Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-22, n. 201300363

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-22, n. 201300363
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300363
Data del deposito : 22 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09150/2005 REG.RIC.

N. 00363/2013REG.PROV.COLL.

N. 09150/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 9150 del 2005, proposto dal
Comune di Napoli, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G T e A P, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, come da mandato per costituzione di nuovo difensore del 18 aprile 2011;

contro

Im. Pro. Gest. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. A C, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. C E in Roma, via Lucrino n. 10, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 9477 del 12 luglio 2005;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Bruno Ricci (su delega di A P) e A C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 9150 del 2005, il Comune di Napoli propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 9477 del 12 luglio 2005 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Im. Pro. Gest. s.r.l. NM1CON

contro

Comune di Napoli Im. Pro. Gest. s.r.l. NM1CON per l’annullamento della disposizione dirigenziale n. 590 del 30.7.2004 di diniego di concessione edilizia del Comune di Napoli – VI Direzione Centrale – Servizio Edilizia Privata.


A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di aver avanzato, in data 24.6.2004, richiesta al Comune di Napoli per la trasformazione del sottotetto di un immobile sito in Secondigliano alla via Dante n. 86, per renderlo abitabile ai sensi della legge regionale n. 15/2000.

Con disposizione dirigenziale n. 590 del 30 luglio 2004 il Comune di Napoli negava il permesso di costruire in quanto “…il sottotetto che si chiede di recuperare è stato sanato con concessione edilizia n. 6 del 9.10.2003 e, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 della legge 15, come modificato dall’art. 7 della legge 19/01 che ha differito la data alla quale doveva risultare esistente e/ sanato il sottotetto”.

Avverso il suddetto provvedimento la società proponeva il ricorso in epigrafe per chiederne l’annullamento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 1, L.R. n. 15/00 e dell’art. 35, co. 12, legge n. 47/85 in ordine alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di concessione edilizia.

Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, deducendo l’infondatezza del gravame nel merito e chiedendone il rigetto.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione al contenuto della disposizione normativa evocata.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione proprio alla norma invocata.

Nel giudizio di appello, si è costituita Im. Pro. Gest. s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 novembre 2012, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - Con un unico motivo di diritto, il Comune deduce l’erronea interpretazione data dal giudice di prime cure alla legge regionale Campania n. 15 del 2000 in relazione ai requisiti necessari per la fruizione del sottotetto de qua. Nel dettaglio, si evidenzia come il disposto legislativo preveda per il recupero abitativo la previa sanatoria dell’immobile, requisito questo non sussistente nel caso in specie. Per queste ragioni, chiede l’accoglimento dell’appello.

2.1. - La censura è fondata e va accolta.

Rileva la Sezione come l’argomentazione del T.A.R. sia fondamentalmente racchiusa nella presente affermazione: “Il requisito della previa sanatoria dell’immobile in cui il sottotetto è ubicato, richiesto dal citato art. 3, co. 1, della l.r. 15/00, deve a tutta evidenza sussistere alla data di richiesta di recupero del sottotetto e non già rispetto alla data di cui all’art. 7 della L.R. n. 19/01”.

Tuttavia, tale assunto non può evincersi dal testo della norma invocata ed applicabile ratione temporis. Recita la legge regionale n. 15 del 28 novembre 2000 “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”, all’art. 3 “Condizioni per il recupero”

“Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;

b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

Come si vede, la norma, premesso di tenere in considerazione le situazioni di fatto esistenti al momento della sua entrata in vigore, insiste con ben due forme verbali sull’accertata legittimità dell’immobile, precisando che deve essere stato realizzato legittimamente o preventivamente sanato. Il requisito della previa legittimazione dell’immobile emerge quindi da una lettura testuale del dato normativo e non è dato capire come tale palmare evidenza possa essere superata.

Le circostanze evidenziate dal T.A.R., ed in particolare la circostanza che la richiesta di recupero del sottotetto fosse stata presentata in data 24 giugno 2004 e che il provvedimento di sanatoria dell’immobile de quo fosse già intervenuto in data 9 ottobre 2003, anche se sulla base di una domanda presentata nel lontano 1986, non escludono il fatto che, al momento dell’entrata della legge, ossia il momento in cui doveva sussistere il requisito della legittimità dell’opera, questa non era stata ancora condonata.

La doglianza del Comune va quindi accolta.

3. - La disamina appena svolta consente di superare anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta in via preliminare, in relazione alla mancata esplicazione delle ragioni di appello. Come si è invece visto sopra, le ragioni non solo sono espresse, ma anche fondate, per cui anche la censura processuale proposta non può trovare accoglimento.

4. - L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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