Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-01, n. 202407873

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-01, n. 202407873
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407873
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 07873/2024REG.PROV.COLL.

N. 08437/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8437 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, P R e D A M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, via del Quirinale 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati G M, P R e D A M Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado il sig. -OMISSIS-, odierno appellante, ha impugnato il provvedimento prot. n. 0051572/22 del 9 marzo 2022, con il quale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), all’esito del procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione del 24 giugno 2021, ha disposto la sua radiazione dal Registro unico degli intermediari.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), nel testo vigente all’epoca della commissione dei fatti, per violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento Isvap n. 5/2006 (appropriazione di somme incassate a titolo di premi assicurativi con la conseguente mancata rimessa alla Compagnia dell’importo di € 225.600) e del combinato disposto degli articoli 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006 (violazione dei canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e assicurati nel svolgimento dell’attività di intermediazione e dell’obbligo di agire in modo da non recare pregiudizio agli stessi).

In particolare, i fatti addebitati al ricorrente consistono nel mancato versamento a UnipolSai, da parte della società di cui lo stesso odierno appellante era responsabile legale, di premi incassati per conto della medesima UnipolSai nel corso dell’anno 2016 per un importo di € 225.600.

Avverso la sentenza di primo grado, che ha integralmente rigettato il ricorso proposto, il sig. -OMISSIS- ha proposto appello articolando tre motivi di censura aventi ad oggetto i capi della sentenza che hanno rigettato i primi tre motivi di doglianza articolati davanti al Tar.

Con il primo motivo (Violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo e violazione delle regole del giusto procedimento amministrativo, per esser stato il provvedimento di radiazione emanato dopo oltre 5 anni dalla commissione dei fatti), l’appellante contesta la sentenza laddove ha rigettato la doglianza circa l’intervenuto termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 28 della L. n. 689/1981 e, comunque, la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento sanzionatorio

Con il secondo mezzo (Violazione degli art. 331 del d.lgs. n. 209/2005, dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 2/2013 e del principio della ragionevole durata dei procedimenti amministrativi), l’appellante lamenta il mancato rispetto del termine di centoventi giorni entro il quale, in base alla disciplina di settore, l’IVASS deve tramettere all’incolpato la contestazione degli addebiti.

Con il terzo mezzo (Improcedibilità del procedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, che era già stato cancellato dal Registro Unico degli Intermediari e non era quindi più assoggettabile al provvedimento di radiazione da un registro del quale non faceva più parte;
violazione dell’art. 330 del D.lgs n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni), il -OMISSIS- deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti, in considerazione del fatto che, al momento dell’adozione della sanzione, egli si era ormai cancellato dal Registro unico degli intermediari e, pertanto, a mente dell’art. 330 del D.lgs. n. 209/2005, non sarebbe stato più soggetto al potere disciplinare dell’IVASS.

Si è costituita in resistenza l’IVASS con atto di stile e con successiva memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’IVASS. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata, i motivi di appello non sono meramente riproduttivi dei primi tre motivi articolati in primo grado, dal momento che l’appellante, nel proprio gravame, riporta la motivazione adottata dal Tar a sostegno del rigetto di ciascuno dei tre motivi e ne contesta la correttezza.

Nel merito, i tre motivi di appello sono infondati.

Quanto al primo motivo, come correttamente evidenziato dal Tar, il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 della L. n. 689/1981, invocato dall’appellante non si applica alla fattispecie de qua , trattandosi di un termine stabilito per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e perché, comunque, l’intera disciplina di cui alla detta legge non si applica alla materia delle sanzioni disciplinari (art. 12, L. n. 689/1981).

Né, nel caso di specie, la complessiva durata di svolgimento del procedimento sanzionatorio (avviato il 12 marzo 2020 e conclusosi il 9 marzo 2022 con l’adozione del provvedimento sanzionatorio) appare irragionevole, attese le difficoltà legate all’emergenza pandemica e le interlocuzioni che l’IVASS ha dovuto intrattenere con UnipolSai la quale, solo in data 4 marzo 2021, ha fornito la situazione riepilogativa dei crediti dalla stessa vantati nei confronti della società dell’odierno appellante e da cui risultavano premi non versati di importo superiore a quelli originariamente comunicati. Altresì, l’IVASS ha dedotto ulteriori difficoltà legate alla necessità di accertare l’indirizzo di residenza del sig. -OMISSIS-.

Da quanto appena esposto, emerge l’infondatezza anche del secondo motivo riguardante il rispetto del termine di centoventi giorni prescritto per l’invio della contestazione degli addebiti in base all’art. 331 del D.lgs. n. 209/2005 e dalla disciplina secondaria adottata dall’IVASS.

Come da costante giurisprudenza, il termine per l’invio della contestazione degli addebiti decorre dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa (cfr. la giurisprudenza formatasi con riguardo all’art. 14, L. n. 689/1981, Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 2020, n. 20522Consiglio di Stato, sez. VI, 13 marzo 2020, n. 1832).

Nel caso di specie, come si è detto, l’IVASS ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della formulazione della contestazione degli addebiti solo al ricevimento della nota dell’UnipolSai del 4 marzo 2021, dalla quale apprendeva il preciso ammontare dei premi che la società dell’odierno appellante aveva indebitamente trattenuto, elemento indispensabile al fine di valutare la gravità della condotta.

Ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di centoventi giorni in parola, non può rilevare, invece, la precedente nota del 1° dicembre 2020, trasmessa dall’UnipolSai all’IVASS, in quanto in tale nota la compagnia di assicurazione si riservava di completare la propria istruttoria in ordine alla quantificazione delle somme.

In conclusione, deve ritenersi che l’IVASS abbia acquisito la piena conoscenza dei fatti il 4 marzo 2021 e, pertanto, la contestazione degli addebiti - adottata il 24 giugno 2021 e che l’appellante dichiara essergli stata notificata il 2 luglio 2021, che corrisponde al centoventesimo giorno successivo al 4 marzo 2021 - risulta tempestiva.

Il Collegio può, quindi, passare all’esame della terza censura, la quale risulta del pari infondata.

L’appellante valorizza il dato testuale dell’art. 330 del D.lgs. n. 209/2005, ratione temporis vigente, a mente del quale “[l]e sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari …”, il che comporterebbe, a suo dire, il venir meno della potestà sanzionatoria nei suoi confronti avendo egli ottenuto, a decorrere dal settembre 2021, la cancellazione dal detto registro.

Tale prospettazione è infondata dal momento che l’art. 330 cit. deve essere interpretato come volto a fondare la potestà sanzionatoria dell’IVASS nei confronti dei soggetti che, al momento dei fatti addebitati, erano iscritti nel registro degli intermediari.

La formulazione letterale della disposizione - che sembrerebbe apparentemente consentire l’applicazione delle sanzioni disciplinari solo nei confronti di coloro che, al momento dell’adozione della sanzione, sono iscritti nel registro degli intermediari - si spiega alla luce della previsione dell’art. 113, comma 3, del D.lgs. 209/2005 il quale, nella versione ratione temporis vigente, stabiliva che “[n]on si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo”. Il legislatore stabiliva, pertanto, che il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero nei confronti del quale fossero in corso accertamenti prodromici all’avio di un procedimento disciplinare, non potesse ottenere la cancellazione dal registro.

Sarebbe irragionevole ritenere, tuttavia, che possa sottrarsi alla potestà sanzionatoria un soggetto che, come nel caso di specie, pur essendo sottoposto al procedimento disciplinare, abbia comunque ottenuto, su sua richiesta, la cancellazione dal registro in violazione del disposto dell’art. 113, comma 3, cit. che non consentiva tale cancellazione.

Un tale esito interpretativo frusterebbe le esigenze di effettività del sistema sanzionatorio e realizzerebbe un’irragionevole disparità di trattamento mandando esente dalla sanzione un intermediario sulla base della sola circostanza per cui l’autorità avrebbe erroneamente accolto la sua istanza di cancellazione dal registro non avvedendosi della pendenza, nei confronti del medesimo, di un procedimento disciplinare.

Pertanto, un’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 330 cit., nella versione ratione temporis applicabile, impone di ritenere che la potestà sanzionatoria dell’IVASS si eserciti nei confronti degli intermediari iscritti nel registro al momento della commissione dell'illecito, anche se successivamente cancellati. In altre parole, la disposizione in parola è diretta a specificare che gli illeciti ivi disciplinati hanno natura propria, potendo essere commessi solo dai soggetti che, al momento della condotta, risultano iscritti all’albo.

Del resto, tale conclusione appare confermata dal fatto che, quanto il legislatore (con le novelle apportate dal D.lgs. 30 dicembre 2020, n. 187) ha abrogato la previsione dell’art. 113, comma 3, cit., ha al tempo stesso chiarito che le sanzioni si applicano “…anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro” (art. 324, comma 7bis, D.lgs. n. 209/2005).

In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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