Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-27, n. 202209204

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-27, n. 202209204
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209204
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 09204/2022REG.PROV.COLL.

N. 01003/2022 REG.RIC.

N. 01008/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1003 del 2022, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

la -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F A C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



nei confronti

della -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2022, proposto dalla -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



per la riforma, con entrambi i ricorsi:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di -OMISSIS-, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella città di -OMISSIS-.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei giudizi di -OMISSIS-s.p.a., di -OMISSIS- s.r.l. e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi gli avvocati A P, Angelo Giuseppe Orofino e F A C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di -OMISSIS- ha indetto una gara a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice degli appalti), per l'affidamento in appalto del “ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di -OMISSIS- per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriore 12 mesi ”, per un valore complessivo presunto della commessa di euro 118.000.000,00 oltre IVA al 10%, di cui euro 94.400.000,00 per importo a base d'asta ed euro 23.600.000,00 per opzione di proroga di ulteriori dodici mesi.

1.1. L’Amministrazione comunale ha aggiudicato l’appalto in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3 lett. a) del codice degli appalti, sulla scorta dei criteri che sarebbero stati successivamente indicati nella lettera d'invito spedita ai soggetti ritenuti idonei dopo la fase di prequalifica.

1.2. Avviata la gara, con determinazione n. 1656 del 31 maggio 2021 è stato approvato il verbale del 26 maggio 2021, recante l'elenco degli operatori economici che, superata la fase di prequalifica, sono stati ammessi alla successiva procedura ristretta. Con determinazione n. 1930 del 18 giugno 2021 è stato poi approvato il progetto del servizio costituito da una serie di elaborati (relazione tecnica illustrativa, norme di gara, capitolato speciale d'appalto, quadro economico dell'intervento, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, disciplinare tecnico prestazionale, schema di contratto) e, in data 26 giugno 2021 è stata trasmessa la lettera di invito alle ditte ammesse con i relativi allegati.

1.3. Entro il termine stabilito hanno presentato le loro offerte solamente due società, la -OMISSIS- s.r.l e la -OMISSIS-s.p.a.

1.4. In esito alla valutazione delle offerte presentate, con determinazione n. 2602 del 20 agosto 2021, l’appalto è stato aggiudicato alla -OMISSIS-. In particolare, la commissione di gara ha attribuito alla stessa ditta punti 59,480 per l’offerta tecnica e punti 13,584 per l’offerta economica, per un totale di punti 73,064. Alla seconda gradata (-OMISSIS-) sono stati invece attribuiti punti 46,218 per l’offerta tecnica e punti 20,000 per l’offerta economica, per un totale di punti 66,218.

1.5. Con nota prot. 0151491.U del 21 agosto 2021, la stazione appaltante ha provveduto a comunicare l’aggiudicazione alle due ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), del codice degli appalti.

1.6. Verificato che l’aggiudicataria possedesse i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 dello stesso codice, con successiva determinazione, n. 2753 del 10 settembre 2021, il Comune di -OMISSIS- ha provveduto a dichiarare efficace l’aggiudicazione.

2. Contro l’aggiudicazione alla -OMISSIS- ha proposto ricorso al T per la Calabria, Sezione staccata di -OMISSIS-, la società -OMISSIS-, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per le ragioni di seguito sinteticamente riportate:

- per l’insufficiente verifica della documentazione sull’affidabilità (dalla quale risultava un rinvio a giudizio del legale rappresentante per reati connessi al trattamento dei rifiuti e l’esclusione da altre commesse per inadempimento in fase di esecuzione);

- per le difformità contenute nell’offerta rispetto al disciplinare (due anziché tre interventi settimanali di raccolta della frazione organica nella zona C della città, oltre al carattere non esclusivo del ritiro porta a porta delle frazioni differenziate nella zona A);

- per l’illegittima attribuzione del punteggio relativo al superamento delle soglie previste per la raccolta differenziata.

2.1. Nel corso del giudizio la -OMISSIS- ha proposto un ricorso incidentale, lamentando il difetto di requisiti di capacità tecnica e professionale della -OMISSIS-.

3. Il T di -OMISSIS-, con la sentenza indicata in epigrafe (n. -OMISSIS-), ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, condannando il Comune resistente e la -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio.

3.1. In particolare, il T ha ritenuto che il Comune nell’affidamento del servizio non avesse adeguatamente motivato in ordine al giudizio di affidabilità della aggiudicataria (neppure sui provvedimenti di self cleaning ) alla luce di due contenziosi (rinvio a giudizio del legale rappresentate della -OMISSIS- per reati a -OMISSIS- su illecita gestione rifiuti e inadempimenti in fase di esecuzione, con riferimento alla controversia per il servizio di igiene urbana con il Comune di -OMISSIS-). In sostanza, l’Amministrazione avrebbe agito in violazione dell’art. 80, comma 5, del codice degli appalti, non avendo scrutinato e motivato adeguatamente le vicende professionali dell’aggiudicataria.

3.2. Per lo stesso Tribunale, inoltre, sarebbe stata sussistente anche l’inadeguatezza dell’offerta in relazione alle prescrizioni del disciplinare di gara per le diverse zone di raccolta (giorni di prelievo in zona C e porta a porta in zona A), non essendo stato peraltro motivato l’eventuale giudizio di equivalenza delle prestazioni ai sensi dell’art. 68, comma 7, del codice.

3.3. Quanto al ricorso incidentale proposto dalla -OMISSIS-, il giudice di primo grado non ha ritenuto fondata la tesi secondo cui -OMISSIS-non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara perché priva del requisito di idoneità professionale relativo all’aver eseguito negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) servizi di durata pari a dodici mesi continuativi nel settore dell’igiene urbana per una popolazione complessivamente servita nel triennio non inferiore a 100.000 abitanti (condizione prevista dal paragrafo E.4.1 del bando). Secondo lo stesso giudice, il requisito della popolazione servita non poteva invece essere interpretato restrittivamente, ossia riferito singolarmente ad ogni anno dell’ultimo triennio (-OMISSIS-aveva svolto il servizio per una popolazione che sommava gli abitanti dei comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, complessivamente pari a 92.281 moltiplicati per i tre anni di riferimento).

3.4. Il T ha poi ritenuto infondata la censura contenuta nel ricorso incidentale relativa alla illegittimità della suddetta clausola sugli abitanti, così come sopra interpretata, e

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