Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-03, n. 202307517
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Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 07517/2023REG.PROV.COLL.
N. 05623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5623 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , avente sede legale in -OMISSIS-, rappresentata e difesa, giusta procura allegata su foglio separato, dall’Avv. M A P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Domenico Chelini n. 3, Roma – 00197, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’interno, Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
della società -OMISSIS-, dichiarata fallita in data -OMISSIS- dal Tribunale di Avellino, nonché dei Comuni -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,
per opposizione di terzo
« alla sentenza n. -OMISSIS- pronunciata, inter alios, da Codesto Consiglio di Stato, Sez. III, e depositata in data 5 settembre 2011 ».
Visti il ricorso per opposizione di terzo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023, il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Visti gli articoli 60 e 73, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 28 giugno 2023, la società -OMISSIS-, specializzata nella -OMISSIS-, ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 5 settembre 2011 con la quale questa Sezione aveva respinto l’appello proposto dalla società -OMISSIS- avverso la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. I, -OMISSIS- di rigetto del ricorso proposto dalla predetta dalla società -OMISSIS- per l’annullamento della informativa antimafia -OMISSIS- del 18 febbraio 2010 adottata nei suoi confronti dalla Prefettura di Napoli , nonché per l’annullamento degli atti con i quali i Comuni -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, la società -OMISSIS- e altre stazioni appaltanti, a seguito dell’adozione dell’informativa impugnata, avevano risolto i contratti di appalto -OMISSIS- stipulati con essa società -OMISSIS-
2. Sostiene la società ricorrente che l’opposizione si sarebbe resa necessaria all’esito dell’adozione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29 maggio 2023, con il quale la Prefettura di Padova ha disposto la cancellazione di essa -OMISSIS- dalla “ White List ” ed ha contestualmente emesso nei suoi confronti l’informativa ostativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: l’impianto motivazionale del predetto provvedimento interdittivo – comunque impugnato dinanzi al Tar competente - si fonderebbe « sostanzialmente sul collegamento tra la -OMISSIS- e l’odierna ricorrente, società legata alla figura dei -OMISSIS-, in virtù della cessione delle quote, avvenuta in data -OMISSIS-, ai Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- », poiché « Secondo la Prefettura di Padova, la -OMISSIS- non sarebbe altro che “un abito nuovo utilizzato per nascondere un’azienda già colpita da provvedimenti interdittivi ”» e « dal verbale del Gruppo Provinciale Interforze si legge come il collegamento tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, rilevabile dalle sedi, dai dipendenti, dai mezzi e dai rapporti commerciali, “ne denuncia la continuità e la sostanziale sovrapponibilità anche sotto il profilo dell’inquinamento mafioso ”».
3. Dopo aver riferito del contenzioso che, nel 2011, ha condotto alla pronuncia della sentenza qui opposta, la ricorrente ha illustrato nei seguenti termini le “ conseguenze incolpevolmente subite ” (a suo dire) per effetto della sentenza qui contestata: “ il provvedimento ostativo adottato ai danni della odierna ricorrente ha attribuito rilevanza all’elemento indiziario relativo al colloqui in carcere tra -OMISSIS- e -OMISSIS-; lo stesso episodio che aveva legittimato il provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2010 in danno della -OMISSIS- Tuttavia, tale episodio è stato oggetto di un procedimento penale conclusosi con un decreto di archiviazione ” (in data 19 aprile 2016); e poiché il nuovo provvedimento interdittivo del 29 maggio 2023 adottato nei confronti della società esponente -OMISSIS- si baserebbe sul collegamento con la società -OMISSIS-, allora dovrebbe conseguenzialmente cadere, nella tesi di parte ricorrente, anche l’interdittiva emessa nei suoi confronti il 29 maggio 2023, essendo venuto meno il presupposto sul quale la sentenza del 2011 aveva confermato l’interdittiva del 18 febbraio 2010 adottata nei confronti della società -OMISSIS- (poiché “ il procedimento penale su cui si fondava quella sentenza è stato archiviato con decreto del 19 aprile 2016 ”).
4. L’esigenza di opporsi alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 5 settembre 2011 nascerebbe, in particolare, ha riferito la società ricorrente, dal fatto che quando « nell’audizione presso la Prefettura di Padova è stato fatto notare che tale elemento dirimente [il decreto di archiviazione del 19 aprile 2016] era sopravvenuto, i presenti rappresentanti dei vari corpi e amministrazioni coinvolti hanno espressamente dichiarato che tale valutazione era preclusa essendoci una sentenza (quella oggi opposta) passata in giudicato ».
5. Per tali motivi la società ricorrente « impugna la sentenza del Consiglio di Stato