole procedure per il conseguimento della specializzazione di cui trattasi, una delle quali con O.M. n. 153/99, cui pertanto non potrebbe non riferirsi il bando in esame (D.M. n. 21 del 9.2.2005, art. 3), nel porre come requisito il possesso di abilitazioni conseguite in “pubblici concorsi, indetti prima dell’emanazione della legge n. 124 del 30.5.1999”, compresi quelli indetti nell’anno 1999”.

Sostanzialmente disattesa, inoltre, sarebbe stata la richiesta – contenuta nella citata sentenza interlocutoria – di evidenziare in modo puntuale le differenze formative riconducibili ai pubblici concorsi, rispetto ai cosiddetti corsi abilitanti, differenze che in realtà non sussisterebbero, con indifferenziato accesso alle graduatorie permanenti, per il reclutamento a tempo determinato o indeterminato del personale insegnante.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne i limiti applicativi dell’art. 2, comma 1 bis del D.L. 7.4.2004, n. 97, convertito in legge 4.6.2004, n. 143, in base al quale “le università istituiscono…corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi…”.

Le odierne parti appellate erano state escluse dai corsi in questione, avendo conseguito l’abilitazione a seguito di cosiddetto “corso abilitante”, indetto con O.M. n. 153/1999 e risultavano vincitrici in primo grado di giudizio – come già ricordato nella parte in fatto della presente decisione – per una lettura del bando e della normativa, “improntata ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza”, ovvero sostanzialmente per la pari valenza da attribuire – sul piano della professionalità –all’abilitazione all’insegnamento comunque conseguita.

Premesso quanto sopra, il Collegio stesso è chiamato a valutare, in via preliminare, l’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dalle parti resistenti con riferimento all’art. 4, comma 2 bis del D.L. 30.6.2005, n. 115 (convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 17.8.2005, n. 168), secondo cui “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime, o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione, sia stata operata a seguito di procedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Nella situazione in esame, infatti, l’esecutività della sentenza di primo grado (di cui non è stata richiesta la sospensione) aveva comportato ammissione degli originari ricorrenti al corso di specializzazione, con finale conseguimento del titolo perseguito.

L’eccezione non può tuttavia trovare accoglimento, essendo la norma in questione circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso” e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego;
ogni ipotesi di applicazione estensiva a fattispecie di specializzazioni riservate agli insegnanti – anche a prescindere dall’insussistenza, per i medesimi, di Ordini Professionali in senso stretto – non può che apparire di dubbia fondatezza, soprattutto in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l’ammissione del proprio antagonista sia o meno legittima;
per quanto specificamente rileva nel caso di specie, inoltre, va ricordato che il testo normativo in questione esclude il consolidamento degli effetti, per atti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali, nei casi in cui sia in discussione, come nella situazione in esame, il possesso dei titoli per poter partecipare al concorso, essendo riconducibile la sanatoria solo ad un rinnovato accertamento dell’idoneità del candidato, atto a superare un precedente giudizio negativo (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 4.5.2010, n. 2557, 21.11.2006, n. 6807, 2.10.2006, nn. 5744 e 5743, 5.12.2006, n. 7141;Cons. St., sez. VI, 11.5.2007, n. 2309).

All’avvenuto superamento delle prove d’esame non può pertanto ricondursi, nel caso di specie, una consolidazione delle specializzazioni, ormai conseguite dagli odierni appellati e la conseguente improcedibilità dell’appello, che non appare collegato anche ad eventuali problematiche, connesse all’ipotizzabile effetto viziante e non caducante dell’eventuale annullamento dell’atto presupposto delle specializzazioni stesse, ove ritenute conseguenti a nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 23.10.2007, n. 5559 e 23.12.2008, n. 6520;
Cons. St., sez. V, 5.5.2010, n. 2577).

Nel merito, pur sollevando la difesa degli appellati questioni meritevoli di attenzione, il Collegio ritiene che l’appello stesso debba trovare accoglimento.

Se da una parte, infatti, la stessa Amministrazione non ha saputo specificare efficacemente le differenze formative, conseguenti ai diversi tipi di abilitazione – e pur dovendo ritenersi necessario, nel rilevante interesse pubblico per l’istruzione e la formazione dei giovani, che non vi siano significative disparità culturali e attitudinali, tra soggetti ammessi all’insegnamento – il Collegio ritiene che non possa ritenersi venuta meno la specificità terminologica del termine “concorso”, quale procedura selettiva comparativa aperta all’esterno, ovvero a tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio e di eventuali altri titoli a carattere generale. La giurisprudenza ha già ritenuto che non sia assimilabile ad un pubblico concorso, in particolare, la procedura selettiva e comparativa riservata al personale precario della scuola, finalizzata a convertire rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (Cons. St., Ad. Plen. 22.12.2004, n. 12).

Nella situazione in esame appare ben differenziata l’indizione del “concorso per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari”, di cui al D.D. del 20.4.1999, rispetto alla “indizione di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso e finalizzata all’abilitazione, di cui alla già ricordata O.M. n. 153 del 15.6.1999”.

Il decreto n. 21 del 9.2.2005, nel disporre – all’art. 3 – l’istituzione di corsi speciali per il sostegno di alunni disabili, riservati a docenti in possesso di abilitazione conseguita in concorsi pubblici, recepisce il dettato legislativo, di modo che – una volta ammessa la specificità del termine “concorso” – non può attribuirsi particolare valore all’uso del plurale in rapporto ai concorsi “indetti nell’anno 1999”, non proponendosi il bando una ricognizione delle prove concorsuali effettivamente espletate in tale anno e non acquistando, pertanto, valore decisivo (con inammissibile estensione dei limiti del dettato legislativo) la circostanza della rilevata indizione nel 1999 di un solo concorso pubblico e delle non assimilabili prove d’esame riservate, di cui alla più volte citata O.M. n. 153 del 15.6.1999.

Quanto alla logica del predetto dettato legislativo, nella accezione qui accolta, può ritenersi plausibile – e non irragionevole – che sia stata ravvisata l’esigenza di requisiti più restrittivi (tenuto conto della più rigorosa selettività, in via generale, dei concorsi pubblici) in funzione della peculiare professionalità, richiesta per l’educazione e la formazione di allievi disabili.

Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso a suo tempo proposto dagli attuali appellati;
quanto alle spese giudiziali dei due gradi, tuttavia, la delicatezza e la relativa novità delle questioni trattate configurano giusti motivi per disporne la compensazione.

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