Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-21, n. 202302847

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-21, n. 202302847
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302847
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 02847/2023REG.PROV.COLL.

N. 08140/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8140 del 2020, proposto da:
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

Sta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati E F, A M, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;



per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00487/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sta s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Monica De Vergori e l’avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’Autorità di regolazione dei Trasporti ha proposto appello avverso la sentenza n. 487/2020 del T.A.R. per il Piemonte (Sezione Seconda) che, in accoglimento del ricorso di Sta s.r.l., ha annullato:

i ) la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2019;

ii ) ogni atto ad essa presupposto o connesso, ivi compresi, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2019, la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 742 del 16 gennaio 2019, la delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 75/2017 del 31 maggio 2017, la delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 92/2018 del 27 settembre 2018, la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 116/2018 del 22 novembre 2018, la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 140/2018 del 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019, la determina del Segretario Generale dell'Autorità n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, la nota dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti trasmessa alla ricorrente in data 5 aprile 2019.

2. L’odierna appellata è un’impresa che presta servizi di trasporto su strada per conto terzi e ha impugnato i provvedimenti indicati al precedente punto deducendo:

i ) “ Violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 – violazione dei principi sanciti dalla corte costituzionale nella sentenza n. 69/2017 – violazione degli artt. 3, 23, e 97 della costituzione – violazione della legge n. 481/1995 – violazione del principio di certezza del diritto - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità – carenza dei presupposti – manifesta contraddittorietà ed illogicità ”; ha osservato l’odierna appellata che il “ mercato ” in cui opera non sarebbe un mercato “ regolato ”, bensì un mercato liberalizzato, in quanto tale non compreso nell’ambito di operatività dell’ART; quest’ultima, inoltre, non avrebbe mai svolto alcun intervento concreto - tanto meno di tipo regolatorio - nel settore del trasporto di merci su strada e la mera connessione dell’attività svolta con le infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali - queste sì oggetto di regolazione - non ne farebbe per ciò solo un’attività regolata;

ii ) “ Violazione dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione - illegittimità del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 e della nota del ministero dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2019 ”; l’odierna appellata ha osservato che la delibera impugnata sarebbe illegittima anche sotto il profilo della quantificazione dell’aliquota da applicare per calcolare il contributo di cui si tratta;

iii ) “ Violazione dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, dell’illogicità manifesta e della violazione del principio di proporzionalità ”; l’odierna appellata ha osservato che la delibera impugnata ha esentato dalla contribuzione “ le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018 ”, e ha, altresì, stabilito che il versamento non sia dovuto per importi contributivi pari o inferiori ad euro 3.000; in tal modo, la delibera avrebbe, di fatto, chiesto agli altri operatori un contributo proporzionalmente maggiore;

iv ) l’“ illegittimità della delibera n. 75/2017 dell’autorità - violazione dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 e dell’articolo 23 della costituzione - eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta – travisamento dei fatti – carenza dei presupposti di fatto e di diritto ”; l’odierna appellata ha dedotto l’illegittimità di tale delibera, impugnata in via meramente cautelativa e tuzioristica poiché richiamata fra le premesse della delibera n. 141/2018.

3. La sentenza di primo grado ha annullato i provvedimenti impugnati evidenziando come, alla luce del quadro normativo di riferimento, occorresse verificare se, nello specifico mercato dove l’impresa operava, l’Autorità avesse concretamente avviato, in epoca antecedente all’adozione degli atti determinativi del contributo, l’esercizio delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali, non solo quelle di carattere propriamente regolatorio, ma qualsiasi attività attribuita all’Autorità dalla legge. Operata tale premessa il T.A.R. ha evidenziato come nessuna delle delibere indicate dall’Autorità fosse riferita al settore trasporti, né potesse ritenersi che il mercato del trasporto fosse caratterizzato e qualificato dall’infrastruttura che l’operatore utilizza per la propria attività.

4. L’Autorità ha proposto appello osservando che:

i ) le modifiche normative apportate dalla L. n. 109/2018 avevano ampliato il perimetro dei soggetti obbligati al contributo inserendo tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto;

ii ) le delibere relative “ ai servizi di manovra ferroviaria ” (Misura 11 della delibera n. 70/2014, delibere n. 30/2016, n. 133/2016 e n. 18/2017), alle infrastrutture portuali (delibera n. 57/2018), e alle infrastrutture autostradali (delibere n. 119/2017, n. 73/2018, n. 133/2018, n. 16/2019) dovevano ritenersi esercizio di competenze nel settore economico di riferimento;

iii ) doveva prendersi in considerazione l’interrelazione tra mercato e infrastrutture, essendo quest’ultime necessarie per l’esercizio dell’attività;

iv ) l’omesso richiamo delle infrastrutture stradali nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. j ) della delibera n. 141/2018 non poteva considerarsi decisivo essendo implicita la ricomprensione delle stesse (trattandosi delle infrastrutture utilizzate dalle imprese);

v ) la liberalizzazione del settore non incideva sulla debenza del contributo né costituiva un parametro per circoscrivere le attività dell’Autorità.

5. Si è costituita Sta s.r.l. chiedendo di respingere il ricorso in appello e riproponendo i motivi del ricorso introduttivo rimasti assorbiti.

5.1. In particolare, con il primo di tali motivi Sta s.r.l. ha dedotto l’illegittimità della delibera dell’Autorità per: i ) omessa quantificazione dell’ammontare delle spese relative alle attività di cui all’art. 37, comma 3, del d.l. n. 201/2011; ii ) omessa illustrazione del percorso logico seguito per quantificare l’aliquota nella misura dello 0,6 per mille del fatturato, specie nel settore dei trasporti su strada; iii ) omessa previsione dell’obbligo di restituzione delle somme in eccedenza. Inoltre, Sta s.r.l. ha dedotto l’illegittimità della nota del Capo di Gabinetto del M.E.F. del 16.1.2019 e del decreto del Presidente del Consiglio del 17.1.2019 per difetto di istruttoria e di motivazione.

5.2. Con il secondo di tali motivi Sta s.r.l. ha dedotto l’illegittimità della delibera dell’Autorità nella parte in cui ha esentato dalla contribuzione “ le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018 ”, e ha, altresì, stabilito che il versamento non sia dovuto per importi contributivi pari o inferiori ad euro 3.000.

5.3. In ultimo, Sta s.r.l. ha dedotto l’illegittimità della delibera n. 75/2017 sebbene “ in via meramente cautelativa e tuzioristica ”.

6. In vista dell’udienza pubblica del 2.3.2023 l’Autorità ha depositato memoria conclusionale richiamando, a sostegno delle conclusioni rassegnate, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato medio

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