Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-20, n. 202409341

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-20, n. 202409341
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409341
Data del deposito : 20 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2024

N. 09341/2024REG.PROV.COLL.

N. 09533/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9533 del 2022, proposto da
A Europe B.V., A Holland B.V., Atek Italy S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

S S, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10943/2022, resa tra le parti, per l''annullamento:

- della delibera (provvedimento prot. 0082172/2019) dell''Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottata dalla stessa nella sua adunanza del 27 novembre 2019 a conclusione del procedimento PS/8161, notificata in data 24 dicembre 2019;

-della delibera (provvedimento prot. n. 29667) dell''Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottata nella adunanza del 11 maggio 2021 a conclusione del procedimento IP/336, notificata in data 31 maggio 2021 nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale o connesso.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. T M;

Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti hanno impugnato avanti il Tar per il Lazio i provvedimenti prot. 82172/2019 e 49308/2021, con i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato dapprima la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 co. 1, 24 e 25 e 64 del d.lgs. n. 206/2005, e le ha irrogato la sanzione pecuniaria complessiva di € 3.100.000 (€ 3.000.000 a Atek Italy srl, A Europe B.V. e A Holland B.V. e € 100.000 alla Arvato Distribution GmbH), e successivamente (gravato con motivi aggiunti) ha accertato l’inottemperanza del predetto provvedimento con una sanzione amministrativa di € 1.500.000.

2. La pratica commerciale sanzionata è consistita:

a) nella diffusione di informazioni ambigue e poco chiare in ordine alla garanzia legale e convenzionale riguardo all’oggetto, alla durata, ai limiti ed alle condizioni di assistenza, l’inadeguata prestazione dei servizi di assistenza in garanzia e l’addebito di spese ingiustificate di apparecchi di alta tecnologia;

b) nell’illegittimo utilizzo di un servizio telefonico con prefisso 199 per l’assistenza relativa ai prodotti, senza specificazione dei relativi costi, escluso dal novero delle numerazioni consentite per comunicazioni telefoniche a tariffa di base.

3. Più in particolare, come emerge dal primo dei provvedimenti impugnati, Atek Italy srl (appartenente al gruppo multinazionale A), si occupa di marketing e helpdesk a favore di A Europe B.V., società di diritto olandese appartenente al gruppo multinazionale A che, invece, svolge attività di commercio all’ingrosso e prestazione di servizi di assistenza post vendita di prodotti elettronici ed informatici del marchio A sul mercato europeo e quindi anche italiano. Socio unico di Atek Italy è A Europe B.V., mentre risulta che A Holland B.V., altra società di diritto olandese e parte del gruppo A, gestisce le attività di assistenza sui prodotti a marchio A commercializzati sul mercato europeo e stipula accordi di servizio con centri di assistenza tecnica ( cat ), esercitando il potere decisionale ed operativo sulle modalità di prestazione delle rispettive garanzie dei prodotti. Infine, Arvato Distribution GmbH è una società di diritto tedesco e gestisce il negozio online di A ed è rivenditore autorizzato per l’Italia.

4. Il predetto provvedimento sanzionatorio, per il quale A Europe B.V., Holland B.V. e Atek Italy s.r.l. adivano il TAR per il Lazio, è stato adottato dopo il seguente iter :

- Agcm nel mese di ottobre 2012 aveva richiesto informazioni riguardanti l’attività dei call center di supporto per le problematiche dei prodotti A, le modalità di assistenza del call center con riferimento alla garanzia legale ed alle tempistiche inerenti agli interventi in garanzia, i reclami ed i costi per i consumatori italiani per le telefonate al numero di customer care ;

- Atek rispondeva all’Agcm nel novembre 2012, specificando di non produrre, vendere o svolgere servizi di riparazione di personal computer o altra componentistica, ma di svolgere esclusivamente attività di helpdesk e di marketing a favore di A (A Technology PTE Ltd con sede in Singapore) e che l’attività di call center di supporto per le problematiche dei prodotti A veniva svolta da società terze in seguito a rapporti diretti con A;

- l’Agcm inviava ad Atek Italy nel maggio 2014 una seconda richiesta in merito alle garanzie prestate;

- nel mese di novembre del 2018, l’Autorità avviava il procedimento istruttorio PS/8161 contestando ad A e ad Arvato Distribution numerose violazioni attinenti le informazioni ai consumatori e la prestazione della garanzia legale sui prodotti venduti tramite il proprio shop online o per conto di venditori terzi ed alla garanzia convenzionale in qualità di produttore;

- seguiva nel mese di dicembre 2018 un’ispezione da parte dell’Autorità presso la sede di Atek Italy e di Video Pacini S.r.l., un centro di assistenza tecnica convenzionato con A;

- nel mese di gennaio del 2019 venivano presentati impegni da parte di A ai sensi dell’articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, che l’Autorità respingeva con provvedimento del 4.2.2019;

- seguiva, prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, nel mese di giugno 2019, un’audizione dei rappresentanti di A presso l’Autorità.

5. Le ricorrenti basavano le loro doglianze su cinque motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 128 e ss. del Codice del consumo, con riferimento ai profili informativi della garanzia legale, per difetto del requisito di sviamento del consumatore medio, in ragione della inoffensività della condotta. La garanzia legale prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del consumo sarebbe dovuta solo dal venditore finale e non dal produttore. L’Agcm avrebbe evidenziato erroneamente la capacità di A di condizionare i venditori, stante la predisposizione di un supporto tecnico e di una rete di cat , non avendo provato che i venditori fossero soggetti al condizionamento di A per la garanzia legale. Il modello distributivo di A sarebbe differente da quello di altri concorrenti e non prevedrebbe la vendita diretta sul mercato italiano ai clienti finali. La Arvato Distribution invece gestirebbe le vendite dello shop online A e la stipula di accordi di distribuzione con altre imprese per la vendita dei prodotti A sul mercato italiano, da ciò risulterebbe che A non avrebbe il dovere di informare e garantire ai consumatori la prestazione della garanzia legale del venditore. Il modulo informativo predisposto da A sulla garanzia non sarebbe risultato più in uso al momento dell’apertura del procedimento istruttorio, avendolo modificato per venire incontro alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute. In tale garanzia si sarebbe comunque specificato che sarebbe stata fornita indipendentemente da qualsiasi altra forma di garanzia legale prevista nel paese d’acquisito e non condizionandola, con l’effetto che la garanzia convenzionale non limiterebbe in alcun modo quella legale. Emergerebbero tutti i requisiti formali previsti dall’articolo 133 Codice del consumo sulla garanzia convenzionale (oggetto, elementi necessari per farla valere, durata ed estensione territoriale). Il consumatore sarebbe stato compiutamente informato con riferimento alle informazioni inerenti alla garanzia legale, avendo nel nuovo modulo precisate le facoltà inerenti la garanzia legale e quella convenzionale. La contestata confusione informativa non avrebbe elementi informativi o omissivi ingannevoli rilevanti, non sarebbero potenzialmente in grado di alterare la capacità di scelta o il comportamento del consumatore: i clienti A avrebbero a disposizione dal produttore una garanzia convenzionale gratuita, di tutela pari o superiore rispetto alla garanzia legale europea;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo in merito ai profili prestazionali della garanzia convenzionale e legale da parte di A, violazione del diritto alla libera iniziativa privata (art. 41 della Costituzione), alla libertà di impresa e organizzazione del lavoro. La condotta riguardante le procedure di customer care di A non sarebbe manifestamente inadeguata, l’accertata complessità e/o farraginosità dei sistemi non sarebbero una violazione dei diritti dei consumatori, ma invece avrebbero buone percentuali di soddisfacimento e di performance, gestite in tempi rapidi; l’Agcm non avrebbe verificato se i ritardi fossero dovuti anche al fatto che i consumatori non avevano inviato i documenti necessari per procedere alle riparazioni o non avevano predisposto adeguatamente i documenti per il trasporto del prodotto;

3) violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo con riferimento alla scorrettezza e aggressività della pratica di addebito di spese ai consumatori in caso di assenza di difetti di conformità. A: i) non richiederebbe al consumatore nessuna spesa preventiva alla verifica di conformità e coprirebbe i costi relativi, senza favorire la sua garanzia

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