Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-01, n. 202407873

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-01, n. 202407873
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407873
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 07873/2024REG.PROV.COLL.

N. 08437/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8437 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, P R e D A M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, via del Quirinale 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati G M, P R e D A M Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso di primo grado il sig. -OMISSIS-, odierno appellante, ha impugnato il provvedimento prot. n. 0051572/22 del 9 marzo 2022, con il quale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), all’esito del procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione del 24 giugno 2021, ha disposto la sua radiazione dal Registro unico degli intermediari.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), nel testo vigente all’epoca della commissione dei fatti, per violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento Isvap n. 5/2006 (appropriazione di somme incassate a titolo di premi assicurativi con la conseguente mancata rimessa alla Compagnia dell’importo di € 225.600) e del combinato disposto degli articoli 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006 (violazione dei canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e assicurati nel svolgimento dell’attività di intermediazione e dell’obbligo di agire in modo da non recare pregiudizio agli stessi).

In particolare, i fatti addebitati al ricorrente consistono nel mancato versamento a UnipolSai, da parte della società di cui lo stesso odierno appellante era responsabile legale, di premi incassati per conto della medesima UnipolSai nel corso dell’anno 2016 per un importo di € 225.600.

Avverso la sentenza di primo grado, che ha integralmente rigettato il ricorso proposto, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello articolando tre motivi di censura aventi ad oggetto i capi della sentenza che hanno rigettato i primi tre motivi di doglianza articolati davanti al Tar.

Con il primo motivo (Violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo e violazione delle regole del giusto procedimento amministrativo, per esser stato il provvedimento di radiazione emanato dopo oltre 5 anni dalla commissione dei fatti), l’appellante contesta la sentenza laddove ha rigettato la doglianza circa l’intervenuto termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 28 della L. n. 689/1981 e, comunque, la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento sanzionatorio

Con il secondo mezzo (Violazione degli art. 331 del d.lgs. n. 209/2005, dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 2/2013 e del principio della ragionevole durata dei procedimenti amministrativi), l’appellante lamenta il mancato rispetto del termine di centoventi giorni entro il quale, in base alla disciplina di settore, l’IVASS deve tramettere all’incolpato la contestazione degli addebiti.

Con il terzo mezzo (Improcedibilità del procedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, che era già stato

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