Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2015-04-29, n. 201502172

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2015-04-29, n. 201502172
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502172
Data del deposito : 29 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00283/2015 REG.RIC.

N. 02172/2015REG.PROV.COLL.

N. 00283/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 283 del 2015, proposto dalla s.r.l. OM LI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Ceschi e Dario La Torre, con cui è elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10;



contro

Il Comune di Rivalta di Torino, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Ceci, n. 21;



nei confronti di

I signori LO MI TA e LA RA ER, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Emanuele Gallo e Alberto Romano, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 1663 del 24 ottobre 2014, resa tra le parti, concernente l’asta pubblica per alienazione di un’area di proprietà comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivalta di Torino e dei signori MI TA LO ed ER LA RA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Alberto Romano e Dario La Torre;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il dirigente del Settore Politiche Finanziarie del Comune di Rivalta di Torino - con propria determinazione n. 480 dell’8 novembre 2013, in attuazione delle delibere consiliari n. 31 del 15 aprile 2013 (con cui era stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, tra cui era ricompresa l’area FS12 sita in frazione Pasta) - ha approvato la stima del valore della predetta area FS12 e il bando di gara per la relativa alienazione, per un importo di €. 270.000,00 da esperirsi in conformità dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, disponendo altresì di procedere alla pubblicazione del relativo avviso di asta all’Albo Pretorio e sul sito dell’ente (per trenta giorni).

All’esito dell’asta pubblica tenutasi il 10 dicembre 2013, per la quale sono pervenute due offerte, rispettivamente da parte dei signori MI TA LO e ER LA RA e della s.r.l. OM LI, l’area è stata aggiudicata, prima provvisoriamente e poi definitivamente (con determinazione dirigenziale n. 235 del 23 maggio 2014) ai signori MI TA LO e ER LA RA, che hanno offerto un aumento di €. 306.500,00 sulla base d’asta, per un importo complessivo di €. 576.500,00.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 1633 del 24 ottobre 2014, nella resistenza dell’intimato Comune di Rivalta di Torino, di cui ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ha respinto il ricorso proposto dalla s.r.l. OM LI per l’annullamento del verbale di aggiudicazione del 10 dicembre 2013 e delle successive determinazioni n. 230 del 21 maggio 2014 (di approvazione del verbale di aggiudicazione) e n. 235 del 23 maggio 2014 (di aggiudicazione definitiva), ritenendo infondati tutti i motivi di censura sollevati, giacché non sussisteva alcun vizio nella partecipazione alla gara degli aggiudicatari, sia quanto alla dichiarazione di cui al mod. B, sia quanto alle concrete modalità di prestazione della cauzione; è stato conseguentemente ritenuto improcedibile il ricorso incidentale depositato dai signori MI TA LO e ER LA RA.

3. La s.r.l. OM LI ha chiesto la riforma della sentenza del TAR, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due articolati motivi di gravame, rubricati rispettivamente “1. Violazione dell’Avviso di asta pubblica, violazione del D.P.R. 445/2000; violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità” e “2. Violazione dell’Avviso di asta pubblica; violazione degli artt. 54 e 57 R.D. 827/1924; violazione dell’art. 97 Cost.: violazione del principio della par condicio”, così riponendo le censure sollevate in primo grado, a suo avviso, respinte con motivazione inadeguata.

Ha resistito al gravame il Comune di Rivalta di Torino, che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

Si sono costituiti i signori MI TA LO ed ER LA RA, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e riproponendo con la memoria depositata il 20 febbraio 2015 i motivi del ricorso incidentale non esaminato in primo grado.

4. All’udienza in camera di consiglio del 24 febbraio 2015, fissata per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza

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