Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-08-27, n. 201905913

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-08-27, n. 201905913
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905913
Data del deposito : 27 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2019

N. 05913/2019REG.PROV.COLL.

N. 03454/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2013, proposto dalle signore A S L, C B e L C B, rappresentate e difese dall’avvocato T A, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 76,



contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo Forestale dello Stato, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I ter , n. 8816 del 25 ottobre 2012, resa inter partes , concernente l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 3356 del 24 maggio 1994, con cui, in base al parere espresso dal Corpo Forestale dello Stato in data 18 settembre 1991, è stata respinta la domanda di sanatoria edilizia di abusi commessi nel corso della costruzione di una villetta sita in località Quarto Caldo di San Felice Circeo (LT).


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2019 il consigliere G S e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato T A e l’avvocato dello Stato Isabella Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 16906 del 1995, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor A B aveva chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 3356 del 24 maggio 1994 (emessa in base al parere espresso dal Corpo Forestale dello Stato in data 18 settembre 1991), con cui era stata denegata la sanatoria di un box di circa 35 mq e dell’abuso derivante dalla costruzione dell’immobile ad una quota più elevata di quella autorizzata. In particolare, in difformità dall’autorizzazione ottenuta con la licenza edilizia n. 604/1957, era stato ricavato un locale sottostante all’intera terrazza e in parte al pianterreno.

2. A sostegno della proposta impugnativa, parte ricorrente evidenziava quanto segue:

i) con il primo motivo di ricorso (rubricato “ Eccesso di potere per falsità dei presupposti ”) lamentava che la modificazione del terreno, intervenuta per effetto delle opere di ampliamento della villetta e di realizzazione del piccolo box auto, doveva ritenersi compresa nella più ampia sistemazione del terreno dell’intero lotto, così come autorizzato esplicitamente dal Comune con la licenza edilizia n. 604/1957 (oltre che dalla Soprintendenza) ed implicitamente dal Corpo Forestale dello Stato;

ii) con il secondo motivo di ricorso (rubricato “ Eccesso di potere per eccessiva onerosità e per ingiustizia manifesta ”), lamentava che il diniego della sanatoria avrebbe comportato la demolizione del piano seminterrato con conseguenze esorbitanti rispetto alle esigenze di conservazione dell’ambiente;

iii) con il terzo motivo di ricorso (rubricato “ Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ”), contestava che le opere abusive avessero notevolmente peggiorato lo stato idrogeologico e vegetazionale preesistente dal momento che l’intera zona circostante all’immobile era coperta da essenze arboree.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo Forestale dello Stato, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

4. In seguito al decesso del signor A B (avvenuto in data 14 ottobre 1998), si costituivano in giudizio, in qualità di successori mortis causa , le signore A S L, C B e L C B chiedendo l’accoglimento del ricorso.

5.il Tribunale adìto, Sezione III ter , ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto integralmente il ricorso reputandolo infondato;

- ha compensato le spese di lite.

6. In particolare, il Tribunale adìto, Sezione I ter , ha ritenuto che:

- l’intervento edilizio non era mai stato autorizzato dal Corpo Forestale dello Stato e, pertanto, sarebbe stato necessario ottenere, oltre al nullaosta della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, anche la “ preventiva autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, posto che il terreno sul quale insiste l’immobile era sottoposto a vincolo idrogeologico (ai sensi dell’art. 1, del R.D. n. 3267/1923), la località in esame è rilevante interesse pubblico e sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497/39 (D.M. 07/03/56) ed alla legge n. 431/1985, oltre che compresa all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Circeo ”;

- non si sarebbe potuta configurare, nel caso di specie, la fattispecie del “ silenzio assenso, posto che, qualora l’area oggetto della domanda di condono ricada in ambito assoggettato a vincolo idrogeologico, alle opere ivi realizzate non

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