Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-20, n. 201801777

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-20, n. 201801777
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801777
Data del deposito : 20 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2018

N. 01777/2018REG.PROV.COLL.

N. 02570/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2570 del 2017, proposto da:
B F, rappresentata e difesa dall’avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro, n. 10;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

A A e O M, non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 3721/2017, resa tra le parti e concernente: abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione europea, tornata 2012 - estensione del giudicato di annullamento di disposizione regolamentare;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Presutti e l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso n. 5013 del 2016, con il quale l’odierna appellante B F – in qualità di partecipante alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione europea (tornata 2012), non superata con esito positivo per il mancato raggiungimento del prescritto quorum di quattro quinti dei componenti della commissione giudicatrice previsto dall’art. 8, comma 5, d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (infatti, tre dei cinque componenti della commissione di valutazione avevano espresso giudizi di piena maturità scientifica in relazione alle opere e titoli presentati dalla ricorrente, mentre gli altri due avevano formulato un giudizio individuale finale negativo) – aveva chiesto l’estensione del giudicato erga omnes scaturente dalla sentenza n. 12407 del 3 novembre 2015 del T.a.r. per il Lazio (e da altre successive, tra cui la sentenza n. 13121 del 20 novembre 2015 confermata da questa Sezione con la sentenza n. 470 del 5 febbraio 2016), con la quale la citata disposizione regolamentare era stata annullata, assumendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto riesaminare la posizione di tutti i candidati e ritenere idonei coloro che avessero riportato la maggioranza assoluta (tre su cinque) dei voti favorevoli. La ricorrente, in particolare, aveva impugnato la circolare M.i.u.r. n. 0001844 dell’11 febbraio 2016, nella parte in cui vi era stato stabilito che l’efficacia erga omnes ed ex tunc dell’annullamento giudiziale dovesse operare « con esclusione dei provvedimenti emessi antecedentemente all’annullamento de quo nei confronti dei candidati che non abbiano tempestivamente proposto ricorso » (mentre, con riguardo ai rapporti non ancora esauriti, le commissioni erano state invitate « a volersi conformare al principio generale della maggioranza dei tre voti favorevoli su cinque per il conferimento dell’Abilitazione »).

Il T.a.r. adìto fondava la statuizione reiettiva sul centrale rilievo che, a fronte della mancata tempestiva impugnazione degli atti della procedura abilitativa da parte della ricorrente, si era in presenza di un rapporto esaurito, con la conseguenza che l’invocato giudicato di annullamento della disposizione regolamentare non era idonea a travolgere ex tunc gli atti della procedura, ormai inoppugnabili in mancanza di una tempestiva impugnazione del provvedimento finale lesivo.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo i seguenti motivi:

a) l’omessa pronuncia sul primo motivo del ricorso di primo grado, per cui doveva ritenersi illegittima la reiterazione, per di più con una mera circolare, della disposizione regolamentare di cui all’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 222/2011, già espunta dall’ordinamento in forza di sentenze passate in giudicato, mentre avrebbe dovuto essere disposto il riesame per tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale che da quella norma regolamentare erano stati lesi;

b) l’omessa pronuncia sul profilo di censura dedotto nell’ambito del secondo motivo del ricorso di primo grado, per cui doveva ritenersi illogico e incongruo il discrimine assunto dall’Amministrazione nella citata circolare in sede di individuazione della platea dei beneficiari del giudicato di annullamento, poiché « disporre […] che la riedizione del potere avvenga nei confronti di tutti coloro che avessero impugnato l’esito della valutazione senza verificare se la relativa impugnazione avesse riguardato anche la legittimità dell’art. 8 del regolamento e non soltanto la congruità del giudizio, significa disporre il riesame in via di autotutela nei confronti di soggetti che si trovano in posizione esattamente identica a quella della odierna ricorrente » (v. così, testualmente, il riproposto profilo di censura di cui al punto II.

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